COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 30 LUGLIO 2025
Dal 30 luglio 2025 entra in vigore il nuovo regime opzionale per l’assolvimento dell’IVA nel settore della logistica, introdotto dall’art. 1, commi 59–65, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). La misura, disciplinata nel dettaglio dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 309107 del 28 luglio 2025, consente ai committenti di farsi carico del versamento dell’IVA dovuta, in nome e per conto del prestatore, per le prestazioni rese tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento o rapporti negoziali nel comparto dei trasporti e dei servizi logistici.
Finalità e contesto normativo
La misura nasce con finalità antifrode e in attesa dell’autorizzazione della Commissione UE per l’attivazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), D.P.R. n. 633/1972.
In via transitoria, si è previsto un regime opzionale che consente il pagamento diretto dell’IVA da parte del committente, lasciando invariata l’obbligatorietà dell’emissione della fattura da parte del prestatore.
Modalità operative e adempimenti
L’opzione ha validità triennale e si esercita mediante trasmissione telematica del modello “ReverseChargeLogistica” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione è effettuata dal committente o dal dichiarante delegato e deve contenere:
- codice fiscale delle parti;
- dati contrattuali (data stipula, data inizio, data fine);
- informazioni su subappalti e luoghi di esecuzione della prestazione.
È possibile inviare comunicazioni correttive ma non rettificare un’opzione già esercitata.
Versamento dell’IVA
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura, senza possibilità di compensazione. Il codice tributo è “6045”, istituito con risoluzione n. 47/2025.
Tabella: sintesi operativa regime opzionale IVA logistica
Voce | Dettaglio |
Riferimento normativo | Art. 1, commi 59–65, Legge n. 207/2024 |
Provvedimento attuativo | Provv. AdE n. 309107 del 28 luglio 2025 |
Ambito soggettivo | Prestazioni rese a imprese di trasporto merci e logistica |
Ambito oggettivo | Appalti, subappalti, consorzi, rapporti negoziali |
Obbligo di fatturazione | In capo al prestatore |
Soggetto tenuto al versamento | Committente (in nome e per conto del prestatore) |
Modalità di versamento | Mod. F24, codice tributo 6045, senza compensazione |
Durata dell’opzione | 3 anni |
Subappalti e pluralità di rapporti
Il Provvedimento estende espressamente l’opzione anche ai rapporti tra subappaltatori, prevedendo che ciascun soggetto nella catena contrattuale possa esercitare autonomamente l’opzione, senza che essa sia subordinata all’opzione esercitata da altri soggetti nella filiera.
Questa disposizione chiarisce che ogni rapporto giuridico costituisce un autonomo ambito applicativo della misura.
Tabella: applicabilità dell’opzione nei subappalti
Rapporto contrattuale | Possibilità di opzione |
Committente → Appaltatore | Sì |
Appaltatore → Subappaltatore | Sì |
Subappaltatore → Sub-fornitore | Sì |
Reverse charge in attesa dell’autorizzazione UE
L’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge n. 207/2024, estende il meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni rese alle imprese del settore trasporto merci e logistica.
Tale meccanismo, tuttavia, non è ancora operativo poiché richiede una deroga ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE. In attesa dell’autorizzazione, il regime opzionale consente un parziale anticipo degli effetti del reverse charge, con beneficio in termini di semplificazione e contrasto all’evasione.
Ambito di esclusione
Il reverse charge non si applica:
- ai rapporti con le PA o soggetti tenuti allo split payment (art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972);
- alle agenzie per il lavoro (D.Lgs. n. 276/2003, art. 4).
Tabella: ambito applicativo ed esclusioni
Inclusi | Esclusi |
Appalti nel settore trasporti e logistica | PA, enti e società in split payment |
Subappalti e affidamenti | Agenzie per il lavoro |
Consorzi e contratti analoghi |
Prospettive e criticità
Il sistema si configura come un ponte verso il reverse charge definitivo, ma lascia aperte alcune criticità applicative:
- la necessità di coordinare i diversi rapporti contrattuali in filiera;
- la gestione delle eventuali rettifiche in assenza di un regime uniforme;
- il rischio di duplicazione di adempimenti per i soggetti che operano sia in regime ordinario che in regime opzionale.
Nonostante ciò, l’approccio modulare e l’impianto normativo aperto fanno di questa disciplina una base efficace per gestire in modo transitorio ma ordinato la fiscalità indiretta nel settore logistico.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 59–65;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 28 luglio 2025, n. 309107.
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