VIDEOPILLOLA
DI STEFANO ROSSETTI | 1 SETTEMBRE 2025
La Video Pillola del Lunedì offre una panoramica di tutte le novità relative agli adempimenti più importanti in materia di Fisco e Società intervenute nel periodo dal 4 al 31 agosto. Fra gli argomenti trattati segnaliamo: IVA, IRES, IRPEF, scissione con scorporo, detrazioni fiscali, Global Minimun Tax, IRES premiale, Riforma fiscale, Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti.
Fra gli argomenti approfonditi segnaliamo:
- IVA:
- l’Agenzia delle Entrate si è occupata del trattamento ai fini IVA di una somma versata all’appaltatore a causa di ritardi nei lavori. In particolare, una società incaricata della costruzione di un edificio ha subito una serie di ritardi nella prosecuzione del progetto a seguito dei quali cita in giudizio la società appaltante chiedendone la condanna al pagamento dei maggiori costi sostenuti. Le somme che l’appaltante, in base alla sentenza del tribunale, dovrà corrispondere all’impresa di costruzione, secondo il parere dell’Agenzia, non hanno natura risarcitoria in quanto l’opera è stata ultimata (risp. n. 215/E/2025);
- l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di un marchio rappresenta una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972. Ai fini dell’imposta di registro, sulla base del principio di alternatività tra l’IVA e l’imposta di registro previsto dall’art. 40, comma 1, primo periodo, del TUR, quest’ultima sarà dovuta in sede di registrazione del contratto di cessione dei singoli diritti e sarà applicata in misura fissa, pari a euro 200,00, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR (risp. n. 210/E/2025);
- IRES:
- il realizzo virtuale è previsto laddove la riclassificazione contabile (ossia l’inserimento di uno strumento finanziario in uno dei nuovi portafogli dell’IFRS 9) determini il passaggio a un diverso regime fiscale. In questo caso, il differenziale derivante dalla riclassificazione è assoggettato al regime fiscale applicabile al portafoglio di partenza (risp. n. 209/E/2025);
- ad avviso dell’Agenzia delle Entrate le quote di partecipazione alla SICAV sono equiparate, ai fini degli artt. 94, comma 4, e 92, comma 5, del TUIR, a quelle dei fondi comuni di investimento e conseguentemente ai titoli in serie o di massa (risp. n. 222/E/2025);
- l’Agenzia delle Entrate conferma che l’eventuale utilizzo del saldo attivo da rivalutazione a copertura delle perdite riportate a nuovo non rappresenta un fenomeno rilevante ai fini della tassazione del saldo attivo di rivalutazione in quanto non consegue da ciò alcun effetto distributivo nei confronti di soci e/o di partecipanti (risp. n. 219/E/2025);
- IRES premiale: sono state approvate le disposizioni che disciplinano l’IRES premiale, l’incentivo alla crescita responsabile delle imprese, previsto dall’ultima Legge di bilancio e consistente nella riduzione “condizionata” dell’aliquota IRES. Il decreto ministeriale disciplina la misura agevolativa in via transitoria per il periodo d’imposta 2025 (D.M. 8 agosto 2025);
- IRPEF:
- il contribuente che trasferisce la propria residenza all’estero può continuare a mantenere il deposito amministrato in Italia con l’opzione per il regime del risparmio amministrato senza dover passare al regime dichiarativo disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs n. 461/1997. In ogni caso, l’eventuale rinuncia al regime semplificato non comporta la realizzazione di plusvalenze tassabili (risp. n. 208/E/2025);
- l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare relativa alla revisione della disciplina dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali sulla base degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 192/2024 (circ. n. 12/E/2025);
- Scissione con scorporo: ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la neutralità fiscale prevista dal comma 15-ter dell’art. 173 del TUIR da applicare alle scissioni con scorporo ex art. 2506.1 c.c., risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione (risp. n. 225/E/2025);
- Detrazione fiscali: è stato approvato il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2025” con le relative istruzioni, da utilizzare per comunicare l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020. Il modello è utilizzabile per esercitare le opzioni relative alle detrazioni spettanti per le spese sostenute nell’anno 2025, per gli interventi individuati dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020, nei casi ammessi dalle disposizioni vigenti (provv. n. 321370/2025);
- Global Minimun Tax: è stato approvato il modello di notifica per l’individuazione del soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante, di cui all’art. 3 del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 25 febbraio 2025, e definizione delle relative modalità di trasmissione (provv. n. 321488/2025);
