COMMENTO
DI MATTEO RIZZARDI | 8 AGOSTO 2025
L’accertamento sintetico rappresenta da sempre uno strumento fondamentale nelle mani dell’Amministrazione finanziaria per contrastare l’evasione fiscale, basandosi sulla logica presuntiva che le spese sostenute o il tenore di vita di un contribuente siano indice di un reddito occultato. La recente riforma, introdotta con l’art. 5 del D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, ha rivisitato i commi 4 e seguenti dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, introducendo nuovi parametri e, al contempo, ridefinendo il delicato equilibrio sull’onere della prova. Tuttavia, come spesso accade nell’evoluzione normativa, le nuove disposizioni sollevano perplessità e criticità, in particolare in relazione ai principi di equità e proporzionalità. Il dibattito si intensifica se si considerano recenti pronunce giurisprudenziali in ambito penale che, pur muovendo da presupposti diversi, affrontano il tema dell’opacità reddituale con implicazioni ben più severe, come il riciclaggio.
L’accertamento sintetico: nuovi parametri e la questione dell’equità
Tradizionalmente, l’accertamento sintetico consente di rideterminare il reddito complessivo del contribuente in base a spese di qualsiasi genere, incluse quelle per consumi, mantenimento di beni o servizi e investimenti, che presumono un tenore di vita non compatibile con il dichiarato. Il cosiddetto “redditometro” rientra in questa categoria, basandosi su indici di capacità contributiva predeterminati.
La riforma del 2024 ha mantenuto la regola preesistente, secondo cui il reddito complessivo accertabile deve discostarsi di almeno un quinto (il 20%) rispetto a quello dichiarato dal contribuente. Tuttavia, la vera novità consiste nell’introduzione di un secondo requisito assoluto: il reddito complessivo accertato deve eccedere di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo. Attualmente, con l’assegno sociale annuo fissato a circa 6.947,33 euro, ciò implica una soglia di circa settantamila euro (10 x € 6.947,33 = € 69.473,30, arrotondato a settantamila euro).
L’obiettivo dichiarato del legislatore è quello di focalizzare l’attenzione sulle medie e grandi evasioni, concedendo una sorta di “franchigia” sui redditi più bassi. Questa intenzione, seppur lodevole in principio per evitare controlli indiscriminati, ha generato una disparità di trattamento che appare di natura normativa, in potenziale violazione dell’art. 3 della Costituzione. Infatti, un contribuente che dichiara un reddito superiore ai settantamila euro sarà soggetto ad accertamento sintetico anche per un semplice scostamento del 20%. Viceversa, un contribuente che non supera tale soglia, pur sottraendo materia imponibile in misura significativamente superiore al 20%, non sarà assoggettato a tale modalità accertativa. Questa modulazione solleva dubbi sull’effettiva idoneità dei nuovi parametri a garantire un prelievo equo e sul rispetto del principio di capacità contributiva.
Un’altra critica rilevante riguarda la formulazione del secondo requisito: il testo normativo si riferisce al “reddito complessivo” e non al “maggior reddito accertato”. Come evidenziato dalla dottrina, sarebbe stata preferibile una formulazione che legasse la soglia di settantamila euro al solo reddito evaso e recuperato. Questo permetterebbe di intercettare anche i redditi medio-bassi che presentano un’elevata percentuale di evasione rispetto al dichiarato, garantendo maggiore coerenza ed efficacia nell’azione di contrasto all’evasione.
L’onere della prova e la nuova disciplina
La riforma interviene anche sul cruciale tema dell’onere della prova, ampliando e precisando le possibili prove contrarie che il contribuente può fornire per superare la presunzione di maggior reddito. La nuova formulazione dell’art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600/1973, conferma la possibilità di dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte, o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (es. donazioni). Inoltre, vengono esplicitamente incluse nuove casistiche, quali il finanziamento delle spese da parte di soggetti terzi, l’attribuzione di un diverso ammontare alle spese, o l’utilizzo di una quota di risparmio maturata in anni precedenti.
Questo ampliamento, pur essendo in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali preesistenti, non chiarisce un aspetto fondamentale: come debba essere comprovata la spesa da parte del contribuente. La giurisprudenza ha oscillato tra un approccio più permissivo (richiedendo solo la dimostrazione dell’esistenza di risorse non imponibili) e uno più restrittivo (richiedendo la prova del nesso eziologico tra la risorsa e la specifica spesa). L’orientamento “mediano” attualmente prevalente richiede una prova documentale su circostanze sintomatiche dell’utilizzo delle entrate non reddituali per coprire le spese contestate. Si auspica che l’Amministrazione finanziaria allinei la propria posizione interpretativa a tale orientamento consolidato, evitando di richiedere una “probatio diabolica” che imponga al contribuente di dimostrare non solo l’esistenza del reddito non tassabile, ma anche il suo utilizzo specifico per la spesa contestata.
