2° Contenuto Riservato: Lavoro intermittente: chiarimenti su disciplina vigente dopo l’abrogazione del R.D. n. 2657/1923

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 3 SETTEMBRE 2025

Con la Circolare n. 15 del 27 agosto 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce importanti chiarimenti in merito alla disciplina del lavoro intermittente a seguito dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 da parte della Legge n. 56/2025. La Nota – rivolta in particolare al settore turistico, dove tale forma contrattuale è ampiamente utilizzata – rassicura gli operatori sull’interpretazione corretta delle norme vigenti e sulla continuità applicativa del D.M. 23 ottobre 2004.

Premessa

Con l’entrata in vigore della Legge n. 56/2025, che ha formalmente abrogato il R.D. n. 2657/1923, molti operatori hanno temuto la perdita della base normativa per l’applicazione del lavoro intermittente, specialmente in settori come il turismo.

La Circolare ministeriale ribadisce che il rinvio al R.D. n. 2657/1923 contenuto nel D.M. 23 ottobre 2004 è solo “materiale”: la tabella delle attività rimane in vigore perché “cristallizzata” nel decreto ministeriale.

Il lavoro intermittente dopo la Legge n. 56/2025

La circolare chiarisce che l’abrogazione del Regio Decreto  non comporta l’automatica abrogazione del D.M. 23 ottobre 2004, il quale continua a trovare applicazione in forza dell’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015. Secondo quanto confermato anche dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Nota prot. 1180/2025), i contratti di lavoro intermittente sono tutt’ora validi per le attività previste nel decreto ministeriale del 2004.

Quindi, il contratto di lavoro intermittente continua a poter essere utilizzato:
– per le attività previste dal D.M. 23 ottobre 2004,
– in conformità all’art. 55, comma 3, del D.lgs. 81/2015.

Rinvio meramente materiale: cosa significa

Il cuore dell’interpretazione giuridica è il concetto di “rinvio meramente materiale”: il D.M. del 2004 rinvia alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 solo in termini descrittivi, senza dipendere dalla vigenza formale di quest’ultimo. Questo significa che, anche se il regio decreto è stato abrogato, le tipologie di attività ivi elencate restano operative perché cristallizzate nel D.M. 2004.

La lettura è coerente con la prassi ministeriale già adottata, come ricordato nella Circolare n. 34/2010 e nell’Interpello 38/2011.

Il Ministero sottolinea che il rinvio al Regio Decreto è di tipo descrittivo e non dinamico; quindi:
– non serve che il R.D. sia vigente;
– la tabella delle attività resta efficace come parte integrante del D.M. 2004 .

Questo principio era già stato confermato in passato:
– dalla Circolare n. 34/2010;
– dagli Interpelli n. 38/2011 e n. 10/2016 .

Utilizzabilità della tabella delle attività

La tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, pur formalmente non più vigente, continua ad avere valore legale in quanto incorporata nel D.M. 23 ottobre 2004. Pertanto, può essere ancora utilizzata per stipulare contratti di lavoro intermittente, compresi quelli nel settore turistico, senza soluzione di continuità.

Pertanto, le aziende possono continuare a:
– stipulare contratti di lavoro intermittente per le attività elencate nel D.M. 2004 ;
– applicare la disciplina senza alcuna interruzione normativa;
– fare riferimento alle note interpretative di Ministero e INL per eventuali dubbi.

Riferimenti normativi:

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