1° Contenuto riservato: La dichiarazione dei sostituti d’imposta: quadratura tra CU e 770

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI MICHELE SILIATO | 18 SETTEMBRE 2025

Datori di lavoro e professionisti devono “completare” la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta entro il prossimo 31 ottobre

Entro il prossimo 31 ottobre 2025, datori di lavoro e professionisti dovranno “completare” la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. Detta dichiarazione si compone di due modelli (CU e modello 770) strettamente collegati tra loro e sulla base dei quali, spesso, l’Agenzia delle Entrate notifica gli avvisi automatici ex art. 36-bis , D.P.R. n. 600/1973.

Premessa

Come di consueto, entro il 31 ottobre 2025, datori di lavoro e professionisti saranno chiamati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate la “seconda parte” della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: il modello 770/2025.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti:

  • la Certificazione Unica, con la quale i sostituti d’imposta certificano e comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali rilevanti sui redditi corrisposti al sostituito, nonché le ritenute operate e gli altri dati contributivi e assicurativi. Si coglie l’occasione per ricordare che, per l’anno 2025 (redditi 2024), tale modello doveva essere inviato entro il 17 marzo 2025 relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi, e entro il 31 marzo 2025 relativamente ai redditi di lavoro autonomo abituale derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale. Entro il diverso termine del 31 ottobre, invece, dovranno essere inviate le certificazioni inerenti ai redditi esenti o non dichiarabili sul modello precompilato;
  • il Modello 770, con il quale i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali sulle ritenute operate nell’anno d’imposta precedente, i versamenti effettuati e il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate. Il modello relativo a dette operazioni intercorse nel periodo d’imposta 2024 va trasmesso, come sopra anticipato, entro il 31 ottobre 2025.

I due adempimenti sopracitati sono strettamente correlati nella loro composizione. Per predisporli correttamente è opportuno utilizzare diversi metodi di quadratura, sia per quanto attiene le ritenute operate e versate, sia per i crediti corrisposti ai sostituti e utilizzabili in compensazione.

Si rammenta che sono obbligati alla presentazione del modello 770/2025 coloro che hanno corrisposto, nel corso del periodo d’imposta 2024, somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte sui redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari, nonché redditi diversi e coloro che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23242525-bis25-ter, D.P.R. n. 600/1973D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, D.P.R. n. 42/1988.

Meccanismi di quadratura tra CU e modello 770

Per l’anno 2025 i due modelli in argomento hanno recepito le novità valevoli per il periodo d’imposta 2024 e hanno mantenuto la loro consueta struttura.

Al netto di eventuali errori di compilazione o di omissioni rispetto ai versamenti dovuti, è possibile operare semplici formule algebriche per addivenire ad una quadratura dei due modelli, scongiurando avvisi automatici dell’Amministrazione Finanziaria non dovuti o che comportino la revisione e/o l’integrazione di dichiarazioni già trasmesse.

Focus quadro ST: quadratura tra 770 e CU

Per quanto attiene ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, potrebbe essere opportuno tracciare, preliminarmente, la quantità delle ritenute operate da esporre nel quadro ST, prima e seconda sezione, del modello 770/2025.

La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per l’assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte di seguito evidenziate:

  • ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2024, anche con riferimento alle somme e ai valori corrisposti entro il 12 gennaio 2025, se riferiti al 2024, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2025;
  • ritenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2024, nonché i relativi versamenti;
  • imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni a seguito di assistenza fiscale nel 2024, nonché i relativi versamenti;
  • imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2024, relativamente all’acconto sulle rivalutazioni TFR, ed entro il 16 febbraio 2025 per il saldo;
  • imposte sostitutive operate sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive per il personale sanitario (cod. trib. 1068; 1607; 1922; 1923; 1308; 171E; 172E; 173E);
  • le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (cod. trib. 1049);
  • il versamento relativo al credito del trattamento integrativo recuperato;
  • versamenti delle ritenute effettuate dal mese di marzo 2024 per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo da conguaglio di fine 2023.

La seconda sezione, invece, deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF, comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti. Devono essere esposti i dati relativi:

  • alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2024 con riferimento all’anno 2023;
  • alle trattenute relative alle addizionali regionali all’IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2024;
  • alle trattenute relative alle addizionali regionali all’IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
  • alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all’IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2024.

Quanto al quadro ST, prima e seconda sezione, sarà opportuno tenere a mente, generalmente, almeno i seguenti punti delle Certificazioni Uniche 2025 trasmesse:
– punto 21, ritenute IRPEF;
– punto 513, ritenute su arretrati a tassazione separata;
– punto 804, ritenute su TFR;
– punto 51 e ss., ritenute da 730-4;
– punto 920, imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR;
– punto 393, recupero del trattamento integrativo;
– punto 23, addizionale regionale IRPEF relativa al reddito anno precedente;
– punto 24, addizionale regionale IRPEF relativi al reddito dell’anno corrente;
– punto 71 e ss., addizionale regionale IRPEF trattenuta da 730-4.

