1° Contenuto riservato: Patente a Crediti: disciplina, gestione digitale e implicazioni operative alla luce dei recenti interventi di prassi

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Strumento pratico per orientarsi tra adempimenti, requisiti e responsabilità connesse all’applicazione del nuovo sistema di qualificazione

DI BARBARA GARBELLI | 7 AGOSTO 2025

Il presente contributo analizza, in chiave sistematica e con taglio tecnico-operativo, le modalità di gestione della piattaforma “Patente a Crediti” (PaC) predisposta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e resa operativa a partire da luglio 2025. L’approfondimento si articola in due sezioni complementari e interconnesse: la prima dedicata alla disamina delle istruzioni contenute nel Manuale operativo del 29 luglio 2025, con particolare riferimento alle funzionalità del portale PaC; la seconda incentrata sull’analisi critica delle nuove FAQ del 25 luglio 2025, che forniscono importanti chiarimenti interpretativi circa l’ambito applicativo e le casistiche soggette all’obbligo del titolo abilitante. L’obiettivo è offrire a consulenti, RSPP, responsabili dei lavori e operatori di cantiere uno strumento pratico per orientarsi tra adempimenti, requisiti e responsabilità connesse all’applicazione del nuovo sistema di qualificazione.

Il sistema patente a crediti (PaC)

Inquadramento normativo e funzionale del sistema PaC

La piattaforma PaC trova fondamento nell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato, e nel D.M. n. 132/2024. Essa rappresenta il cuore tecnologico del sistema di rilascio e aggiornamento della Patente a Crediti, articolandosi in diverse funzioni interoperabili:

  • Attestazione di Legale Rappresentante o Titolare
  • Gestione delle deleghe
  • Richiesta della Patente e inserimento dei requisiti ulteriori
  • Visualizzazione differenziata della PaC.

L’accesso avviene unicamente attraverso il Portale dei Servizi dell’INL all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it/, tramite identità digitale SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il sistema è pienamente compatibile con lo SPID professionale per i soggetti giuridici delegati.

Attestazione del Legale Rappresentante o Titolare: il passaggio chiave

Il primo step operativo è la cosiddetta “attestazione”, ovvero il riconoscimento, mediante sistema automatizzato, del soggetto quale Legale Rappresentante o Titolare.

Requisiti imprescindibili

Affinché l’attestazione abbia esito positivo, devono sussistere simultaneamente:

  • Identità digitale italiana intestata alla persona fisica (SPID, CIE o CNS)
  • Codice fiscale italiano
  • Impresa attiva e iscritta in CCIAA
  • Coincidenza anagrafica nei registri camerali con il ruolo di rappresentanza legale.

Il sistema verifica tali condizioni tramite un controllo notturno automatico dei dati camerali, con esito operativo entro 24 ore. Il tentativo effettuato da soggetti non legittimati (es. delegati) viene respinto con stato “Respinta”.

Esiti e criticità gestionali

In caso di verifica negativa, è precluso ogni ulteriore tentativo online per quella specifica impresa e il soggetto deve rivolgersi a un Ufficio Territoriale dell’INL per completare la procedura con modalità assistita. La gestione delle attestazioni avviene tramite la sezione “Elenco Attestazioni”, nella quale è possibile:

  • Visualizzare lo storico
  • Attivare/disattivare attestazioni
  • Consultare messaggi informativi relativi allo stato della richiesta.

Delega operativa: regole e procedure

Una volta attestato, il Legale Rappresentante può conferire delega formale, anche a soggetti giuridici, tramite SPID professionale.

Iter pratico

La creazione della delega avviene attraverso:

  • Accesso alla sezione “Gestione Deleghe”
  • Verifica dell’attestazione attiva
  • Compilazione dei dati del delegato, applicazione, periodo di validità
  • Salvataggio: la delega diventa attiva entro il giorno successivo.

Le deleghe attive possono essere modificate o annullate in autonomia. Il sistema consente una gestione granulare, con possibilità di:

  • annullare singole deleghe
  • revocare tutte le deleghe di una specifica impresa o di un solo rappresentante.

