3° Contenuto Riservato: Detrazioni IRPEF figli a carico: anche se il figlio compie 30 anni non rileva

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 25 SETTEMBRE 2025

Il  genitore che ha effettuato delle spese per i figli che sono fiscalmente a carico, in quanto possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (per i figli di età non superiore a 24 anni il limite è elevato a 4.000 euro) può fruire delle detrazioni IRPEF come per esempio gli  interessi  passivi,  le spese  sanitarie e le spese di istruzione anche se non spettano più le  detrazioni per carichi di famiglia per superamento della soglia di età fissata, dalla Legge di Bilancio 2025, al compimento dei 30 anni.

Premessa

Con la Risposta a Interpello n. 243 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste mentre, invece, per lo status di figlio a carico non rileva il compimento dei 30 anni di età.

Nel caso in esame il sostituto d’imposta istante chiede chiarimenti in merito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, dall’articolo 1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’articolo 12, del D.P.R. 917/1986, in materia di detrazioni per carichi di famiglia.

Il sostituto di imposta evidenzia che per effetto delle nuove disposizioni, a partire dall’anno d’imposta 2025, la detrazione massima resta fissata a 950 euro per ciascun figlio e si applica solo ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni. I figli che compiono 30 anni nel corso dell’anno non beneficeranno più della detrazione, a meno che non abbiano una disabilità riconosciuta. Per i figli con disabilità accertata, invece, la detrazione continua a essere disponibile senza limiti di età.

Di conseguenza, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2025, il sostituto di imposta istante, ha provveduto ad eliminare il beneficio fiscale dalle retribuzioni dei dipendenti i cui figli, fiscalmente a carico, hanno compiuto 30 anni nel corso del corrente anno, rettificando, pertanto, la richiesta presentata dal dipendente a mezzo dell’apposito modello dichiarativo (modello D23) per il riconoscimento della misura direttamente in sede di calcolo della busta paga.

La qualifica di familiare fiscalmente a carico, caratterizzata dalla titolarità di un predeterminato reddito complessivo, prevede anche la possibilità di fruire della agevolazione fiscale per oneri e spese sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, deducibili o detraibili nella dichiarazione dei redditi.
In particolare il comma 2, dell’articolo 15 del TUIR stabilisce, infatti, che per gli oneri indicati al comma 1 (interessi passivi, spese sanitarie, spese di istruzione, ecc.) la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12, del TUIR.

La finalità dell’istanza, in sintesi, è sapere se  il compimento del 30° anno di età del figlio comporta la perdita automatica del requisito di familiare fiscalmente a carico, indipendentemente dalla percezione o meno di un predeterminato reddito complessivo, oppure se lo status in argomento potrà essere ritenuto ancora efficace, considerato che tale condizione consentirà ai genitori di poter beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese, sostenute nell’interesse del figlio, in sede di dichiarazione dei redditi.

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2025

L’articolo 1, comma 11, della Legge di Bilancio 2025, di cui alla Legge n. 207/2024, contiene disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni.

  • In dettaglio. Il comma 11lettera a), n. 1), modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo del TUIRTUIR,  prevedendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia  riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.
  • Il comma 11, lettera a), n. 2), modifica l’articolo 12, comma 1, lettera d), primo periodo, del TUIR limitando ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi – pari a 750 euro – per ciascun soggetto ripartendola pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.
  • Infine, il comma 11, lettera b),  esclude dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

La risposta

I tecnici delle Entrate ricordano che per effetto delle novità contenute nella Legge di Bilancio 2025il genitore che ha sostenuto spese nell’interesse dei figli che sono fiscalmente a carico, in quanto possiedono un reddito complessivo non superiore a quello indicato al comma 2,  dell’articolo 12,  del TUIR, può fruire, ai sensi del comma 2, dell’articolo 15 del TUIR, delle corrispondenti detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi anche se non spettano più le detrazioni indicate nel medesimo articolo 12.

Osserva l’Agenzia delle Entrate che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.

L’Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che ai fini degli adempimenti del sostituto nelle istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica è specificato che devono essere indicati i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del sostituito, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del TUIR o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui al medesimo articolo 12 del TUIR.

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