3° Contenuto Riservato: Esenzione fiscale per il posticipo del pensionamento

COMMENTO

DI FEDERICO GAVIOLI | 29 SETTEMBRE 2025

Il regime di non imponibilità delle somme relative alla rinuncia dell’accredito contributivo, vale anche per i lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di Assicurazione generale obbligatoria (Ago), compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinuncia all’accredito.

Premessa

Con la Risposta a Interpello n. 247 del 18 settembre 2025 , l’Agenzia delle Entrate torna sulla disposizione che consente al lavoratore prossimo alla pensione, di rinunciare alla propria quota di contribuzione per ricevere direttamente in busta paga l’accredito dei contributi non versati, posticipando così il proprio pensionamento.

Il quesito e le ultime novità contenute Legge di Bilancio 2025

Occorre ricordare preliminarmente che il comma 161, dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2025, di cui alla Legge n. 207/2024, prevede un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

Queste ultime fattispecie sono costituite dal conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti in base alla cosiddetta quota 103 – requisiti che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025, in base alla proroga di cui al successivo comma 174 – o in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica.

In base alla disciplina di cui al citato comma 161, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito; la decorrenza degli effetti dell’esercizio della facoltà non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento (in relazione ai termini dilatori intercorrenti tra maturazione dei requisiti e diritto al trattamento); fatto salvo tale termine minimo di decorrenza, gli effetti dell’esercizio della facoltà decorrono dal mese successivo al medesimo esercizio.
Il comma 161 in esame, inoltre, esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore in base al suddetto esercizio di facoltà. L’incentivo previsto dal presente comma 161,  corrisponde a quello finora previsto limitatamente alla fattispecie di maturazione, entro il 31 dicembre 2024, dei requisiti relativi alla quota 103; tuttavia, rispetto all’incentivo già previsto, oltre all’ampliamento delle fattispecie che vi rientrano, viene introdotto il beneficio ulteriore dell’esclusione suddetta delle somme dalla base imponibile fiscale (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva).

Le fattispecie per le quali è riconosciuta la possibilità di applicazione dell’incentivo in esame sono costituite dal conseguimento, da parte di un lavoratore dipendente, pubblico o privato, entro il 31 dicembre 2025dei requisiti inerenti alla cosiddetta quota 103 – requisiti che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025, in base alla proroga di cui al successivo comma 174 – o del requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica; si ricorda che quest’ultimo requisito è attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Il dubbio dell’ente che ha presentato l’interpello all’Agenzia delle Entrate è dovuto al fatto che la disposizione sulla non imponibilità delle somme contributive oggetto di rinuncia (articolo 51, comma 2, lettera i)-bis del TUIR) non richiama espressamente le forme ”esclusive” dell’Assicurazione generale  obbligatoria  (Ago).

Per cui l’ente chiede se i lavoratori dipendenti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma vigente e iscritti alle forme ”esclusive”, possano accedere all’incentivo al pari dei dipendenti iscritti alle forme sostitutive.

La risposta delle Entrate

I tecnici delle Entrate ricordano che, come evidenziato nella Risoluzione 30 gennaio 2025, n. 45/E, l’attuale formulazione del comma 286, dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2023 prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, risulta ampliata la platea dei soggetti destinatari della disposizione sopra riportata che riguarda non solo i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (come previsto dalla previgente disciplina) ma anche i soggetti che raggiungono il diritto alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 122.

In conclusione, in linea con le indicazioni fornite nella Risoluzione n. 45/ 2025 , l’Agenzia ritiene che il regime di non imponibilità (articolo 51, comma 2 , lettera i­bis), del TUIR) possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che esercitano il diritto di rinuncia ai contributi.

Riferimenti normativi

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.