1° Contenuto riservato: Decreto Comparti Produttivi: primi chiarimenti INPS sugli ammortizzatori sociali

CIRCOLARE MONOGRAFICA

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 9 SETTEMBRE 2025

L’INPS – con Circolare 13 agosto 2025, n. 121 – ha fornito le istruzioni operative e contabili in ordine alle misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali prevista dalla Legge n. 113/2025 (di conversione del D.L. 26 giugno 2025, n. 92).

Il provvedimento in specie si rivolge:

  • al settore edile, lapideo e delle escavazioni,
  • al settore agricolo,
  • al comparto moda,
  • alle aree di crisi industriale complessa,
  • ai gruppi di imprese con almeno mille dipendenti,
  • alle aziende in cessazione con cessione di azienda che fornisce prospettive di riassorbimento occupazionale,
  • alle imprese sequestrate o confiscate.

Tra le altre cose, è opportuno evidenziare:

  • la tabella di correlazione tra gli ATECO 2007 e gli ATECO 2025 per individuare i destinatari della misura prevista per il comparto moda;
  • il termine di 30 giorni decorrenti dall’uscita della Circolare n. 121/2025 per presentare le domande di intervento per il comparto moda e CISOA relative ai periodi già usufruiti.

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2025, n. 180 è stata pubblicata la Legge 1° agosto 2025, n. 113, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”.

L’INPS ora  – con Circolare n. 121/2025 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni del D.L. n. 92/2025, con riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito.

L’INPS ha anche illustrato le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previste per fronteggiare le emergenze climatiche.

Nell’analisi che segue, prima di argomentare quanto declinato nella richiamata Circolare INPS, una veloce panoramica della Legge n. 113/2025.

Legge n. 113/2025: conferme e novità rispetto al D.L. n. 92/2025

La Legge n. 113/2025 (di conversione del D.L. n. 92/2025 ) ha apportato le seguenti tematiche:

  • le norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche (art. 10-bis). Nello specifico, la disposizione prevede che i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, già rientranti nel campo di applicazione della CIGO, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato dalla vigente normativa in 52 settimane nel biennio mobile (per tali richieste di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale previsto dal D.Lgs. n. 148/2015). Si prevede poi che il trattamento di CISOA di cui all’art. 8 della Legge n. 457/1972, concesso nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative (le integrazioni al reddito non saranno conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e saranno equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’art. 8, Legge n. 457/1972);
  • il contributo straordinario previsto, in via eccezionale per il 2025, a favore dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI), interessati dalla sospensione di un mese di tale beneficio prevista dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a 18 mesi (art. 10-ter). Tale contributo aggiuntivo, pari all’importo della prima mensilità di rinnovo e, comunque, non superiore ad € 500, è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell’Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente e viene erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di inclusione e comunque entro e non oltre il mese di dicembre.

Le disposizioni confermate nella legge di conversione (rispetto al testo del Decreto-Legge) sono le seguenti:

  • le misure di semplificazione per gli investimenti, superiori a 50 milioni di euro, localizzati all’interno delle aree industriali ex ILVA, nonché all’esterno se funzionali all’attività dello stabilimento (art. 3);
  • la disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l’organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico (art. 5);
  • l’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 per i datori di lavoro operanti nelle aree di crisi industriale complessa (riconosciute ai sensi dell’art. 27, Decreto-Legge n. 83/2012), che richiedono e ottengono per l’anno 2025, l’autorizzazione all’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria (CIGS) di cui all’art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015;
  • l’autorizzazione di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che, alla data del 26 giugno 2025, abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100% (art. 7);
  • l’estensione, per un ulteriore periodo, non superiore a 12 settimane, nell’ambito dell’arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, della Cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al D.L. n. 160/2024 e dal codice ATECO 25.62.00. Per il periodo ammesso all’intervento di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale (art. 10).

