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14 AGOSTO 2025
Con la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle disposizioni introdotte dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. di riforma IRPEF/IRES (D.Lgs. n. 192/2024) in materia di redditi agrari.
La recente riforma introdotta dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, segna un punto di svolta importante nella disciplina fiscale relativa alle attività agricole, con particolare riferimento alla produzione di vegetali mediante sistemi di coltivazione evoluti all’interno di immobili censiti al catasto dei fabbricati. Tale previsione mira ad aggiornare e allineare la normativa fiscale a quella civilistica, riconoscendo come attività agricole non solo quelle che utilizzano direttamente il terreno, ma anche quelle che ne possono fare un utilizzo potenziale o funzionale.
Il cuore della novità risiede nell’inserimento della lettera b-bis) all’art. 32 del TUIR, ai sensi del quale rientrano tra le attività produttive, entro determinati limiti, di reddito agrario:
- le attività dirette alla produzione di vegetali
- tramite l’utilizzo di immobili, censiti al Catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (c.d. colture “fuori suolo”).
Si tratta, ad esempio delle c.d. “vertical farm”, delle “colture idroponiche” e della “micropropagazione in vitro”. Questo consentirà di considerare tali attività produttive di reddito agrario fino a un limite di superficie, oltre il quale si configura invece reddito d’impresa.
Ciò premesso, la circolare precisa che la previsione in argomento si applica ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di attività dirette alla produzione di vegetali realizzate mediante i «più evoluti sistemi di coltivazione»;
- tali attività devono essere poste in essere “tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati” rientranti nelle categorie catastali sopra elencate.
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia esercitato, nei periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore del Decreto, un’attività diretta alla produzione di vegetali, tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, ancorché accatastate, produttiva di reddito agrario ai sensi della citata lettera b), l’Amministrazione precisa che “anche dopo l’entrata in vigore del Decreto, laddove l’attività esercitata non sia cambiata, al reddito agrario conseguito continui ad applicarsi la medesima disciplina”.
Con riferimento al trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività di coltivazione realizzate mediante sistemi evoluti non utilizzando gli immobili citati dalla lettera b-bis) – come, ad esempio, una coltura idroponica realizzata in una serra “leggera” (non accatastabile) –, l’Agenzia ritiene, del pari, che le medesime siano riconducibili a quelle di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR. Ciò in considerazione del fatto che con le modifiche apportate dal Decreto al comma 1 del medesimo art. 32 è stato eliminato, ai fini della configurazione del reddito agrario, il collegamento tra l’attività agricola e il terreno e che, per le attività in esame, manca uno dei due requisiti necessari per attrarre le stesse nella disciplina di cui alla lettera b-bis) stessa.
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