PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 25 SETTEMBRE 2025
Nella seduta del 23 settembre 2025 il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, la Legge delega al Governo (DDL n. 957) al fine di stabilire criteri che riconoscano l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati.
In attesa delle pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vediamo in sintesi i contenuti del provvedimento licenziato.
| Art 1. | Ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti:disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori;di contrattazione collettiva.Dovranno essere conseguiti i seguenti obiettivi:assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;contrastare il lavoro sottopagato;stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali;contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante il cosiddetto “dumping contrattuale”.Princìpi e criteri direttivi:definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati;stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici l’obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti trattamenti minimi non inferiori a quelli previsti dai CCNL maggiormente applicati nel settore;estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei CCNL, ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva;favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello;prevedere strumenti di misurazione basati sull’indicazione obbligatoria del codice del Ccnl nel flusso mensile telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga;introdurre strumenti a sostegno del rinnovo dei CCNL entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti;per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l’intervento diretto del Ministero del Lavoro;procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo;disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell’impresa. |
| Art. 2. | Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.Princìpi e criteri direttivi:razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva;perfezionare le disposizioni in materia di ispezioni e controlli;introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l’andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro;prevedere che le forme di rendicontazione si avvalgano delle risultanze dell’attività ispettiva. |
| Art. 4. | Le disposizioni non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. |
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