COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 17 SETTEMBRE 2025
Via libera a 597,3 milioni di nuovi incentivi, a valere sul PNRR, riservati a persone fisiche con ISEE fino a 40.000 euro e microimprese per favorire la diffusione di veicoli elettrici. È stato pubblicato, nella G.U. Serie Generale n. 208 dell’8 settembre 2025, il Decreto MASE 8 agosto 2025 recante «Criteri e modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 “Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici”».
Premessa
Approda in Gazzetta ufficiale il D.M. 8 agosto 2025 che disciplina il nuovo contributo destinato a persone fisiche e microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali (città oltre i 50.000 abitanti e area di pendolarismo).
Questa iniziativa dà una seconda vita ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (597 milioni di euro) inizialmente destinati alle colonnine di ricarica e rimasti inutilizzati, dirottandoli sull’acquisto di veicoli a emissioni zero.
Il programma sostiene l’acquisto di veicoli elettrici a fronte della rottamazione di veicoli termici omologati fino a Euro 5.
Requisiti e beneficiari
In particolare il Decreto fissa le regole per gli incentivi a fondo perduto definito bonus “veicoli elettrici” a cui possono accedere:
- le persone fisiche: per l’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro (IVA e optional esclusi). L’incentivo è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed è pari a:
- 11.000 euro, nel caso in cui l’acquirente abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro;
- 9.000 euro, nel caso in cui l’acquirente abbia un ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro;
- alle microimprese con sede legale in un’area urbana funzionale per l’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). L’importo dell’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) senza che sia previsto costo massimo di acquisto ma con un massimale di incentivo pari a 20.000 di euro.
Bonus veicoli elettrici Privati | Bonus veicoli elettrici Imprese | |
Soggetti beneficiari | Persone fisiche (residenti in aree urbane funzionali: città oltre i 50.000 abitanti e area di pendolarismo) | Microimprese (sede in aree urbane funzionali) |
Veicoli ammessi | Un solo veicolo M1 (persone), alimentazione elettrica (BEV) nuovo con prezzo di listino fino a 35.000 euro (opzionali e IVA esclusi) | Max 2 veicoli categoria N1 o N2 (merci leggeri) nuovi con alimentazione elettrica (BEV) |
Vincolo di possesso | La proprietà del veicolo deve essere mantenuta dal beneficiario per almeno 24 mesiLa proprietà del veicolo deve essere mantenuta dal titolare della microimpresa per almeno 24 mesi | Fino al 30% del prezzocon max 20.000 euro per veicolo |
Rottamazione | Rottamazione veicolo termico Euro 5 o inferioreProprietà del veicolo intestato a prima persona intestataria per almeno 6 mesi | Rottamazione veicolo termico Euro 5 o inferioreProprietà intestata al titolare microimpresa da almeno 6 mesi |
Importo agevolazione | 11.000 euro con ISEE ≤ 30.000 euro9.000 euro con ISEE > 30.000 ma ≤ 40.000 euroFino al 30% del prezzocon max 20.000 € per veicolo | Fino al 30% del prezzocon max 20.000 euro per veicolo |
Cumulo | Non cumulabile con altre agevolazioni nazionali o UE, massimo un bonus per nucleo familiare | Non cumulabile con altre agevolazioni nazionali o UE, nel rispetto della normativa de minimis |
Gli incentivi sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto (sconto in fattura).
Come richiedere l’agevolazione
Per ottenere il bonus occorre seguire procedure distinte a seconda della categoria soggettiva del beneficiario.
Procedura di richiesta del beneficio Privati |
Procedura di richiesta del beneficio Privati Il richiedente deve registrarsi nella piattaforma informatica gestita da SOGEI in collaborazione con il MASE e procedere con l’inserimento dei seguenti dati: dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) in cui attesta di essere residente in un’area urbana funzionale; targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno 6 mesi; indicazione se il bonus sarà generato per sé stessi oppure per un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare. |
Procedura di richiesta bonus Imprese |
Il titolare della microimpresa richiedente il bonus all’atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all’inserimento dei seguenti dati: dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) in cui attesta: di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel Registro delle imprese; di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; di avere meno di 10 dipendenti; di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo ≤ 2 milioni di euro; di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali; l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti nei 36 mesi precedenti all’atto della registrazione; di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento “de minimis”» o dal «Regolamento “de minimis” settore agricolo»; che la microimpresa ha sede legale in un’area urbana funzionale; targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa. |
La registrazione dei venditori
Gli esercenti che si possono registrare nella piattaforma informatica sono:
- venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone;
- venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci;
aventi un codice ATECO prevalente congruente con l’iniziativa così come risulta dal cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
All’atto della registrazione, il venditore deve inserire:
• il codice fiscale della propria azienda;
• i luoghi dei punti vendita;
• l’IBAN del conto corrente dedicato su cui si intende ricevere il rimborso del contributo anticipato all’acquirente sotto forma di sconto in fattura.
Validazione del bonus
Il bonus deve essere validato entro 30 giorni dalla sua generazione presso un venditore registrato alla piattaforma: se la validazione non avviene entro il predetto termine, l’importo del bonus sarà integralmente riversato nel plafond residuo disponibile.
Il soggetto che non ha ottenuto la validazione del bonus da parte del venditore prima della scadenza potrà richiederne un altro fino a esaurimento del plafond residuo disponibile.
La validazione del bonus, in ogni caso, non potrà avvenire oltre la data del 30 giugno 2026, termine ultimo per la sottoscrizione del documento comprovante l’acquisto.
Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l’acquisto, i venditori devono inserire nella piattaforma informatica:
- il codice del voucher,
- il costo del veicolo e la relativa imposta,
- l’importo versato da parte del beneficiario a titolo di acconto.
Il bonus non potrà essere utilizzato ai fini dell’acconto.
Ai fini dei successivi controlli si prevede che, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, i venditori debbano tenere copia:
- dell’atto di acquisto del veicolo nuovo e della fattura di vendita;
- del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo nuovo;
- del documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore;
- del certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista.
Riferimenti normativi:
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, D.M. 8 agosto 2025.
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