- Riforma fiscale: la legge n. 120/2025 interviene su cinque disposizioni chiave della legge delega, con l’obiettivo di adeguare tempi, ambiti e criteri direttivi al complesso calendario attuativo della riforma tributaria. In particolare:
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- l’art. 1, comma 1, lettera a), estende da 24 a 36 mesi il termine per l’adozione dei decreti legislativi di revisione del sistema tributario, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2023, spostando così la scadenza dal 29 agosto 2025 al 29 agosto 2026. Parallelamente, il termine per l’adozione di provvedimenti correttivi e integrativi viene prorogato al 29 agosto 2028, fermo restando il meccanismo di proroga automatica di 90 giorni in caso di ritardo nell’espressione dei pareri parlamentari;
- diverse pronunce della Corte dei conti hanno escluso l’applicabilità dei rimedi del Codice della crisi d’impresa ai tributi locali, evidenziando gravi contraddizioni nel sistema. In particolare, le Sezioni regionali di controllo per la Toscana e la Lombardia avevano negato l’uso della transazione fiscale e degli accordi sui crediti tributari auto-amministrati per le imposte degli enti territoriali, ribadendo il principio di indisponibilità del credito tributario in assenza di specifiche deroghe. L’art. 1, comma 1, lettera b), ponendo rimedio alla problematica insorta, modifica il n. 5 dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale). In tal modo, viene prevista la possibilità per il Governo di estendere anche ai tributi regionali e locali il regime di pagamento parziale o dilazionato disciplinato nel Codice della crisi d’impresa (artt. 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del D.Lgs. n. 14/2019), nonché la possibilità di introdurre analoga disciplina per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- la precedente formulazione dell’art. 15, comma 2, lett. a), n. 1), della legge n. 111/2023, prevede che il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici sia effettuato dal Governo sulla base del criterio (tra gli altri) di diminuzione dei limiti di giocata e vincita. Con la lettera c), questo criterio viene sostituito dal più elastico principio di “revisione” dei limiti di giocata e vincita. Con la modifica introdotta dalla lettera m) vengono inserite le parole “e revisione” dopo la parola “riordino”. Così facendo, la modifica garantisce maggiore flessibilità al Governo nella regolazione di sanzioni penali e amministrative per le violazioni concernenti il settore dei giochi pubblici. Inoltre, la modifica rimuove il riferimento al “gioco a distanza” per estendere il riordino delle sanzioni a tutte le violazioni concernenti il settore dei giochi;
- l’ordinamento della giurisdizione tributaria, regolato dalla Parte I del Testo unico della giustizia tributaria è il risultato della riforma introdotta dalla legge n. 130/2022, che ha istituito la figura del magistrato tributario, a tempo pieno e con qualifica professionale, superando il sistema delle Commissioni tributarie. La lettera d) introduce la nuova lettera m-bis) all’art. 19, comma 1, della legge n. 111/2023, delegando il Governo a uniformare – per quanto compatibili – l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari a quelli della magistratura ordinaria. L’intervento riguarderà, in particolare, fattispecie disciplinari, sanzioni, procedure, incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio, salvaguardando le prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché le funzioni decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- ai sensi della precedente formulazione dell’art. 21, comma 1, della legge n. 111/2023, il Governo era delegato ad adottare, entro il termine del 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità procedurali previste dall’art. 1 della medesima legge. La lettera e), intervenendo sul comma citato, proroga di ulteriori 12 mesi il termine per la redazione dei testi unici di riordino organico della normativa tributaria portando la scadenza dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, coordinandosi con la proroga complessiva dei termini di delega di cui alla lettera a);
- Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti: Con il D.Lgs. n. 123/2025 è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, predisposto in attuazione della delega fiscale prevista dall’art. 21 della legge n. 111/2023L. 9 agosto 2023 n. 111Delega al Governo per la riforma fiscale.Articolo 21Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario.
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