3° Contenuto Riservato: La gestione dello smart working in azienda

SCHEDA PRATICA

DI FRANCESCA BACILIERO, FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 3 SETTEMBRE 2025

Il lavoro agile o smart working è una modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato introdotta per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Diffuso nel nostro Paese nel periodo dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, oggi viene adottato da molte aziende al fine di essere maggiormente attrattive nel mondo del lavoro e offrire una maggiore flessibilità ai propri lavoratori.

Fonti ufficiali

Legge 22 maggio 2017, n. 81

Premessa

Il lavoro agile o smart working è una particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato introdotta al fine di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Questa particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa si è diffusa nel nostro Paese nel periodo dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Oggi molte aziende adottano questo sistema di lavoro al fine di essere maggiormente attrattive nel mondo del lavoro e offrire una maggiore flessibilità ai propri lavoratori. 

Il lavoro agile

La disciplina del lavoro agile è contenuta nella Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. 

Il lavoro agile, come detto in premessa, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Si caratterizza, in particolare, per la prestazione lavorativa che viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

Accordo di lavoro agile

Lo svolgimento di attività lavorativa in smart working può avvenire previo accordo tra le parti.

L’accordo dev’essere stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina:

  • l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
  • tempi di riposo del lavoratore;
  • le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto previsto in materia di controllo a distanza dei lavoratori;
  • le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. 

L’accordo può essere stipulato in occasione dell’assunzione di un lavoratore ovvero anche in un momento successivo e può essere a termine o a tempo indeterminato

In caso di accordo a tempo indeterminato il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Nel caso di lavoratori disabili, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. 

Inoltre, nelle ipotesi di giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. 

Oltre alle disposizioni contenute nell’accordo individuale di smart working, le aziende possono anche predisporre un apposito regolamento interno per la regolamentazione del lavoro agile a livello aziendale, valevole per tutti i lavoratori ai quali è accordata questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

Parità di trattamento

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. 

Il lavoratore, così come previsto per l’attività svolta all’interno dei locali aziendali, ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. 

Il lavoratore ha diritto anche alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni previste dal Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965), quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. 

Obbligo di comunicazione telematica

A decorrere dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile, secondo le modalità individuate appositamente individuate con decreto ministeriale. 

In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. 

Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine è tenuto a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro

Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. 

I datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione di smart working pervenute:

  • dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità;
  • da lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata o che siano caregivers. 

La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione della disposizione di cui sopra è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla. 

Inoltre, il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo alla fruizione del lavoro agile, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere ex art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle medesime certificazioni.

