3° Contenuto riservato: La PA e il paradosso della duplicazione documentale

COMMENTO

DI MATTEO RIZZARDI | 28 LUGLIO 2025


Il principio secondo cui la Pubblica Amministrazione (PA) non può richiedere ai cittadini o ai contribuenti documenti e informazioni già in suo possesso rappresenta, da tempo, quello che dovrebbe essere un valore importante della semplificazione amministrativa e un baluardo a tutela del cittadino. Nonostante decenni di interventi legislativi e una consolidata giurisprudenza, la persistenza di prassi difformi da tale principio continua a generare contenziosi e a gravare inutilmente sui contribuenti e sui professionisti. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 16700/2025, depositata il 23 giugno, offre un’ulteriore chiara riaffermazione di questo fondamentale divieto, fornendo spunti critici e operativi di rilevante importanza.

La sentenza della Cassazione n. 16700/2025: un caso emblematico

Il caso scrutinato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16700/2025 ha origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato ai fini IRPEF una plusvalenza asseritamente realizzata a seguito della cessione onerosa di un terreno edificabile, ricevuto dal contribuente in eredità.

Il punto focale della controversia risiedeva nell’errore commesso dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Quest’ultima aveva confermato il recupero a tassazione, ritenendo che al terreno fosse stato legittimamente attribuito dall’Ufficio un valore pari a zero. La motivazione addotta era la mancata trasmissione, da parte del contribuente, del titolo di provenienza del bene e della documentazione comprovante eventuali costi sostenuti, in risposta a un questionario inviatogli ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 4) del D.P.R. n. 600/1973.

La Suprema Corte, intervenuta su ricorso del contribuente, ha censurato il ragionamento della CTR. Sebbene la decisione fosse corretta per quanto attiene ai costi non documentati, è stata giudicata giuridicamente erronea per quanto concerne la denuncia di successione relativa al cespite in questione. Dagli atti di causa, infatti, era emerso che gli estremi di registrazione di detta denuncia erano già riportati nell’atto di compravendita del terreno, documento già trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria “ben poteva acquisire autonomamente il documento richiesto”.

La Cassazione ha così ribadito che il contribuente non deve trasmettere all’Amministrazione finanziaria i documenti di cui la stessa sia già in possesso o che possa reperire d’ufficio, avendo già a disposizione gli elementi necessari per la ricerca.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per un nuovo esame, con l’esplicita indicazione che la CTR avrebbe dovuto accertare se le informazioni relative al valore dell’immobile dichiarato nella denuncia di successione fossero già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Il quadro normativo di riferimento: un divieto consolidato

Il principio ribadito dalla Cassazione si fonda su un solido impianto normativo, frutto di un’azione legislativa ventennale volta alla “semplificazione amministrativa”:

  1. art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa): questo articolo stabilisce che “le singole Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare”. Questo provvedimento ha inoltre “eliminato l’obbligo di certificare alcuni fatti”, “prolungato la durata della validità di alcuni certificati” e “ampliato i casi di autocertificazione ammessi”;
  2. art. 18 della Legge n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo): ai sensi deì commi 2 e 3qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, “il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi”. Parimenti, sono accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. L’amministrazione “può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”;
  3. art. 6, comma 4, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente): questa norma è di fondamentale importanza in ambito tributario, prevedendo che “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”. Tali documenti e informazioni devono essere acquisiti d’ufficio ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, della Legge n. 241/1990. Questo significa che “l’Amministrazione stessa ha l’onere di produrre ogni documento, anche favorevole al contribuente, che sia già in suo possesso”.

A queste disposizioni si aggiungono le cosiddette “Leggi Bassanini” che hanno introdotto la nozione di semplificazione amministrativa, e la Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183/2011, art. 15), con la conseguente Direttiva n. 14 del Ministero della Pubblica Amministrazione del 22 dicembre 2011, che ha sancito la “completa decertificazione” del rapporto tra PA e cittadini. In base a tali norme, i certificati rilasciati dalle PA “sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati”, mentre nei rapporti con la PA e i gestori di pubblici servizi “tali certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive o da atti di notorietà”. La richiesta e l’accettazione di certificati da parte della PA dal 1° gennaio 2012 “costituiscono violazione dei doveri d’ufficio”.