È cruciale ricordare che le deleghe autodichiarative rilasciate prima del 10.07.2025 sono da ritenersi nulle e devono essere riconfermate secondo la nuova procedura.

Istanza e rilascio della Patente: emissione e gestione dinamica

Il servizio “Istanza Patente a Crediti” è disponibile per:

  • Legali Rappresentanti
  • Titolari di impresa individuale
  • Lavoratori autonomi
  • Delegati autorizzati.

Compilazione dell’istanza

L’istanza richiede l’inserimento:

  • dei dati anagrafici del soggetto e dell’impresa
  • dei requisiti obbligatori previsti dall’art. 27, comma 1, lett. a), c), e) (per i cantieri), ovvero lett. b), d), f) per gli altri settori.

Una volta completato l’inserimento, la Patente è rilasciata immediatamente, visibile in piattaforma entro 24 ore.

Requisiti ulteriori: strategia di punteggio

Attraverso l’apposita sezione, è possibile incrementare il punteggio della PaC caricando ulteriori requisiti:

Operazioni disponibili

  • Aggiunta: selezione del requisito e compilazione dei dati, allegati in PDF max 5MB
  • Modifica: solo per i requisiti già inseriti, prima del consolidamento
  • Eliminazione: consentita fino a mezzanotte del giorno di inserimento
  • Storico modifiche: ogni requisito conserva un log completo delle operazioni.

L’aggiornamento del punteggio avviene entro il giorno successivo all’inserimento. Dopo la mezzanotte, ogni modifica richiede l’intervento dell’INL territoriale.

Visualizzazione della PaC: profili e limiti di accesso

Sono previste due modalità di accesso ai dati della patente:

Finalità gestionali

Riservata a:

  • Titolari
  • Legali Rappresentanti
  • Delegati autorizzati.

Consente la consultazione integrale dei dati PaC secondo il D.M. n. 132/2024.

Finalità informative

Destinata a soggetti terzi (es. stazioni appaltanti), consente la sola visualizzazione parziale, subordinata a dichiarazione del titolo giuridico alla consultazione, registrata ai fini della tracciabilità.

FAQ operative: chiarimenti gestionali

Il Manuale si chiude con una ricca sezione FAQ che offre risposte puntuali, tra cui:

  • Attestazione non riuscita → rivolgersi all’INL territoriale
  • Delega attiva modificabile → sì, ma con scadenza posticipata di almeno 72 ore
  • Accesso con SPID professionale → solo previa delega
  • Emissione patente → immediata
  • Correzione errori → solo entro le 24 del giorno d’inserimento.

Conclusioni operative

La gestione della piattaforma PaC richiede un approccio strutturato, una conoscenza operativa del sistema e un’attenta gestione delle tempistiche di accesso, attestazione, delega e aggiornamento del punteggio. La digitalizzazione integrale e la disintermediazione dei processi rappresentano un importante cambio di paradigma per i consulenti del lavoro e gli HSE manager, chiamati oggi non solo a garantire la conformità normativa, ma anche a governare strumenti digitali con riflessi immediati sull’operatività delle imprese nei cantieri.

Per questo, si impone una rinnovata attenzione alla correttezza dei dati camerali, alla formalizzazione delle deleghe e alla pianificazione delle azioni che impattano sul punteggio della Patente, vero lasciapassare per l’affidabilità preventiva nei confronti delle autorità ispettive e delle stazioni appaltanti.

Implementato l’elenco FAQ INL

A seguito della piena entrata in vigore del sistema della Patente a Crediti (PaC), introdotto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e disciplinato operativamente dal D.M. n. 132/2024, si moltiplicano i quesiti interpretativi relativi alla corretta individuazione dei soggetti obbligati, alle responsabilità accessorie in capo ai ruoli tecnici di cantiere, nonché alle casistiche transfrontaliere e settoriali non sempre agevolmente inquadrabili nel perimetro del Titolo IV del Testo Unico.

L’INL, attraverso il documento FAQ del 25 luglio 2025, fornisce chiarimenti importanti su punti strategici per la gestione dei cantieri e l’affidamento degli appalti, che meritano di essere sistematizzati in chiave professionale.

Responsabilità dei soggetti di cantiere: accesso alla PaC e obblighi reali

Un primo nodo riguarda il ruolo del committente e del responsabile dei lavori nell’utilizzo della piattaforma PaC. Il chiarimento è netto: tali soggetti, così come i coordinatori per la sicurezza, non rispondono direttamente di eventuali carenze nei requisiti del soggetto esecutore, purché abbiano effettuato la verifica dell’esistenza della PaC o titolo equivalente al momento dell’affidamento.

L’adempimento richiesto dall’art. 90, comma 9, lett. b-bis), D.Lgs. n. 81/2008D.Lgs. 81/2008 è infatti limitato alla verifica documentale del possesso della patente, mentre l’autocertificazione dei requisiti e la responsabilità penale per dichiarazioni false ricade sul legale rappresentante della ditta ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Ne consegue un’importante distinzione tra responsabilità documentale e responsabilità sostanziale.

Restauratori, archeologi e professionisti “intellettuali”: tra obblighi formali e sostanza tecnica

Una questione frequente riguarda le categorie professionali atipiche: il documento conferma che restauratori e archeologi, in quanto liberi professionistinon sono tenuti all’iscrizione in CCIAA, né in quanto tali devono presentare un’iscrizione reale al momento della richiesta della PaC.

Tuttavia, il sistema richiede comunque la compilazione del campo “iscrizione alla CCIAA”: tale dato, nel caso di questi professionisti, è puramente indicativo e sostituito da elementi equivalenti quali partita IVA e iscrizione alla Gestione Separata. Questo orientamento si configura come un’interpretazione flessibile ma coerente della ratio del sistema, che riconosce la peculiarità del lavoro intellettuale in ambito archeologico e storico-artistico.

Imprese UE e sedi secondarie: il principio dell’operatività fisica

Le imprese stabilite in altri Stati UE possono ottenere la PaC attraverso autodichiarazione dei requisiti equivalenti, utilizzando la piattaforma telematica INL. I documenti richiesti vengono “tradotti” secondo il principio della funzione sostanziale equivalente:

  • Registro Imprese locale in luogo dell’iscrizione CCIAA
  • Modello A1 in sostituzione del DURC
  • Prova di regolarità fiscale in luogo del DURF.

In aggiunta, tutte le imprese UE devono autodichiarare il rispetto della normativa italiana in materia di salute e sicurezza se intendono operare in Italia.

Per quanto riguarda le sedi secondarie italiane, è chiarito che ciò che rileva è la partita IVA operativa nel cantiere. Pertanto, anche in assenza di dipendenti, ogni soggetto dotato di P.IVA che operi fisicamente nel cantiere deve dotarsi di PaC, mentre chi non vi opera fisicamente ne è esonerato. L’obbligo non è quindi collegato alla sede o alla forma giuridica, bensì all’effettività dell’accesso al cantiere.

Interventi tecnici, manutenzione e microimprese: i confini mobili della “fisicità”

Si conferma che qualunque soggetto, anche una microimpresa non edile che intervenga in cantiere per l’installazione o manutenzione di apparati tecnologici (es. gruppi UPS), è tenuto al possesso della patente, se l’intervento è realizzato fisicamente all’interno del perimetro di cantiere.

Analogo obbligo vige per i soggetti che effettuano riparazioni meccaniche su macchinari edili, direttamente in loco, così come per le imprese di pulizia che operano all’interno di cantieri edili, indipendentemente dal CCNL applicato. Ciò che rileva non è la tipologia contrattuale o merceologica, bensì la presenza “fisica e operativa” in un contesto qualificabile come cantiere ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

Esclusioni: allestimenti espositivi e lavori boschivi

Il documento chiarisce con precisione anche alcune casistiche di esclusione:

  • gli allestitori di musei, gallerie e spazi espositivi, se non rientranti nel perimetro del Decreto Palchi, non sono tenuti al possesso della PaC
  • al contrario, i soggetti che allestiscono palchi, fiere o spettacoli devono considerarsi operanti in cantiere e sono quindi assoggettati all’obbligo.

Quanto ai cantieri boschivi, si distingue tra:

  • attività forestali senza opere edili o civili → non obbligate
  • attività boschive con opere di bonifica, sterro o sistemazione → obbligate, in quanto rientranti nell’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008.

L’approccio è coerente con una lettura tecnico-funzionale della norma, che collega l’obbligo alla presenza di lavorazioni edili o assimilabili.

Durata e validità della Patente

Infine, si precisa che la Patente non ha una scadenza predeterminata: essa resta valida nel tempo, salvo i casi di revoca o sospensione per perdita di requisiti. Tale impostazione consente di strutturare una continuità documentale, a condizione di mantenere la costante verifica dei dati e, laddove previsto, l’aggiornamento dei requisiti ulteriori.

Conclusioni operative

I chiarimenti forniti dall’INL confermano l’approccio sostanziale che informa l’intero impianto della Patente a Crediti: l’obbligo si applica in relazione all’effettiva presenza fisica e operativa in contesto di cantiere, a prescindere da forma giuridica, nazionalità, settore economico o tipo di contratto.

La PaC si configura pertanto come uno strumento di affidabilità preventiva, non solo formale, ma fortemente correlato alla gestione del rischio di cantiere. I consulenti del lavoro, i coordinatori della sicurezza, gli RSPP e i committenti pubblici e privati devono padroneggiare non solo le tecnicalità informatiche, ma anche le implicazioni strategiche e i riflessi contrattuali e documentali di questo strumento.

Conoscere i confini, le esclusioni e le responsabilità connesse alla PaC è oggi parte integrante della compliance di cantiere, e impone ai professionisti della sicurezza e della gestione HR una costante vigilanza interpretativa oltre che procedurale.

In sintesi

N.Figura / AttivitàContesto operativoOpera fisicamente in cantiere?Obbligo PaCNote operative
1Restauratori e ArcheologiLibero professionista, anche con attività operativa✅ SìL’iscrizione alla CCIAA non è obbligatoria; dichiarano P.IVA e iscrizione Gestione Separata
2Committente o Responsabile dei LavoriSupervisione o verifica accesso ditteNo❌ NoObbligo limitato alla verifica del possesso della PaC in fase di affidamento
3Imprese UEOperano in Italia✅ SìDevono autodichiarare requisiti equivalenti e rispetto normativa italiana
4Sedi secondarie italiane di imprese UEPossesso di P.IVA differenteSolo se operano in cantiere🔄 DipendeObbligo solo per la sede che opera fisicamente nel cantiere
5Microimprese (es. installazione UPS)Installazione/manutenzione in cantiere✅ SìObbligo anche per interventi specialistici non edili
6Imprese di pulizia in cantiere edileAppalto/subappalto in cantiere✅ SìAnche se non “edili”, rientrano nei soggetti obbligati
7Riparatori di macchinari ediliRiparazione effettuata in cantiere✅ SìObbligo per interventi fisici in area di cantiere
8Allestitori museali o artisticiMontaggi in musei/ gallerie/ esposizioniNo (in genere)❌ NoObbligo solo per allestimenti disciplinati dal “Decreto Palchi”
9Allestitori fiere/ spettacoli/ palchiAttività soggette a Titolo IV D.Lgs. 81/2008✅ SìDisciplina assimilata a cantiere temporaneo o mobile
10Cantieri boschivi (solo taglio alberi)Nessuna opera edileNo❌ NoSe non si realizza bonifica/sterramenti/ingegneria civile
11Cantieri boschivi con opere ediliBonifica, sterro, sistemazione✅ SìTutte le imprese operative nel cantiere sono obbligate
12Manutenzione fuori da cantiereEs. uffici, negozi, officineNo❌ NoNon rientrano nella definizione di “cantiere temporaneo o mobile”

Legenda

  • ✅  = Obbligo di possesso della Patente a Crediti
  • ❌ No = Nessun obbligo di possesso
  • 🔄 Dipende = Obbligo condizionato all’effettiva operatività in cantiere

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