CIRCOLARE MONOGRAFICA
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 17 SETTEMBRE 2025
Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, impresa individuale o in forma societaria, libero-professionali anche nella forma di stp
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2025, n. 192 è stato pubblicato il Decreto MLPS 11 luglio 2025 , recante “Criteri e modalità attuative degli esoneri introdotte dagli articoli 17 e 18 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 (Autoimpiego e Resto al SUD)”.
Sono destinatari delle agevolazioni declinate nel provvedimento i giovani under 35 che, alternativamente:
sono disoccupati GOL, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.
Premessa
A decorrere dall’8 maggio 2024, è entrato in vigore il c.d. Decreto Coesione (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 95/2024).
Il provvedimento istituisce nuovi incentivi occupazionali, alcuni dei quali ricordano quelli “sperimentali” scaduti al 31 dicembre 2023 (e, per certi versi, si sovrappongono a quelli strutturali, ancora in vigore):
- Bonus Giovani (art. 22);
- Bonus Donne (art. 23).
Sono stati istituiti, poi, altri due incentivi occupazionali, quali:
- Bonus settori strategici (art. 21);
- Bonus ZES (art. 24).
Gli incentivi occupazionali istituiti dal Decreto Coesione
Bonus Giovani
Nel dettaglio, a mente del novellato art. 22, Legge n. 95/2024, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad euro 500 su base mensile per ciascun lavoratore.
L’esonero in specie spetta:
- con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato;
- nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, in questo caso, nel limite massimo di importo pari ad euro 650 su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata;
- con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero;
- ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
Il decreto attuativo è stato pubblicato nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 maggio 2025, mentre l’INPS ha fornito le relative istruzioni operative con Circolare n. 90/2025: la possibilità di presentare il modulo on line decorre dal 16 maggio 2025.
Successivamente, l’INPS – con Messaggio 18 giugno 2025, n. 1935 – ha fornito l’aggiornamento dei requisiti e indicazioni operative in relazione al c.d. bonus Giovani, precisando che l’Unione Europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.
Pertanto, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, la legittima fruizione del Bonus Giovani è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto (al pari di quanto già previsto per il c.d. Bonus Donne).
Bonus Donne
La misura c.d. Bonus Donne, invece, riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di euro 650 su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto MLPS/MEF;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Condizione essenziale richiesta per poter beneficiare dell’esonero contributivo è che le assunzioni a tempo indeterminato effettuate comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Il decreto attuativo è stato pubblicato nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 maggio 2025, mentre l’INPS ha fornito le relative istruzioni operative con Circolare n. 91/2025: la possibilità di presentare il modulo on line decorre dal 16 maggio 2025.
Bonus ZES
Quanto al novellato art. 24, Legge n. 95/2024 (bonus ZES) l’incentivo in specie prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di euro 650 su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero.
Inoltre, il dipendente deve:
- aver compiuto 35 anni di età;
- essere disoccupato da almeno 24 mesi;
- essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.
L’esonero in commento:
– non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
– è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023;
– non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Bonus settori strategici
Infine, ex art. 21, Legge n. 95/2024 le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025).
L’esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi. Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività, il quale non concorre alla formazione del reddito, per l’importo di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con Ministero Economia e Finanze e Ministero Affari europei, Sud, coesione e PNRR 3 aprile 2025 ha definito:
- i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
- i termini e modalità di presentazione delle domande di richiesta incentivo.
Con riferimento al punto 1), sono criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:
- valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
- valori medi percentuali della domanda di lavoro;
- valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.
Le imprese avviate dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 dai soggetti rientranti nell’elenco precedente possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a euro 500 mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Tale contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.
La domanda deve essere presentata (telematicamente, all’INPS), a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale, intendendosi per tale la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese, o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto se successivo.
Tale domanda deve contenere le seguenti informazioni:
– i dati identificativi dell’impresa;
– i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale.
Nell’analisi che segue, il Decreto attuativo MLPS 11 luglio 2025 , che punta ad incrementare l’occupazione attraverso la costituzione di imprese.
Autoimpiego Centro Nord e Resto al SUD 2.0: il Decreto attuativo
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2025, n. 192 è stato pubblicato il Decreto MLPS 11 luglio 2025 , attuativo delle misure sull’autoimpiego contenute nel c.d. Decreto Coesione.
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione inattive alla medesima data.
Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio di attività:
- di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
- di impresa individuale regolarmente iscritta al Registro delle imprese;
- di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al Registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche:
-
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperativa;
- libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti.
Non sono ammessi i titolari ovvero i soci di un’attività che, anche se cessata nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, risulta avere un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all’iniziativa economica oggetto della domanda di agevolazione.
Le misure previste sono articolate in due categorie diverse:
- Autoimpiego Centro-Nord Italia (ACN): destinata alle aziende con sede nel Centro-Nord Italia;
- Resto al Sud 2.0 (RSUD): per le aziende che operano nel Mezzogiorno.
Autoimpiego Centro-Nord Italia
Con riferimento ad Autoimpiego Centro-Nord Italia (ACN), possono richiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.