Esempio di accordo individuale di smart working

Carta intestata azienda Gentile Signora/Egregio Signor Luogo, data  Oggetto: svolgimento in regime di lavoro agile (Smart Working) a tempo determinato ai sensi della L. 22 maggio 2017, n. 81, art. 18 e segg. come modificato dall’articolo 41-bis del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, Protocollo Nazionale Parti Sociali sul lavoro agile del 7/12/2021. Come da intese verbali intercorse, siamo a comunicarLe che abbiamo deciso di accogliere la Sua richiesta di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile. 1. Definizione di lavoro agile (smart working)Lo smart working costituisce una modalità flessibile e semplificata di lavoro da remoto, diversa dal telelavoro, per cui la prestazione lavorativa potrà essere espletata, per parte dei giorni lavorativi della settimana al momento individuati in n. massimo di _____ giorni alla settimana, al di fuori dalla propria abituale sede di lavoro presso la Sua abitazione o altra sede senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 2. Durata dello smart workingLei ha la possibilità di iniziare la Sua attività in smart working, a decorrere dal _________ e sino al _____________.Trascorso tale periodo verrà ripristinato – senza necessità di alcuna comunicazione preventiva – l’originaria modalità della prestazione di lavoro nei locali dell’Azienda in ____________________.Qualora da parte nostra si ravvisi la possibilità di prorogare il termine sopra indicato, provvederemo a dargliene notizia con un preavviso di __________ rispetto alla scadenza concordata stipulando, se necessario, nuovo specifico accordo individuale.Nel caso in cui una delle parti necessiti di risolvere la modalità di prestazione lavorativa in regime di lavoro agile dovrà essere comunicato un preavviso non inferiore a ___________ a mezzo comunicazione scritta. 3. Luogo della prestazioneFermo restando che la Sua sede di lavoro ad ogni altro effetto continua ad essere in _____________, durante il periodo in cui svolgerà l’attività lavorativa oggetto della presente è stabilito su Sua espressa richiesta che Lei operi presso il Suo domicilio a _______________, con esplicito divieto di svolgere la prestazione in smart working presso locali pubblici o aperti al pubblico, per rispettare le condizioni di sicurezza e riservatezza secondo quanto disposto dall’art. 4 Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile.Ogni modifica del domicilio o del luogo in cui verrà svolta la prestazione esternamente alla sede aziendale dovrà essere accordata con la Direzione e comunicata con un preavviso di ___________.La prestazione lavorativa nelle giornate ulteriori rispetto a quella in smart working dovrà essere effettuata presso la Sua abituale sede di lavoro, fatte salve le trasferte di lavoro e la partecipazione a iniziative formative fuori sede. 4. Attrezzature di lavoro / Connessioni di retePer effettuare la prestazione lavorativa in smart working risulta sufficiente la dotazione di un personal computer portatile e cellulare forniti dall’azienda.L’azienda si impegna pertanto a fornirLe in comodato d’uso – ex art. 1803 e seguenti del c.c. – e per tutta la durata del periodo di smart working, detti apparati.La manutenzione degli apparati aziendali in argomento resta a carico dell’Azienda.Lei assume espressamente l’impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a Sua disposizione esclusivamente nell’interesse dell’azienda, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, Lei è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio Responsabile.Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione alla rete informatica Aziendale, considerata la natura non stabile e non continuativa dell’attività fuori sede di cui allo smart working disciplinato dal presente accordo, Lei si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless). 5. Sicurezza nei luoghi di lavoroLei si impegna a prendere visione alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in uso presso la nostra azienda e allegate alla presente e a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.A tal fine la nostra azienda si impegna a consegnarLe, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.Si fa rinvio alla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per quanto riguarda le modalità applicative del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di lavoro agile. 6. Normativa applicabileNel corso del periodo durante il quale Lei presterà la Sua attività con la modalità smart working, il Suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa in vigore per il personale che presti la propria attività con la modalità tradizionale.In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza Lei è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione e/o richiesta previsti.In relazione alla retribuzione nulla varia rispetto alle condizioni a Lei attualmente riconosciute. 7. Collocazione della giornata di smart working e orario di lavoroIn riferimento a quanto stabilito al punto 1), le giornate di lavoro agile sono definite come segue _______________.La Sua prestazione lavorativa si effettuerà, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile alla struttura di appartenenza con le caratteristiche di flessibilità temporale propria della Sua categoria, fermo restando che Lei deve comunque garantire la Sua reperibilità nelle fasce orarie definite con il Suo Responsabile. 8. PrestazioneLei riconosce che la prestazione lavorativa resa in forme di lavoro agile comporti, in modo specifico, una condotta informata, ai principi di correttezza, disciplina, di dignità e moralità.Durante l’orario di lavoro delle giornate effettuate in lavoro agile Lei dovrà essere raggiungibile, nelle fasce orarie definite, attraverso le modalità stabilite dall’azienda (es. via telefono / mail / skype etc). Le precisiamo che Lei è tenuto nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura a segnalare al Suo Responsabile, con la massima tempestività, la situazione.L’Azienda si riserva in tal caso di richiamarLa in sede. 9. Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessioneCome anticipato al punto 1) le giornate lavorative svolta in modalità agile si caratterizzano per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal Responsabile.Quindi, prevedendo che la prestazione di lavoro in modalità agile può essere svolta in fasce orarie diverse da quelle lavorative in azienda, indichiamo una fascia di disconnessione nella quale Lei non potrà in alcun modo erogare la propria prestazione lavorativa; pertanto, la fascia oraria disponibile in cui potrà svolgere attività lavorativa sarà compresa tra le ore ___________ e le ore _________.Durante le giornate di lavoro in modalità di lavoro agile non sono autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. 10. Potere di controllo e disciplinareL’Azienda conferma il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali del lavoratore (in particolare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679), nonché della disciplina in materia di controlli a distanza di cui all’art. 4 L. n. 300/70.In relazione alle disposizioni dell’art. 7, L. n. 300/70, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, trovano applicazione le norme disciplinari stabilite dal CCNL applicato. Le specifiche condotte che potranno dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari da parte della Società sono le seguenti:reiterata disconnessione volontaria durante le fasce di disponibilità, non motivata da comprovate ragioni tecniche o personali di natura contingente, dalle strumentazioni tecnologiche o dalle piattaforme informatiche di lavoro nelle giornate di svolgimento della prestazione in modalità agile;reiterata mancata risposta durante le fasce orarie di contattabilità;mancata comunicazione degli impedimenti riguardanti la strumentazione utilizzata al di fuori della sede di lavoro;mancato adempimento dell’obbligo di riservatezza. 11. Riservatezza e PrivacyIn virtù della normativa vigente e del contratto di lavoro in essere, Lei è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e che conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della Sua prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.In particolare, con riferimento alle modalità di lavoro agile, richiamiamo la sua attenzione sui seguenti punti di cui alle citate istruzioni:deve porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel Suo luogo di prestazione fuori sede;deve procedere a bloccare l’elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla Sua postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo;alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio da parte Sua conservare e tutelare i documenti eventualmente stampati provvedendo alla loro eventuale distruzione solo una volta rientrato presso la Sua abituale sede di lavoro;qualora, invece, in via d’eccezione, al termine del lavoro risulti necessario trattenere presso il Suo domicilio materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà essere riposto in armadi, cassetti o altri contenitori muniti di serratura. 12. AllegatiGli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.Regolamento aziendaleInformativa salute e sicurezza sul luogo del lavoro. Per quanto non qui disciplinato od evidenziato si dovrà far riferimento a quanto sancito dalla Legge del 22 maggio 2017, n. 81 e succ. modifiche e dal Protocollo Nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021.La preghiamo di volerci restituire copia della presente da Lei sottoscritta in segno di ricevuta ed accettazione.Cordiali saluti.                                                                                                                                              L’Azienda Per ricevuta ed accettazione, il lavoratore Data __________ Firma _________________________Note al contrattoVERIFICA REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ DEI LOCALI PRIVATI ADIBITI A PRESTAZIONE IN SMART WORK1. abitabilità dei locali: – è vietato l’uso di locali interrati, l’uso di sottotetti/ammezzati che non hanno i requisiti di abitabilità;2. conformità dell’impianto elettrico (evitare l’uso di prolunghe, prese multiple volanti e apparecchiature elettriche non conformi);3. conformità dell’impianto termico;4. disponibilità di un locale che abbia uno spazio di circa 10 mq, che sia mantenuto in condizioni di igiene adeguata e che abbia un idoneo ricambio d’aria (finestre apribili, ventilazione forzata, ecc.);5. temperatura dei locali adeguata alle esigenze dell’organismo umano;6. luminosità naturale e/o artificiale adeguata, evitando riflessi sullo schermo;7. disponibilità di un piano di lavoro con dimensioni sufficienti ad accogliere la strumentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa e di una seduta che consenta di ottenere una postura corretta.

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