Orientamenti giurisprudenziali consolidati

Il principio che vieta alla PA di richiedere documenti già in suo possesso è costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. L’art. 6, comma 4, della Legge n. 212/2000 “costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al giudizio tributario”. La Cassazione ha ripetutamente affermato questo orientamento, come dimostrato dalle sentenze n. 958/2015n. 1666/2025 e n. 13822/2018.

In particolare, quando “in qualunque processo, pur retto del principio dispositivo, il privato alleghi che un fatto risulta attestato in documenti in possesso dell’Amministrazione finanziaria, la prova può essere fornita anche attraverso il mero riscontro di tali documenti compiuto dalla stessa Amministrazione”. In tale ipotesi, “l’Amministrazione dovrà fornire risposte puntuali circa il possesso e il contenuto dei documenti indicati e che, in mancanzail Giudice potrà trarre argomenti di prova da tale comportamento processuale”.

Altre pronunce significative includono la Cassazione n. 1612/2008 e la Cassazione n. 23523/2019, quest’ultima in riferimento alla fase di contenzioso tributario, dove si specifica che “Nessuna norma del contenzioso tributario impone un obbligo di allegazione, nel ricorso introduttivo, degli stessi documenti ‘indicati’ nella precedente fase di reclamo/mediazione”. Questo rafforza il concetto che l’onere di produzione e ricerca ricade sulla PA.

Implicazioni e doveri della Pubblica Amministrazione

Il quadro normativo e giurisprudenziale delinea un chiaro dovere per la Pubblica Amministrazione. Non si tratta solo di una mera facoltà, ma di un obbligo perentorio per la PA di acquisire d’ufficio o di produrre i documenti o le informazioni già in suo possesso. Questo vale anche “nelle procedure giudiziali come, ad esempio, il processo tributario, dove all’Amministrazione spetta l’onere della prova”.

La richiesta illegittima di documenti già forniti o reperibili d’ufficio non solo “non dà solo luogo a una serie di richieste palesemente illegittime e ripetutamente condannate dalla giustizia penale e amministrativa”, ma si configura come una “violazione d’ufficio, pura e semplice”. Ciò comporta un aggravio ingiustificato per il contribuente e un aumento dei costi della macchina amministrativa.

La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni da parte delle amministrazioni, o il rilascio di certificati privi della dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, costituiscono anch’essi “violazione dei doveri d’ufficio”.

Conclusione critica e prospettive

Malgrado la chiarezza granitica della normativa e la linearità inequivocabile della giurisprudenza, culminata nella recente pronuncia della Cassazione n. 16700/2025, appare paradossale e, a tratti, desolante constatare come talune articolazioni della Pubblica Amministrazione continuino a riproporre ai contribuenti richieste di documentazione di cui sono già in possesso. È una prassi che non solo si rivela palesemente illegittima e ripetutamente sanzionata dalle più alte Corti, ma che tradisce lo spirito di una legislazione che, da oltre un quarto di secolo, persegue la “semplificazione amministrativa”.

Ci si interroga sulla natura di questa ostinata inerzia o, peggio, di questa deliberata contravvenzione. È forse un sintomo di una macchina burocratica che, nonostante le sue sofisticate ramificazioni informatiche, soffre ancora di una cronica incapacità di dialogo interno e di una gestione inefficace dei propri archivi digitali? O è forse una velata, e ormai patologica, tendenza a scaricare sul cittadino l’onere della prova e della ricerca, contravvenendo a un principio che pone la PA in posizione di garanzia e non di mera pretesa?

L’insistenza nel richiedere “documenti o informazioni già in possesso del Fisco” non è una semplice inefficienza, ma una “violazione d’ufficio”, che vanifica gli sforzi legislativi e giurisprudenziali volti a costruire un rapporto più equo e trasparente tra Stato e cittadino.

È un monito costante per i professionisti del diritto e della fiscalità a rimanere vigili, a tutelare i propri assistiti contro tali abusi e a contribuire attivamente a un cambio culturale che ponga finalmente la PA al servizio del cittadino, secondo i principi di legalità, efficienza e buona amministrazione. La strada per una piena “decertificazione” e per un’amministrazione realmente semplificata è ancora lunga, ma ogni sentenza come la n. 16700/2025 ne illumina un nuovo tratto, offrendo un barlume di speranza in un contesto ancora troppo opaco.

Riferimenti normativi:

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