COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 11 SETTEMBRE 2025
Quanto percepito sotto forma di Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) non rientra nel regime degli impatriati; tali somme non soddisfano i requisiti stabiliti dalla disciplina sui lavoratori impatriati, non potendo essere in nessun modo equiparate ai redditi percepiti a seguito di attività lavorativa. Con la risposta a Interpello n. 228/2025 , l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che le somme percepite a titolo di NASpI nel 2024 non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per lavoratori impatriati.
Premessa
Con la Risposta a Interpello n. 228 del 1° settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che le somme percepite a titolo di NASpI nel 2024 non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’art. 16, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e vanno assoggettate a tassazione per l’intero importo.
Il Quesito posto alle Entrate
Nel caso in esame un contribuente nel porre una istanza di interpello alle Entrate dichiara che:
- nel mese di aprile 2022, ha trasferito la residenza in Italia rientrando dall’estero dopo 6 anni;
- fino al mese di settembre 2023, ha lavorato come dipendente per una società fruendo, sussistendone i requisiti, del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147;
- a seguito della cessazione del predetto rapporto di lavoro, ha percepito, da ottobre 2023 e fino ad agosto 2024, una indennità mensile di disoccupazione (“Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, NASpI”);
- in data 11 settembre 2024, non avendo trovato un nuovo impiego in Italia, si è trasferito nuovamente all’estero iscrivendosi all’AIRE.
La finalità del quesito posto alle Entrate, in sostanza, è quella di sapere se la NASpI percepita nel 2024 possa essere considerato reddito agevolabile ai sensi dell’art. 16, del D.Lgs. n. 147/2015, in quanto derivante da un precedente rapporto di lavoro dipendente per il quale era già attivo il regime degli impatriati.
La NASpI: cenni
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell’interessato.
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
A partire dal 1° gennaio 2022, la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Non possono accedere alla prestazione:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
– dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
– dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
– dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
Regime degli impatriati: i due differenti casi
L’articolo 5, del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal 29 dicembre 2023, ha introdotto il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986, a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
Il nuovo regime sostituisce il previgente regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, le cui disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza “anagrafica” nel territorio dello Stato italiano entro il 31 dicembre 2023.
La Risposta delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate dopo aver richiamato la normativa di riferimento ricorda che il regime speciale per lavoratori impatriati risulta applicabile ai soli redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa) che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente, secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.
L’articolo 16, del D.Lgs. n. 147/2015 individua come lavoratori impatriati diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici requisiti soggettivi, accomunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia al fine di svolgervi una attività “lavorativa” produttiva di redditi agevolabili.
Osserva l’Agenzia delle Entrate cha la Circolare ministeriale del 23 dicembre 1997, n. 326 (cfr. paragrafo 1.5), evidenzia che “tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati a questi (ad esempio, la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, la indennità di maternità, etc.), […], sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente“.
In merito proprio alle “prestazioni a sostegno del reddito”, la Circolare n. 9/E, del 14 maggio 2014, ha precisato (cfr. paragrafo 1.3) che le “somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2, dell’art. 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti“.
Di conseguenza le indennità e le somme in questione (erogate dall’INPS o da altri enti, sostituti d’imposta) sono sostitutive di “redditi di lavoro dipendente” e, agli effetti dell’IRPEF, costituiscono, per il contribuente percipiente, redditi di tale categoria, imponibili secondo le regole proprie stabilite per i redditi sostituiti.
Tuttavia con riferimento al caso esposto nel quesito, l’Agenzia delle Entrate osserva che la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)” di cui all’articolo 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (misura di sostegno al reddito introdotta dal 1° maggio 2015), costituisce una “indennità mensile di disoccupazione […] avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione“.
Tali somme, pertanto, non sono corrisposte a fronte dello svolgimento di una attività lavorativa da parte del percipiente ma presuppongono la cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non soddisfano il requisito richiesto dalla normativa in esame diretta ad agevolare i redditi derivanti dallo svolgimento di una attività lavorativa in Italia da parte di soggetti che vi trasferiscono la residenza fiscale.
Per tale motivo, conclude l’Agenzia delle Entrate, le somme percepite dal contribuente istante a titolo di NASpI nel 2024 non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’art. 16, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e vanno assoggettate a tassazione per l’intero importo.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
- Agenzia delle Entrate, Risposta a Interpello 1° settembre 2025, n. 228
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