2° Contenuto Riservato: Le nuove frontiere delle convenzioni matrimoniali

NEWS

26 AGOSTO 2025


Uno studio recente del Consiglio Nazionale del Notariato (n. 4-2025/C) ha approfondito la tematica delle “convenzioni matrimoniali atipiche”, ovvero accordi personalizzati tra coniugi volti a creare regimi patrimoniali diversi da quelli previsti dal Codice civile come standard. In Italia, di norma, il matrimonio comporta l’adozione del regime di comunione legale, salvo diversa scelta in favore della separazione dei beni o di un regime convenzionale. Tuttavia, si sta affermando la possibilità di personalizzare ulteriormente il patto matrimoniale, introducendo accordi che prevedano, ad esempio, la sola “comunione de residuo”.

Cos’è la comunione de residuo – La comunione de residuo, anche detta “comunione differita”, prevede che determinati beni e incrementi patrimoniali prodotti durante il matrimonio rimangano separati fino allo scioglimento del rapporto coniugale (per separazione, divorzio o morte). Solo in tale occasione essi entreranno a far parte di una comunione, da dividere tra i coniugi. Rientrano in questa categoria:

  • i frutti dei beni di ciascun coniuge (art. 177, lett. b), c.c.);
  • i redditi e proventi delle attività separate (art. 177, lett. c), c.c.);
  • alcuni incrementi di aziende appartenenti a uno dei coniugi (art. 178 c.c.).

Autonomia e limiti delle convenzioni atipiche – Attraverso la comunione de residuo si realizza un assetto patrimoniale tendenzialmente individualistico durante la vita matrimoniale, garantendo autonomia gestionale e dispositiva dei beni. Tuttavia, la logica solidaristica della comunione legale viene parzialmente salvaguardata al momento dello scioglimento del vincolo, grazie alla successiva redistribuzione della ricchezza.

La libertà contrattuale dei coniugi trova comunque alcune limitazioni:

  • alcuni beni non possono essere oggetto di comunione differita (es. beni di uso strettamente personale, strumenti professionali, beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno),
  • tali limiti possono in parte essere superati prevedendo, per determinati beni, il semplice diritto di credito sugli incrementi patrimoniali, senza realizzare una vera contitolarità,
  • restano fermi i vincoli di circolazione giuridica relativi a immobili e mobili registrati, i quali non possono entrare automaticamente in comunione de residuo a tutela della certezza dei traffici e della pubblicità legale.

Prospettive e implicazioni pratiche – Il crescente interesse verso questi regimi atipici riflette una realtà familiare in evoluzione, con esigenze di maggiore autonomia e flessibilità nell’amministrazione dei beni. La comunione de residuo si propone come modello intermedio: offre tutela al coniuge economicamente più debole senza le rigidità della comunione immediata, conciliando personalizzazione patrimoniale e principio solidaristico.

In conclusione, la convenzione matrimoniale con comunione “solo de residuo” rappresenta una soluzione efficace e legittima per quei coniugi che desiderano gestire in modo autonomo i beni durante il matrimonio, ma garantendo al contempo una redistribuzione equa al termine dello stesso, sempre nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Studio n. 04-2025/C

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.