COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 7 AGOSTO 2025
L’INPS, con il Messaggio n. 2345/2025, ha comunicato che il termine per la presentazione delle domande per il Bonus nuovi nati è ampliato da 60 a 120 giorni dalla nascita o ingresso in famiglia del minore.
Premessa
La Circolare n. 76 del 14 aprile 2025 dell’INPS ha fornito indicazioni in merito all’importo una tantum pari a 1.000 euro (c.d. Bonus nuovi nati) che è stato previsto dall’articolo 1, commi da 206 a 208 , della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e ha illustrato i requisiti di accesso al contributo e le istruzioni per presentare le relative domande.
Con il Messaggio n. 2345 del 24 luglio 2025, l’Inps ha comunicato che il termine entro il quale è possibile presentare le domande di “Bonus nuovi nati” è ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).
Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati hanno la possibilità di presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del nuovo messaggio, dunque entro il 22 settembre 2025.
Beneficiari e requisiti
Si ricorda, sul tema, che la Legge di Bilancio 2025 ha previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, l’erogazione di un importo una tantum pari a 1.000 euro.
I beneficiari, come chiarito anche dalla Circolare n. 76/2025, possono essere:
- cittadini italiani;
- cittadini di uno Stato membro dell’UE o familiari, titolari di diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente;
- cittadini di uno Stato extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per più di sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per più di 6 mesi, residenti in Italia. In applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia, possono accedere al bonus anche i cittadini extra-UE in possesso di tipologie di permesso non elencati nell’art. 1, co. 206, legge di Bilancio 2025; dato che l’art. 41, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998 individua nella durata non inferiore a 1 anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle prestazioni sociali, possono accedere al bonus anche i cittadini extra-UE con un permesso di durata non inferiore a 1 anno.
Ai cittadini italiani sono equiparati apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale.
In merito ai cittadini del Regno Unito, per accedere alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, vanno considerati equiparati ai cittadini UE se residenti nel territorio nazionale entro il 31.12.2020; in caso contrario, si applicano le disposizioni in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extra-UE.
È necessario, poi, un ISEE in cui è presente il figlio per il quale si chiede il contributo, non superiore a 40.000 euro annui, escludendo le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU). Per verificare il requisito si tiene conto dell’indicatore ISEE minorenni.
In riferimento alle adozioni, in presenza di un provvedimento di affido preadottivo è assunta come data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo. Per le adozioni internazionali è assunta come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. In sede di prima attuazione, per i minori adottati dal 1° gennaio 2025 con provvedimento di affido preadottivo antecedente a tale data è possibile richiedere il bonus con riferimento alla data della sentenza di adozione.
Venendo alla domanda, se i genitori non sono conviventi, il bonus può essere richiesto dal genitore convivente con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo, mentre se il genitore è incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato. Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare online una delega a proprio nome per esercitare i diritti del figlio minore.
Presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, se necessario.
Verifiche
Il richiedente deve dichiarare sotto propria responsabilità il possesso dei requisiti e le seguenti informazioni:
- evento (nascita, adozione o affido preadottivo);
- dati del figlio cui è riferito l’evento;
- residenza continuativa in Italia di richiedente e figlio dall’evento alla presentazione della domanda;
- possesso di un ISEE in corso di validità o presentazione della DSU per il calcolo ISEE minorenni.
Deve anche essere indicata la modalità di pagamento prescelta con accredito su IBAN o bonifico domiciliato. L’integrazione del servizio per la presentazione della domanda “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI) permette di selezionare uno degli IBAN già registrati e utilizzati presso l’INPS per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. In caso di accredito su IBAN SEPA occorre allegare il modulo di identificazione finanziaria “MV70”, denominato “Identificazione finanziaria Area SEPA • Financial identification SEPA”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito INPS, se non già prodotto all’INPS per precedenti richieste di pagamento.
L’INPS eroga il Bonus in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande accolte sulla base della verifica dei requisiti e nei limiti delle risorse stanziate nell’anno di presentazione della domanda.
La misura non concorre alla determinazione del reddito complessivo, come stabilito dall’art. 1, co. 206, Legge di Bilancio 2025.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 206 a 208
- INPS, Circolare 14 aprile 2025, n. 76
- INPS, Messaggio 24 luglio 2025, n. 2345
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