2° Contenuto Riservato: Tutto Quesiti: Regime del margine: profili operativi

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI STEFANO SETTI | 5 SETTEMBRE 2025

7ª Giornata del Percorso Specialistico “IVA 2025” – Le risposte alle domande dei professionisti

L’approfondimento del Corso “Regime del margine: profili operativi” è focalizzato sul regime del margine di cui al D.L. n. 41/1995, con l’esame delle condizioni applicative, delle modalità di calcolo – analitico, forfetario e globale – e dei principali adempimenti. Si propongono le risposte ai quesiti pervenuti durante la diretta.

Quesito n. 1 – Vendita beni usati e nuovi

Domanda

Nel caso in cui un imprenditore individuale venda on-line sia beni nuovi che usati (sono piccoli oggetti), può rinunciare al regime del margine, applicando il regime IVA ordinario che gli permetterebbe di aderire al regime contabile forfetario? Oppure, vendendo tre o quattro oggetti usati, gli è preclusa questa possibilità?

Risposta

Si ricorda che l’adesione al regime forfetario è preclusa per i contribuenti che svolgono attività soggette a regimi IVA speciali (tra cui vi rientra il regime del margine di cui all’art. 36 del D.L. n. 41/1995). Tali regimi, per la loro particolare struttura impositiva, sono incompatibili con le semplificazioni del regime forfetario.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente che esercita anche una sola attività rientrante in uno di questi regimi speciali non può accedere al regime forfetario nemmeno per le ulteriori attività di impresa o di lavoro autonomo svolte in parallelo.

Ad esempio, chi gestisce una rivendita di tabacchi non può applicare il forfetario neppure alla gestione del bar annesso, pur se distinto contabilmente.

Questa interpretazione è stata ufficialmente confermata con:

Fermo restando quanto più sopra scritto, nel caso in esame, al fine di poter utilizzare il regime forfetario, il contribuente che opera nel regime analitico del margine può optare a posteriori nella dichiarazione annuale IVA per l’applicazione normale dell’imposta, per una o più cessioni, con le regole previste nei Titoli I e II del D.P.R. n. 633/1972. In questo caso, solo per tali operazioni si esce dal regime del margine e quindi si potrà applicare il regime forfetario.

Quesito n. 2 – NO al regime del margine per i forfetari

Domanda

Un contribuente che rientra nel commercio dei beni usati, in particolare di abbigliamento, può applicare il regime forfetario? In caso affermativo, anche nel primo anno di attività?

Risposta

Il contribuente potrà adottare il regime forfetario solo nel caso in cui lo stesso opti per il regime ordinario. Quindi, nel caso in cui utilizzi il regime del marginenon potrà beneficiare del regime forfetario.

Quesito n. 3 – Spesa passaggio di proprietà auto/1

Domanda

In caso di attività di rivendita auto usate, la spesa del passaggio di proprietà può essere considerata spesa accessoria al lordo IVA del singolo bene?

Risposta

La spesa per il passaggio di proprietà sostenuta da un rivenditore nel contesto dell’attività di rivendita di auto usate non può essere considerata come spesa accessoria da computare in aumento del prezzo di acquisto del veicolo, ai fini del calcolo del margine IVA, se essa è riconducibile alla fase di vendita del bene e soggetta al regime ordinario IVA.

Rif. normativi e giurisprudenziali:

L’art. 36 del D.L. n. 41/1995 (regime del margine) stabilisce che la base imponibile su cui calcolare l’IVA è costituita dal margine di utile, ossia la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto del bene, comprensivo delle eventuali spese di riparazione e accessorie.

Tuttavia, secondo la Cassazione n. 19725/2025 e la C.M. n. 177/1995:

  • le spese accessorie rilevanti sono solo quelle strettamente inerenti alla fase di acquisizione del bene o alla sua riattazione (es. perizie, commissioni, trasporto, riparazioni, oneri fiscali collegati all’acquisto);
  • sono invece escluse dal calcolo del margine le spese relative alla vendita (es. costi di immatricolazione o passaggio di proprietà sostenuti per conto del cliente, pubblicità, spese amministrative);
  • le spese sostenute nella fase di cessione del bene, anche se riaddebitate al cliente, non possono ridurre la base imponibile IVA nel regime del margine e devono essere trattate secondo le regole ordinarie IVA.

Conclusione: nel regime del margine, la spesa per il passaggio di proprietà non può essere considerata come spesa accessoria rilevante ai fini dell’aumento del costo del bene. Essa non può quindi concorrere alla riduzione della base imponibile su cui calcolare l’IVA secondo il metodo del margine. Tale spesa va trattata separatamente e soggiace, se addebitata al cliente, al regime ordinario IVA.

Quesito n. 4 – Spesa passaggio di proprietà auto/2

Domanda

In caso di attività di rivendita auto usate la spesa del passaggio di proprietà effettuato in agenzia in fase di acquisto da privato può essere considerata spesa accessoria al lordo IVA del singolo bene?

Risposta

In caso di attività di rivendita di auto usate, la spesa per il passaggio di proprietà sostenuta in agenzia in fase di acquisto da un privato può essere considerata spesa accessoria, ai fini del regime del margine ex art. 36 del D.L. n. 41/1995, a condizione che sia funzionale alla fase di acquisizione del veicolo e non alla sua successiva vendita.

Secondo il combinato disposto:

sono inclusi nel prezzo di acquisto del bene (e dunque rilevanti nel calcolo del margine): “i costi sostenuti dal rivenditore che hanno una specifica inerenza alla fase di acquisizione del bene o alla sua riattazione”.

Tra le spese accessorie ammesse rientrano, ad esempio:

  • spese notarili;
  • costi di agenzia per il disbrigo delle pratiche al momento dell’acquisto;
  • oneri tributari legati all’acquisizione;
  • spese di trasporto, perizie e interventi tecnici.

Viceversa, sono escluse dal computo del margine:

  • le spese sostenute nella fase di vendita (pubblicità, immatricolazione per il cliente, ecc.);
  • le spese generali di struttura e amministrazione;
  • i costi accessori soggetti a IVA ordinaria legati alla cessione.

Conclusione: la spesa per il passaggio di proprietà effettuato tramite agenzia in fase di acquisto da privato può essere inclusa tra le spese accessorie al lordo IVA, se e nella misura in cui essa è necessaria per perfezionare il trasferimento della proprietà a favore del rivenditore (e non per la rivendita al cliente finale).

Questa impostazione è conforme ai chiarimenti contenuti nella C.M. n. 177/1995 e non contrasta con la giurisprudenza di Cassazione n. 19725/2025, la quale si riferisce invece a spese connesse alla fase di vendita (che restano escluse).

Quesito n. 5 – Acquisto veicolo strumentale usato dalla Germania

Domanda

Un NCC acquista un autoveicolo usato da un concessionario tedesco, che in attesa della corretta immatricolazione in Italia, emette fattura con IVA DE, che sarà poi restituita. In sede di autofattura o esterometro, è corretto applicare l’IVA italiana sul solo imponibile e non sul totale fattura?

Risposta

Sì, in sede di autofattura o esterometro, è corretto applicare l’IVA italiana solo sull’imponibile, escludendo l’IVA tedesca indicata erroneamente nella fattura del fornitore.

Il totale fattura comprensivo di IVA estera non rileva ai fini della base imponibile IVA italiana.

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