Di particolare rilievo, l’introduzione di un meccanismo di tutela per i lavoratori di imprese in fase di cessazione dell’attività produttiva, laddove sussistano concrete prospettive di cessione aziendale e riassorbimento occupazionale (art. 8).
Si tratta di una misura che mira a facilitare i processi di transizione aziendale, evitando dispersioni occupazionali in contesti di potenziale continuità produttiva. Il trattamento di integrazione salariale ha una durata massima di sei mesi, non prorogabili, e rappresenta una misura “ponte” per facilitare operazioni di cessione aziendale.
Per accedere alla misura è necessario che, all’esito di un programma di cessazione di attività, esistano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.
La procedura di autorizzazione richiede un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, eventualmente con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il comma 1-quater introduce un sistema di condizionalità stringenti per i lavoratori beneficiari del trattamento, che prevede obblighi formativi e di disponibilità lavorativa: nel dettaglio, è prevista la decadenza dall’intervento in caso di rifiuto o mancata frequenza regolare di corsi di formazione o riqualificazione; inoltre, il lavoratore deve accettare offerte di lavoro con inquadramento retributivo non inferiore del 20% rispetto alle mansioni di provenienza, purché l’attività si svolga entro 50 chilometri dalla residenza o comunque raggiungibile in 80 minuti con trasporto pubblico.
Per quanto riguarda le procedure, la disposizione introduce l’obbligo per le imprese di comunicare al Ministero del Lavoro l’elenco dei lavoratori sospesi, ai fini dell’inserimento nella piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Le nuove misure di sostegno per alcuni settori produttivi ed i relativi ammortizzatori sociali

L’INPS – con Circolare 13 agosto 2025, n. 121 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni del D.L. n. 92/2025 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2025, n. 113), aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito.

Al contempo, sono state illustrate le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previste per fronteggiare le emergenze climatiche.

Con riferimento al settore moda, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero, della pelletteria, nel settore conciario nonché nelle attività di montatura e saldatura di accessori della moda, viene prorogata per un ulteriore periodo massimo di 12 settimane, a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, la CIGO ex art. 2 , D.L. n. 160/2024 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 199/2024 ).

Il trattamento è concesso in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 12, D.Lgs. n. 148/2015 nonché di quelle che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal FSBA.

Riguardo all’individuazione dei datori di lavoro interessati, l’INPS ha fornito una tabella di raccordo tra i codici Ateco 2007 con quella con i codici Ateco 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025.

Le domande devono essere trasmesse all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa si collochi tra il 1° febbraio 2025 e il 13 agosto 2025, è assegnato un termine di 30 giorni decorrente da tale ultima data.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.

La novità prevista dal D.L. n. 92/2025 è che il trattamento di integrazione salariale riferito al periodo di proroga possa essere erogato con pagamento diretto da parte dell’INPS anche in assenza di comprovate difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

Con riferimento ai gruppi di imprese non inferiore a 1.000 unità, viene concesso un ulteriore periodo di CIGS, in continuità con i precedenti trattamenti già autorizzati e fino al 31 dicembre 2027, alle imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano, che alla data del 27 giugno 2025 hanno sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il MIMIT ed il MLPS, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione.

Per i lavoratori interessati da tali trattamenti, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere prevista, per ciascun dipendente, fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.

I datori di lavoro interessati all’ulteriore periodo di CIGS sono tenuti, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione del trattamento, al versamento del contributo addizionale. Tale contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con le consuete modalità.

Riguardo alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio nel flusso Uniemens, l’INPS ha reso noto che dovrà essere utilizzato il nuovo codice causale L148 avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGSart 7 del D.L. 26 giugno 2025, n. 92”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale. Invece, per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E616”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria art 7 del D.L. 26 giugno 2025, n. 92”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

Con riferimento alle aree di crisi industriale complessa, viene chiarito che i datori di lavoro sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale CIGS, per tutto il periodo di fruizione del trattamento in specie.

L’esonero è riconosciuto per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ma non spetta o si interrompe se il datore di lavoro attiva una procedura di licenziamento collettivo.

Infine, con riferimento alla CIGO per emergenze climatiche, viene previsto che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel campo di applicazione della CIGO, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla prestazione senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’art. 12, D.Lgs. n. 148/2015.

La CIGO viene concessa anche se il dipendente, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, non ha un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.

Per le richieste dei citati trattamenti di integrazione salariale, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
In Uniemens, per il conguaglio delle prestazioni anticipate deve essere valorizzato il codice di nuova istituzione “L149”, avente il significato di “Conguaglio CIGO DL 92-2025”.

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