3° Contenuto Riservato: Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà: via libera al recupero 2017

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 18 SETTEMBRE 2025

Con il Messaggio INPS n. 2568 del 3 settembre 2025, l’Istituto ha comunicato le modalità operative per il recupero dello sgravio contributivo previsto dall’art. 6 del D.L. n. 510/1996, in favore delle imprese che avevano stipulato contratti di solidarietà difensivi con integrazione salariale straordinaria (CIGS), entro il 31 dicembre 2017. L’intervento riguarda le risorse residue non ancora utilizzate dello stanziamento 2017, come risultante dalle rilevazioni effettuate in collaborazione con il Ministero del Lavoro.

Premessa

A seguito delle indicazioni operative già fornite con Circolare INPS n. 98/2018 e con Messaggio n. 2732/2019, l’Istituto ha rilevato un avanzo di risorse rispetto agli stanziamenti autorizzati per il 2017. Su richiesta del Ministero del Lavoro, è stata effettuata una nuova ammissione allo sgravio in favore di ulteriori imprese, i cui dettagli sono contenuti nell’allegato al messaggio stesso.

Tanto premesso, con il Messaggio n. 2568/2025 l’Istituto illustra le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio contributivo spettanti alle citate imprese, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali, relativi alle somme residue rispetto agli stanziamenti dell’anno 2017.

Aziende beneficiarie dello sgravio

L’agevolazione è destinata alle imprese che avevano concluso i periodi di CIGS per contratti di solidarietà entro il 31 dicembre 2017 e che, pur avendo ricevuto decreti di autorizzazione, non avevano ancora fruito delle risorse residue. La Struttura territoriale INPS competente dovrà verificare i requisiti e attribuire alle aziende ammesse il codice di autorizzazione “1W”, identificativo per aziende con contratti CdS accompagnati da CIGS e ammesse a riduzioni contributive ex Legge n. 608/1996.

Modalità di fruizione e trasmissione Uniemens

Le imprese destinatarie dei decreti di ammissione devono procedere all’esposizione dello sgravio contributivo nel flusso Uniemens, compilando la sezione <DenunciaAziendale> con i seguenti elementi:

  • <CausaleACredito>: L942, indicativa dello sgravio arretrato per CdS del 2017.
  • <ImportoACredito>: importo spettante da recuperare.

Il conguaglio deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio, secondo le regole fissate dalla Delibera n. 5/1993 e dal D.M. 7 ottobre 1993.
Per le aziende cessate o sospese, la fruizione dello sgravio avverrà tramite regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

Istruzioni contabili

Le operazioni relative allo sgravio devono essere contabilizzate al conto GAW37339, istituito con la Circolare INPS n. 98/2018, sotto il codice causale L942, per tracciare correttamente le riduzioni contributive riferite all’anno 2017.

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