Il caso giurisprudenziale: riciclaggio e zero reddito dichiarato
In questo contesto di affinamento (e criticità) delle norme sull’accertamento fiscale, merita particolare attenzione la recente sentenza n. 24520/2025 della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, pubblicata il 3 luglio. Il caso esaminato riguardava un individuo che, pur dichiarando un reddito “a zero” al Fisco, è stato trovato in possesso di oltre 300.000 euro in contanti, occultati in modo insolito nel bagagliaio della sua auto, in mazzette incellofanate e incerottate.
Il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame avevano legittimato il sequestro della somma, ravvisando il fumus commissi delicti per i reati di riciclaggio o autoriciclaggio (art. 648 o 648-bis c.p.). La difesa sosteneva l’illegittimità del provvedimento per assenza di prove sulla condotta illecita.
La Suprema Corte, tuttavia, ha confermato la legittimità del sequestro. Gli Ermellini hanno sottolineato che, ai fini del fumus commissi delicti, non è sempre necessaria l’indicazione di uno specifico reato presupposto, essendo sufficiente un quadro indiziario che faccia presumere l’origine illecita del denaro. Nel caso specifico, oltre alle modalità inusuali di detenzione del contante, il Tribunale ha valorizzato ulteriori elementi: l’opacità o dubbiosità sul piano reddituale delle attività economiche dell’indagato (gestore di tre ditte di commercio veicoli senza produrre reddito o senza dichiarazioni) e la sua mancanza di trasparenza nel chiarire l’origine effettiva del denaro al momento del controllo. Per la Corte, questi elementi consentono di individuare almeno una “area di illiceità” (quella fiscale) cui appartengono i reati che fanno presumere l’origine illecita del denaro.
Analisi critica e intersezioni tra normativa e giurisprudenza
La sentenza della Cassazione sul riciclaggio e l’assenza di reddito dichiara un principio fondamentale: l’opacità reddituale, unita a circostanze sospette di occultamento e mancata giustificazione, può autonomamente far scattare accuse penali gravi, a prescindere dall’attivazione di un accertamento fiscale.
Si crea così una complessa interazione tra il diritto tributario e quello penale. Se da un lato la nuova disciplina dell’accertamento sintetico mira a indirizzare i controlli verso le evasioni più consistenti, stabilendo soglie che di fatto escludono chi dichiara redditi medio-bassi (anche se poi evade massicciamente), dall’altro, il caso di riciclaggio dimostra che le sospette manifestazioni di ricchezza sproporzionata, specialmente se accompagnate da occultamento e assenza di giustificazioni plausibili, possono bypassare le soglie dell’accertamento sintetico per sfociare direttamente in contestazioni di natura penale.
Il paradosso emerge chiaramente: mentre il legislatore tributario, con i nuovi parametri, concede una “franchigia” implicita per i redditi inferiori a 70.000 euro, potenzialmente ignorando rilevanti evasioni che non superano tale limite pur eccedendo di gran lunga il 20% del dichiarato, la giurisprudenza penale, come nel caso esaminato, intercetta e punisce l’opacità patrimoniale estrema, anche a fronte di un “reddito zero”, basandosi sulla presunzione di illecita provenienza. Ciò suggerisce che, per i casi più macroscopici e fraudolenti di assenza di reddito a fronte di ingenti disponibilità economiche, il sistema penale può agire con maggiore prontezza e severità rispetto alla complessa e “soglia-limitata” macchina dell’accertamento sintetico.
In definitiva, l’intervento normativo sull’accertamento sintetico, pur apprezzabile nell’intento di disciplinare meglio le prove contrarie, presenta criticità in termini di equità e proporzionalità dei nuovi requisiti. La mancata chiarezza sulla locuzione “maggior reddito” e le soglie impostate sul “reddito complessivo” rischiano di creare zone d’ombra per evasioni significative ma “sotto soglia”, distorcendo il principio di capacità contributiva. La Cassazione, con la sua ultima pronuncia, offre una lettura parallela e complementare del problema: l’assenza di reddito dichiarato unita a manifestazioni cospicue e ingiustificate di ricchezza, specialmente se occultata, trascende la mera violazione fiscale per assumere rilevanza penale quale indice di riciclaggio. Questa dicotomia impone una riflessione urgente per il legislatore, affinché le normative fiscali siano più coese, eque e incisive, in linea con gli sforzi della giurisprudenza nel contrastare l’illegalità economica a tutto tondo.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38;
- D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, art. 5;
- Cass. pen., sez. II, sent. 3 luglio 2025, n. 24520.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.