3° Contenuto Riservato: Aliquota IVA del 4% esclusa per le cessioni di beni destinati al superamento delle barriere architettoniche

COMMENTO

DI MARCO PEIROLO | 12 SETTEMBRE 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 212 del 19 agosto 2025, ha chiarito che le cessioni con posa in opera di beni destinati al superamento delle barriere architettoniche non beneficiano dell’aliquota IVA ridotta del 4%, anche se tali beni soddisfano i requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore.

Oggetto dell’interpello

L’istante, attivo nel settore del bricolage e operante in Italia attraverso numerosi punti vendita, ha avviato la commercializzazione, con posa in opera, di infissi dotati delle specifiche funzionali e dimensionali previste dall’art. 8 del D.M. n. 236/1989, in quanto tali classificabili, secondo la normativa vigente, tra le opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Alla luce del contenuto del n. 41-ter) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, il dubbio interpretativo rappresentato dall’istante attiene all’applicabilità della predetta aliquota agevolata nel caso in cui le suddette opere siano eseguite mediante contratti di cessione con posa in opera.

Ambito applicativo dell’aliquota agevolata

Il n. 41-ter) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 completa la previsione del precedente n. 31)includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto e, pertanto, ha carattere oggettivo, nel senso che guarda alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente.

Pertanto, laddove le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento, ai sensi dell’art. 8.1.13 del D.M. n. 236/1989, e siano realizzate in base ad un contratto d’appalto, può trovare applicazione l’aliquota IVA ridotta del 4%.

Si tratta di un’agevolazione diretta a favorire l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella Legge n. 13/1989, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. Le barriere architettoniche qui in discussione, in particolare, sono quelle descritte dall’art. 2 del D.M. n. 236/1989, attuativo dell’art. 1 della citata Legge n. 13/1989.

Al fine di distinguere la cessione di beni con posa in opera dalla prestazione di servizi dipendente da un appalto, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la prassi amministrativa in materia, secondo cui, qualora siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorre fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare.

In linea di principio, la distinzione tra contratto di vendita e contratto d’appalto dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. Quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato.

Inoltre, in assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un “quid novi” rispetto all’ordinaria serie produttiva, deve qualificarsi come contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi, ecc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti. È escluso il requisito del “quid novi” nel caso in cui nella fornitura degli infissi siano previste semplici variazioni di misura in relazione alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente.

Risposta n. 212/E/2025

Nel caso oggetto della Risposta n. 212/2025, l’Agenzia delle Entrate privilegia l’interpretazione letterale del citato n. 41-ter) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che limita l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Assumendo la ricorrenza di un contratto di compravendita e tenuto anche conto che l’incidenza del corrispettivo della posa in opera è pari al 26% del corrispettivo totale, mentre la parte prevalente del corrispettivo è rappresentata dal valore degli infissi, l’Agenzia ha escluso l’applicazione dell’aliquota del 4%.

Nulla viene detto in merito all’aliquota del 10%, prevista nell’ipotesi in cui gli interventi volti al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche siano eseguiti nell’ambito di una prestazione di manutenzione straordinaria (si veda, per esempio, la Risposta n. 3/E/2020).

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