Operando una sottrazione algebrica, dunque, tra i totali esposti nelle sezioni prima e seconda del quadro ST e gli importi corrispondenti indicati nelle CU trasmesse, al netto di eventuali somme rimborsate per effetto di cessazione o conguaglio fiscale (codici tributo 1627 e 1669), laddove il risultato sia “zero” è possibile confermare che tutte le ritenute operate in relazione ai tributi contemplati siano correttamente esposte. Ciò sempreché il dato venga epurato da eventuali ritenute operate da altri sostituti (es. operazioni societarie) e già oggetto di diversa Certificazione Unica. In tale ultimo caso, infatti, le ritenute effettuate e versate saranno esposte nel modello 770 del cedente.

Focus quadro SV: quadratura tra 770 e CU

Come per il quadro ST, anche il successivo quadro SV potrà essere oggetto di opportuna quadratura con i dati esposti nella Certificazione Unica.

In detto quadro del modello 770/2025 devono essere esposti i dati attinenti alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e per l’assistenza fiscale effettuata, oltre ai relativi versamenti, e specificatamente le:

  • trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2024 con riferimento all’anno 2023, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell’acconto delle addizionali comunali all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2024 con riferimento al medesimo anno;
  • le trattenute relative alle addizionali comunali all’IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2024;
  • le trattenute effettuate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2024 nonché i relativi versamenti.

In questo caso, sarà opportuno tenere a mente i seguenti punti della Certificazione Unica 2025:
– punto 25, addizionale comunale IRPEF a saldo relativa all’anno precedente;
– punto 28, addizionale comunale IRPEF a saldo relativa all’anno corrente;
– punto 26, addizionale comunale IRPEF in acconto;
– punto 81 e ss., addizionale comunale all’IRPEF trattenuta da 730-4.

Anche in questo caso l’operazione algebrica tra i dati esposti in CU e quelli risultanti nel modello 770, al netto di eventuali rimborsi riconducibili al codice tributo 1671 (da esporre nel quadro SX1, Col. 1) dovrà dare come risultato “zero” ai fini della quadratura tra i due modelli.

Focus quadro SX: quadratura tra 770 e CU

Al quadro SX, invece, i conguagli fiscali di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro a credito, a prescindere dal tributo rilevato, dovranno essere esposti nel quadro SX1, Col. 1. A maggior comprensione, andranno indicati i crediti da conguaglio precedentemente sottratti ai quadri ST e SV per la quadratura delle ritenute esposte.

Quanto alla quadratura specifica, invece, con il modello di Certificazione Unica, sarà necessario accorpare i dati esposti ai seguenti punti:
– punto 479, trattamento integrativo speciale;
– punto 723, indennità tredicesima mensilità;
– punto 51 e ss., crediti da rimborsi da 730-4;
– punto 391 e ss., trattamento integrativo erogato.

La quadratura in numeri

Evidenziando in via esemplificativa e in numeri, il ragionamento sopra esposto, è possibile sintetizzare come di seguito le operazioni da porre in essere:

Campo CUImporto CU
(+)
Cod. tributo F24/Quadro 770Importo F24/770
(-)
Credito F24
(+)
Cod. credito F24Cessioni (CU altri sostituti)
(-)
Risultato
(=)
P. 21 – Rit. IRPEF€ 44.536,961001 / ST1€ 43.592,48€ 944,48
(punto 543 CU)
Zero
P. 23 – Rit.Add.Reg.€ 6.367,123802 / ST2€ 6.367,12Zero
P. 24 – Add.Reg.cess.€ 360,543802 (Nota S) /ST2€ 360,54Zero
P. 25 – Add.com.2023€ 1.813,693848 / SV€ 1.813,69Zero
P. 26 – Add.com.acc.2024€ 697,283847 / SV€ 709,32€ 12,041671Zero
P. 28 – Com.cess.2024€ 157,853848 (Nota S) / SV€ 157,85Zero
P. 62 – IRPEF730 rimb.€ 3.826,001631 / SX2
Col. 1 -2
€ 3.826,00Zero
P. 71 – Reg.730 tratt.€ 374,003803 / ST2€ 374,00Zero
P. 81 – Com.730 tratt.€ 174,003846 / SV€ 174,00Zero
P. 82 – Com.730 rimb.€ 60,003797 / SX2Col. 1 -2€ 60,00Zero
P. 391 – Trat.int.erog.€ 424,111701 Cred. / SX 49 Col. 2€ 424,11Zero
P.393 – Tratt.int. recup. entro cong.€ 49,321701 Deb. / SX 49 Col. 3 + ST1€ 49,32Zero
P. 723 – Indennità 13esima mensilità€ 200,001703 / SX1 Col. 7€ 200,00Zero
P. 905 – Rit. su TFR€ 2.205,541012 / ST1€ 2.205,54Zero
P. 920 – Imp.sost. rivalutaz. TFR€ 184,831712 + 1713 / ST1€ 184,83Zero

La struttura rappresentata è chiaramente replicabile anche nel caso di flussi 770 inerenti ad altre tipologie reddituali.

