COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 8 SETTEMBRE 2025
Il Ministero dell’Interno ha diffuso una nota che definisce le innovazioni operative per la gestione di contratti di soggiorno. Il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana si arricchisce di un tassello rilevante con l’evoluzione del Portale Servizi ALI (Ali Sportello Unico), lo strumento telematico attraverso il quale transitano oggi gran parte delle procedure legate all’ingresso, all’impiego e alla permanenza regolare dei lavoratori stranieri in Italia.
Premessa
Il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana si arricchisce di un tassello rilevante con l’evoluzione del Portale Servizi ALI (Ali Sportello Unico), lo strumento telematico attraverso il quale transitano oggi gran parte delle procedure legate all’ingresso, all’impiego e alla permanenza regolare dei lavoratori stranieri in Italia.
La Nota 2 settembre 2025 emanata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti operativi e aggiornamenti normativi destinati a incidere in maniera significativa sulle modalità con cui datori di lavoro, associazioni di categoria e lavoratori migranti interagiscono con lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
Le novità riguardano due ambiti principali:
– la firma digitale del contratto di soggiorno e la gestione telematica del correlato Accordo di integrazione;
– le procedure di precompilazione e invio delle domande nell’ambito del decreto flussi 2025, con particolare riferimento al settore turistico-alberghiero.
Contratto di soggiorno
Il contratto di soggiorno, previsto dall’art. 22, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), costituisce un passaggio imprescindibile per l’avvio regolare del rapporto di lavoro con un cittadino straniero.
La nota ministeriale chiarisce che, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia del lavoratore, il datore di lavoro e il lavoratore stesso sono tenuti a sottoscrivere il contratto di soggiorno, di cui all’articolo 5-bis del medesimo D.Lgs., mediante firma digitale o altro strumento elettronico qualificato. È ammessa anche la firma autografa del lavoratore, con successiva dichiarazione digitale del datore di lavoro.
Il documento, trasmesso telematicamente attraverso il Portale Servizi ALI, è poi validato dallo Sportello Unico, che ne certifica la regolarità. Contestualmente, il sistema consente la generazione e la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione.
Passaggi operativi
A seguito di rilascio del visto da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il datore di lavoro riceve una PEC all’indirizzo indicato nella domanda con cui viene avvisato del rilascio del visto e delle modalità procedurali attraverso le quali dovrà comunicare al SUI la data dell’avvenuto ingresso in Italia del lavoratore straniero.
Con l’effettivo ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro dovrà accedere all’Area riservata del Portale Servizi ALI, nella sezione “Sportello Unico Immigrazione” – “Ricerca domanda”, e selezionare la domanda di riferimento. Dopo aver cliccato sull’icona “Inserisci dati frontiera” dovrà inserire le informazioni richieste: punto di ingresso/frontiera (provincia e comune italiani), data di ingresso sul territorio nazionale e numero di visto rilasciato al lavoratore straniero. Dovrà poi cliccare su «Trasmetti» per informare il SUI e ricevere, contestualmente, una PEC che riporta, in allegato, il codice fiscale definitivo assegnato al lavoratore straniero.
Successivamente, il datore di lavoro riceve un’ulteriore PEC, con in allegato il contratto di soggiorno da sottoscrivere digitalmente dal datore di lavoro e dal lavoratore straniero e da trasmettere al SUI, mediante caricamento nel Portale Servizi ALI, che ne effettua la validazione.
Nella PEC con cui è trasmesso il contratto di soggiorno, viene anche chiarito che, se ricorrono i presupposti normativi per la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione, il sistema informatico renderà disponibile nell’Area riservata del Portale Ali, contestualmente all’invio della PEC, una sezione ad hoc in cui dovranno essere riportati i dati necessari alla generazione dell’Accordo per la firma del lavoratore. In questo caso, nell’Area riservata del Portale Servizi ALI, selezionando la domanda di riferimento, dovranno essere inseriti i dati necessari alla sottoscrizione dell’Accordo, accedendo dall’icona “Inserisci dati Accordo” e compilando la relativa maschera. Inseriti i dati relativi all’Accordo di integrazione, gli stessi sono visibili automaticamente dal SUI, che genererà l’Accordo stesso.
Il datore di lavoro riceve una nuova PEC, con allegato l’Accordo di Integrazione da sottoscrivere e trasmettere al SUI, sempre mediante l’Area riservata del Portale Servizi ALI, che ne effettua la validazione.
Acquisito e validato dal SUI il contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore e, ove ricorrano i presupposti di applicazione dell’Accordo di Integrazione, acquisito e validato anche il documento di Accordo firmato dal lavoratore, l’operatore del SUI effettua le operazioni informatiche di competenza e contestualmente vengono trasmessi, tramite PEC, al datore di lavoro i Moduli 1 e 2 di Richiesta del permesso di soggiorno. Questi modelli (1 e 2) sono scaricabili dall’Area riservata del Portale Ali, contestualmente all’inoltro della PEC al datore di lavoro, e vanno consegnati al lavoratore, ai fini dei seguiti presso gli Uffici Postali e presso la competente Questura.
Con il kit di primo ingresso, comprensivo di contratto di soggiorno firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore, moduli 1 e 2 del modello 209, documento attestante il codice fiscale definitivo del lavoratore, documento del lavoratore e pagina recante il visto, il lavoratore potrà recarsi presso gli Uffici Postali per la richiesta del permesso di soggiorno.
Un aspetto pratico riguarda la busta per il kit postale: in attesa che sia resa disponibile dagli uffici postali (ottobre 2025), i datori di lavoro dovranno reperirla autonomamente presso canali commerciali, rispettando layout e diciture previsti. La busta, in formato A4, dovrà essere compilata replicando fedelmente quanto indicato nel layout riportato nella pec con cui sarà inviato il Modello 209, in testa al quale sarà indicata la denominazione della Questura/Ufficio di Immigrazione da indicare sulla busta. I bollettini saranno, invece, disponibili direttamente presso gli Uffici Postali.
Riferimenti normativi:
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.