COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 4 SETTEMBRE 2025
Tenuto conto che la Legge di Bilancio 2024 prevede che le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, l’INPS chiarisce che, per effetto delle modifiche ai limiti ordinamentali, detta disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione.
Premessa
L’INPS ha pubblicato sul proprio portale istituzionale il Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025 , con il quale ha fornito gli ulteriori chiarimenti sugli effetti delle quote retributive di pensione degli iscritti alla CPDEL (dipendenti degli Enti locali), CPS (Cassa per le pensioni ai sanitari), CPI (Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate) e CPUG (Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori), alla luce delle modifiche in materia di limiti ordinamentali introdotti dalla Legge di Bilancio 2025 .
Cosa prevede la legge di Bilancio 2025
L’articolo 1, comma 162, lettera b), della Legge di Bilancio 2025, modificando il comma 4, dell’articolo 24, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che: “Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia” di cui all’articolo 24, comma 6, del medesimo decreto-legge.
Ai fini pensionistici, la Circolare INPS n. 53 del 5 marzo 2025, precisa che ai sensi dell’articolo 1, commi da 157 a 159 , della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG), sono calcolate con le aliquote di rendimento di cui all’Allegato II, della medesima Legge di Bilancio 2024.
L’INPS ricorda che tenuto conto che le disposizioni sopra citate non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per applicazione dei limiti ordinamentali, ritiene che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall’anno 2025, in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67, le relative quote di pensione calcolate con il sistema retributivo vengono determinate con le aliquote di rendimento di cui all’Allegato II, della Legge di Bilancio 2024.
Il chiarimento dell’INPS
L’INPS con il Messaggio in commento, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento per la determinazione delle quote retributive di pensione, a seguito della modifica delle disposizioni relative ai limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da 162 a 165 , della Legge di Bilancio 2025.
L’Istituto previdenziale nel ricordare che l’articolo 1, comma 161, secondo periodo, della Legge di Bilancio 2024 prevede che le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, chiarisce che, per effetto delle modifiche ai limiti ordinamentali, detta disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione.
Le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione, altresì, per la liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto l’iscrizione alla CPDEL.
Analogamente, le aliquote di rendimento di cui all’allegato A, della Legge 26 luglio 1965, n. 965, e alla tabella A allegata alla Legge 24 gennaio 1986, n. 16, trovano applicazione per la pensione di vecchiaia in cumulo nel caso in cui l’interessato, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 per limiti ordinamentali, risulti iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria.
La stessa disciplina derogatoria trova applicazione altresì nei casi in cui il dipendente si dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio, in considerazione del fatto che la relativa risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il raggiungimento del limite ordinamentale e prima della scadenza del termine del trattenimento in servizio.
Termini fruizione dell’APE
Con riferimento alla pensione riconosciuta al termine del periodo di fruizione dell’APE sociale, l’INPS con il messaggio in commento precisa che il relativo trattamento, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, anche in cumulo, viene determinato con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato A, della Legge n. 965/1965 e alla tabella A, allegata alla Legge n. 16/1986, mentre, in presenza di una pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui all’allegato II, della Legge di Bilancio 2024.
Le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 , dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2024, non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023; l’INPS conferma che rientrano in tali fattispecie le pensioni per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, il cui diritto risulti maturato e certificato entro il 31 dicembre 2023, a prescindere se alla data di decorrenza della relativa pensione sussista anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi da 157 a 159
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 162
- INPS, Circolare 5 marzo 2025, n. 53
- INPS, Messaggio 25 agosto 2025, n. 2491
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.