Ponendo, ad esempio, l’invio del modello 770/2025 di un condominio che applichi ritenute su lavoro autonomo abituale e ritenute del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi nell’esercizio dell’impresa (art. 25-ter, D.P.R. n. 600/1973) sarà sufficiente:

– verificare la quadratura delle ritenute di lavoro autonomo abituale (Causale “A”, punto 1, modello “CU lavoro autonomo”) esposte al punto 9, con i codici tributo 1040 aventi “2024” come periodo di riferimento e riportati al quadro ST del modello 770/2025;

– verificare la quadratura delle ritenute IRPEF sui corrispettivi per l’appalto erogati (Causale “W”, punto 1, modello “CU lavoro autonomo”) esposte al punto 9, con i codici tributo 1019 aventi “2024” come periodo di riferimento e riportati al quadro ST del modello 770/2025;

– verificare la quadratura delle ritenute IRES sui corrispettivi per l’appalto erogati (Causale “W”, punto 1, modello “CU lavoro autonomo”) esposte al punto 9, con i codici tributo 1020 aventi “2024” come periodo di riferimento e riportati al quadro ST del modello 770/2025.

Modello 770/2025: specifiche per l’invio separato

Effettuati i dovuti controlli, rammentiamo che l’invio del modello 770/2025 potrà essere effettuato in un massimo di tre flussi, che potranno comprendere complessivamente le cinque categorie di ritenute individuate.

La specifica della modalità prescelta dovrà risultare dal campo Tipologia di invio, nel quale dovrà essere inserito il codice:

  • “1”, nel caso in cui si stia trasmettendo un unico flusso contenente tutti i dati riferiti alle diverse tipologie di redditi dichiarabili nel modello 770 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
  • “2”, nel caso in cui il modello 770 si componga di più separati invii secondo le diverse tipologie di redditi presenti.

Nel caso in cui il predetto quadro sia compilato con tale ultima opzione, bisognerà barrare, nell’apposita sezione, i quadri concernenti la dichiarazione da trasmettere ed inserire nella sezione “Gestione separata” il codice fiscale del/dei soggetto/i incaricato/i che invia/inviano l’altra parte della dichiarazione (o, in alternativa, barrare la casella “Sostituto” se la trasmissione dell’ulteriore parte avviene “direttamente” da parte del sostituto).
Sarà altresì necessario barrare la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato.

Si rammenta che, nel caso di invio separato, il flusso “locazioni” sarà vincolato al flusso “autonomo”.

L’invio concernente “altre ritenute” dovrà invece essere agganciato a uno dei tre flussi principali dipendenteautonomo e capitale.

Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato in un unico flusso, ovvero in due separati flussi: locazioni e lavoro dipendente.

Eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione assumeranno sempre il codice tributo del flusso principale:

  • codice tributo 6781 se il flusso “altre ritenute” viene inviato assieme al flusso “dipendente”; 
  • codice tributo 6782 se il flusso “altre ritenute” viene inviato assieme al flusso “autonomo”; 
  • codice tributo 6783 se il flusso “altre ritenute” viene inviato assieme al flusso “capitale”.

Cenni alle novità del modello 770/2025

Tra le principali novità del modello 770/2025 si evidenziano:

  • l’unificazione dei codici utilizzati per la sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sia per il quadro ST che per il quadro SV. Viene introdotto il nuovo codice sospensione “20” in luogo dei precedenti codici da 1 a 15 per il quadro ST e da 5 a 15 per il quadro SV (validi fino al 770/2024);
  • l’eliminazione del campo 13 “Codice Regione”, nel quadro ST, sezione II, sicché i versamenti inerenti alle addizionali regionali all’IRPEF dovranno essere accorpati in base al codice tributo, al periodo di riferimento e alla data di versamento (salvo “Note” specifiche);
  • l’introduzione del nuovo campo 7 “Indennità tredicesima mensilità”, al rigo SX1, per la gestione del c.d. Bonus Natale riconosciuto ai lavoratori dipendenti;
  • l’eliminazione dei righi SX35 e SX36.

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