Le iniziative economiche possono richiedere un contributo a fondo perduto, in forma di voucher:
- pari al 100% dell’investimento da realizzare;
- entro il limite di euro 30.000 per singola iniziativa economica, elevato ad euro 40.000 nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Sono ammissibili al contributo in forma di voucher le seguenti spese, purché strettamente ed esclusivamente connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell’iniziativa economica da avviare:
– macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
– programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d’uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di App;
– immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all’acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;
– consulenze tecnico-specialistiche finalizzate:
> alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;
> alla progettazione, sviluppo, realizzazione e analisi di prototipi, modelli, stampi e matrici;
> alle certificazioni ambientali e/o energetiche.
Le consulenze devono essere prestate da ETS e sono ammissibili nel limite del 30% dell’importo complessivo del contributo in forma di voucher.
Sono comunque escluse dal contributo le spese relative:
– all’acquisto di terreni;
– all’acquisto o ristrutturazione di immobili;
– a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione;
– a consulenze legali, fiscali e tributarie.
Le spese devono essere sostenute entro 9 mesi, prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 12 mesi.
È possibile, inoltre, richiedere un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali.
Nel dettaglio:
- per i programmi di investimento di importo complessivo fino ad euro 120.000 il contributo può essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso;
- per i programmi di investimento di importo superiore a euro 120.000 e non superiore ad € 200.000, il contributo può essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso.
Nell’ambito dei programmi di investimento sono ammissibili al contributo, purché strettamente necessarie alle esigenze produttive e gestionali dell’iniziativa economica da avviare, le seguenti spese:
- opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nel limite del 50% del programma di investimento ammesso alle agevolazioni;
- macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d’uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di App;
- immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all’acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;
- consulenze tecnico-specialistiche finalizzate alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto, alla progettazione, sviluppo, realizzazione e testing di prototipi, modelli, stampi e matrici, alle certificazioni ambientali e/o energetiche.
Le consulenze sono ammissibili nel limite del 30% dell’importo complessivo del programma di investimento.
Sono comunque escluse dal contributo le spese relative a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione e a consulenze legali, fiscali e tributarie.
Le spese devono essere effettuate e pagate entro sedici mesi prorogabili una sola volta fino ad un massimo di venti mesi dalla data del provvedimento di concessione.
Se i contributi sono destinati ai disoccupati GOL beneficiari NASpI, tali soggetti possono cumulare i medesimi contributi esclusivamente nel caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione, al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire alle iniziative finanziate.
Le domande di agevolazione possono essere presentate esclusivamente dalla persona fisica o giuridica che intende avviare l’attività di autoimpiego, e devono:
– essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia, previa l’identificazione on line del compilatore tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– essere firmate digitalmente, ex D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dal titolare, in caso di attività esercitate in forma individuale, ovvero dal rappresentante legale nel caso di società.
Le domande devono essere corredate dalla descrizione dell’iniziativa da avviare.
Resto al Sud 2.0
Con riferimento a Resto al Sud 2.0 (RSUD), possono chiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il contributo a fondo perduto, in forma di voucher è pari al 100% dell’investimento da realizzare entro il limite di euro 40.000 per singola iniziativa economica, elevato ad euro 50.000 nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Sono ammissibili al finanziamento in forma di voucher le spese sostenute per:
- macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d’uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di App;
- immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all’acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, /servizi, /processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni (brand naming);
- consulenze tecnico-specialistiche finalizzate:
- alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;
- alla progettazione, sviluppo, realizzazione e testing di prototipi, modelli, stampi e matrici;
- alle certificazioni ambientali e/o energetiche.
Le iniziative economiche possono chiedere un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali.
Per i programmi di investimento di importo complessivo:
- fino ad euro 120.000 il contributo può essere concesso fino al 75% del programma di investimento ammesso;
- fino ad euro 200.000 il contributo può essere concesso fino al 70% del programma di investimento ammesso.
Sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese, purché strettamente connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell’iniziativa economica da avviare:
– opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nel limite del 50% del programma di investimento ammesso alle agevolazioni;
– macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
– programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d’uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di App;
– immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all’acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;
– consulenze tecnico-specialistiche finalizzate.
Se i contributi sono destinati ai disoccupati GOL beneficiari NASpI, tali soggetti possono cumulare i medesimi contributi esclusivamente nel caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione, al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire alle iniziative finanziate.
Le domande di agevolazione possono essere presentate esclusivamente dalla persona fisica o giuridica che intende avviare l’attività di autoimpiego, e devono:
– essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia, previa l’identificazione on line del compilatore tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– essere firmate digitalmente, ex D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dal titolare, in caso di attività esercitate in forma individuale, ovvero dal rappresentante legale nel caso di società.
Le domande devono essere corredate dalla descrizione dell’iniziativa da avviare.
Riferimenti normativi:
- D.L. 7 maggio 2024, n. 60, artt. 17–18 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95)
- D.M. 11 luglio 2025
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise