CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 30 SETTEMBRE 2025
Controlli ETS con D.M. 7 agosto 2025 definiti: modalità, soggetti, sanzioni, obblighi, vigilanza, requisiti
In attuazione degli artt. 93 e 96 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS) dopo la pubblicazione in G.U. è operativo il Decreto del Ministero del Lavoro in merito ai controlli ordinari e straordinari sugli enti iscritti al RUNTS. I controlli riguarderanno le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli ETS – Enti Terzo settore – generici, gli enti filantropici e le reti associative mentre non riguarderanno le imprese sociali e le società di mutuo soccorso sottoposte rispettivamente al controllo del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Premessa
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214, del 15 settembre 2025, il Decreto del Ministero del Lavoro 7 agosto 2025, che definisce forme, contenuti e modalità dei controlli sugli Enti del Terzo settore. Il Provvedimento disciplina vigilanza, autorizzazioni, soggetti incaricati, verbali, relazioni annuali e finanziamento.
Coinvolti RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), reti associative e CSV (Centri di servizio per il volontariato).
Il Decreto prevede controlli ordinari e straordinari, con sanzioni e cancellazioni; vediamo di seguito di analizzare alcune parti del corposo documento nelle parti ritenute di maggiore interesse.
I controlli sugli Enti del Terzo settore
Occorre ricordare che i controlli sugli ETS sono esercitati nell’interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti medesimi.
L’art. 93 del D.Lgs. n. 117/2017 dispone che i controlli sugli Enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:
- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.
L’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore – c.d. RUNTS – territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c), nei confronti degli Enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d’iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del citato Decreto legislativo, anche con riferimento ai casi di cui alla lettera b).
In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in Regioni diverse da quella della sede legale, l’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti Uffici di altre Regioni per l’effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli Enti del Terzo settore interessati.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli Enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.
Se ne ricorrono i presupposti i competenti Uffici del RUNTS, all’esito dei controlli esperiti dai soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017.
Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresì le sanzioni di cui all’art. 48, dello stesso D.Lgs. n. 117/2017.
Quali sono gli Enti del Terzo settore sottoposti a controlli
Sono sottoposti ai controlli esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del Codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
I controlli sugli ETS sono di tipo ordinario e straordinario.
Soggetti responsabili del controllo
I controlli ordinari sono effettuati:
- dai soggetti autorizzati sugli enti ad essi aderenti;
- dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con altre reti associative ed altri CSV (Centri di servizio per il volontariato), sugli enti aderenti a questi ultimi;
- dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con gli Uffici del RUNTS, sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato né ad altre reti associative e ad altri CSV convenzionati;
- dagli Uffici del RUNTS, sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato.
Le convenzioni di cui alle lettere b) e c) sono trasmesse al Ministero, che le pubblica, anche per estratto, sul suo sito internet.
I soggetti autorizzati che hanno sottoscritto le convenzioni comunicano al sistema informativo del RUNTS i dati necessari per mettere in relazione gli enti da controllare con il soggetto autorizzato che effettuerà il controllo.
I controlli straordinari sono effettuati dagli Uffici del RUNTS sia sugli enti aderenti che sugli enti non aderenti ai soggetti autorizzati.
L’Ufficio del RUNTS legittimato per i controlli sugli ETS è l’Ufficio competente ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106.
Se un ente ha aderito a due o più soggetti autorizzati, il soggetto competente per i controlli ordinari su di esso è:
- il soggetto autorizzato espressamente scelto dall’ente mediante apposita funzionalità del sistema informativo del RUNTS;
- nel caso di mancata scelta effettuata ai sensi della precedente lettera a), il soggetto autorizzato che dalle informazioni disponibili sul RUNTS risulti indicato per primo.
Vigilanza sui soggetti autorizzati
Il Ministero vigila sui soggetti autorizzati per quanto attiene all’osservanza delle disposizioni del Decreto.
L’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale è istituito l’ufficio statale del RUNTS revoca con decreto l’autorizzazione nei seguenti casi:
- se il soggetto autorizzato richiede la revoca;
- se il soggetto autorizzato perde i requisiti previsti dalla legge;
- se sono accertate gravi o frequenti irregolarità nello svolgimento dei controlli;
- se è accertata, sulla base delle risultanze dei controlli espletati, l’inidoneità del soggetto autorizzato ad assolvere efficacemente l’attività di controllo sugli enti aderenti.
La revoca disposta ai sensi della lettera a) produce effetti soltanto a partire dal triennio successivo di controlli. Il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare i controlli già programmati per il triennio nel quale la revoca su richiesta è stata disposta.
Soggetti incaricati dei controlli: requisiti ed elenchi
Nell’effettuazione dei controlli i soggetti responsabili si avvalgono di soggetti incaricati, individuati tra i propri dipendenti o tra collaboratori e professionisti esterni.
Per le RAN (Reti associative nazionali) autorizzate i dipendenti e i collaboratori possono essere individuati anche con riferimento alle relative articolazioni territoriali.
Resta ferma in capo ai soggetti responsabili la responsabilità per l’attività di controllo.
I soggetti autorizzati e gli ordini professionali, anche in collaborazione tra loro, organizzano altresì specifici corsi di aggiornamento di durata non inferiore a venti ore.
Gli Uffici del RUNTS e i soggetti autorizzati cancellano dai propri elenchi dei soggetti incaricati i collaboratori o professionisti esterni che non abbiano partecipato ad almeno uno di tali corsi nell’arco di un triennio.
I soggetti incaricati appartenenti alle categorie di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile, non sono tenuti a partecipare ai corsi per mantenere la loro iscrizione negli elenchi.
Non possono essere incaricati dei controlli e, se incaricati, decadono dall’ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 2382 e 2399, comma 1, del Codice civile.
L’incaricato del controllo che abbia già effettuato nell’anno precedente o che abbia in corso un’attività di vigilanza in materia del lavoro o di legislazione sociale a carico di un ETS non può procedere ai controlli di cui al Decreto in commento, nei confronti dello stesso.
I soggetti autorizzati non possono dare incarico alla stessa persona di effettuare più di tre procedure di controllo consecutive sullo stesso ETS.
Gli Uffici del RUNTS applicano, nella individuazione delle persone che svolgono i controlli, il principio di rotazione degli incarichi, compatibilmente con le risorse umane disponibili.
Soggetti incaricati dei controlli: doveri e poteri
I soggetti incaricati dei controlli che non sono già dipendenti di pubbliche amministrazioni, nell’esercizio delle loro funzioni sono incaricati di pubblico servizio.
L’ETS assicura ai soggetti incaricati la massima collaborazione possibile durante l’esecuzione dell’incarico.
Il soggetto incaricato dei controlli adempie i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, nonché in assenza di situazioni di conflitto d’interesse.
Il soggetto incaricato risponde della veridicità delle proprie attestazioni e mantiene la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha acquisito conoscenza in ragione del proprio ufficio.
I controlli ordinari
Il controllo ordinario verifica, anche attraverso accertamenti effettuati a campione sulla documentazione esibita, il rispetto da parte dell’ente sottoposto a controllo della normativa ad esso applicabile, anche in ragione della sezione del RUNTS in cui è iscritto; nella tabella qui riportata si elencano i particolari controlli da effettuare.
| I controlli ordinari riguardano in particolare: |
| a. la denominazione dell’ente è correttamente formata, anche in ragione della sezione di iscrizione nel RUNTS, e la sua forma giuridica è compatibile con la qualifica di ETS e la sezione di iscrizione nel RUNTS; |
| b. l’ente non è un soggetto escluso (ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017), e non risulta sottoposto a direzione e coordinamento o controllato da soggetti esclusi, fatte salve le deroghe previste dalla legge; |
| c. è presente il numero minimo di associati se richiesto dalla legge e la base sociale non è composta in contrasto con quanto previsto dalla disciplina vigente; |
| d. l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente prevedono gli elementi di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché quelli previsti per le particolari categorie di ETS; |
| e. l’ente ha effettivamente svolto attività di interesse generale in via quanto meno prevalente, anche in considerazione della specifica qualifica acquisita e non risultano accertate da parte delle amministrazioni competenti violazioni di norme particolari che ne disciplinano l’esercizio ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017; |
| f. nel caso di avvenuto svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, le stesse sono state esercitate sulla base di apposita disposizione statutaria e in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione; |
| g. sono stati rispettati i principi e le linee guida sull’attività di raccolta fondi eventualmente svolta; |
| h. non è stato distribuito nessun utile, neanche in via indiretta; |
| i. i bilanci sono stati redatti e depositati in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione; |
| j. il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge, è stato redatto, depositato e pubblicato in conformità alle previsioni di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni di attuazione; |
| k. sono state pubblicate, ove richiesto dalla legge, le informazioni di cui all’art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017; |
| l. sono stati correttamente tenuti i libri sociali obbligatori per legge; |
| m. sono state rispettate le norme di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017, il registro dei volontari è stato correttamente tenuto e l’obbligo di assicurazione dei volontari di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 è stato adempiuto; |
| n. per gli enti iscritti nelle sezioni a) e b) del RUNTS sono stati prevalentemente impiegati volontari associati o aderenti agli enti associati e sussiste il corretto rapporto tra volontari e lavoratori o, in alternativa nel secondo caso tra associati e lavoratori richiesto dalla legge; |
| o. il patrimonio degli enti con personalità giuridica non è inferiore di oltre un terzo rispetto al patrimonio minimo necessario per conseguire la personalità giuridica; |
| p. sono stati nominati e sono correttamente composti e funzionanti gli organi sociali essenziali per legge; |
| q. sono state effettuate le comunicazioni e i depositi al RUNTS che sono obbligatori in forza della normativa vigente; |
| r. non sussistono cause di scioglimento o estinzione dell’ente. |
Se l’ente ha la forma giuridica di fondazione, mediante il controllo ordinario si accerta anche che:
- lo scopo non è divenuto irrealizzabile;
- non sono state assunte deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume;
- gli amministratori non hanno agito in difformità allo statuto, allo scopo della fondazione o alla legge.
Modalità di accertamento nei controlli ordinari
I controlli ordinari sono effettuati da uno o più soggetti incaricati dal soggetto responsabile del controllo.
Al momento dell’avvio dell’attività di controllo, il soggetto incaricato dà comunicazione via PEC all’ente.
I controlli ordinari sono effettuati attraverso accertamenti documentali, facendo ricorso ai documenti depositati nel RUNTS e ad altri documenti, dati ed informazioni da richiedersi all’ente sottoposto a controllo. A tal fine, le comunicazioni tra soggetto incaricato ed ente sottoposto a controllo avvengono esclusivamente via PEC.
Il soggetto incaricato può, altresì, richiedere documenti ad altre amministrazioni pubbliche.
Se dagli accertamenti documentali emerge la necessità di un approfondimento istruttorio, il soggetto incaricato può effettuare visite nella sede legale dell’ente o negli altri luoghi in cui si svolge la sua attività, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. In tal caso l’ente sottoposto a controllo esibisce i libri sociali, i registri e i documenti, e fornisce i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
I controlli in loco sono effettuati alla presenza del legale rappresentante dell’ente o di un associato o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio. Il rappresentante dell’ente può essere assistito da altri componenti dell’organo di amministrazione, da componenti dell’organo di controllo, associati, dipendenti o professionisti di fiducia.
I controlli in loco sono effettuati presso la sede legale dell’ente, ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell’ente medesimo, dove si trovano i libri, i registri e i documenti dell’ente.
Se i controlli in loco sono effettuati in luogo diverso dalla sede legale dell’ente, il legale rappresentante dell’ente sottoposto a controllo o il suo delegato si recano in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.
Esiti del controllo ordinario
Se dai controlli effettuati non emergono, irregolarità, il soggetto incaricato dei controlli sottoscrive il verbale di avvenuto controllo senza rilievi. Il verbale è trasmesso all’ente via PEC e caricato nel sistema informativo del RUNTS. Il soggetto responsabile del controllo emette l’attestazione di avvenuto controllo e lo pubblica nel RUNTS.
Se nel corso del controllo sono state riscontrate irregolarità sanabili, il soggetto incaricato invita l’ente a regolarizzarle, fornendo adeguate istruzioni ed assegnando a tal fine un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato, il soggetto incaricato del controllo verifica l’avvenuta regolarizzazione, dandone atto nel relativo verbale.
I controlli straordinari
I controlli straordinari sono effettuati attraverso accertamenti documentali, facendo ricorso ai documenti depositati nel RUNTS e agli altri documenti utili richiesti all’ente sottoposto a controllo. A tal fine, le comunicazioni tra soggetto incaricato del controllo ed ente sottoposto a controllo avvengono esclusivamente via PEC. Il soggetto incaricato può altresì richiedere documenti ad altre amministrazioni.
Se dagli accertamenti documentali emerge la necessità di un approfondimento istruttorio, il soggetto incaricato può effettuare visite ed ispezioni nella sede legale dell’ente o negli altri luoghi in cui si svolge la sua attività, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni. In tal caso l’ente sottoposto a controllo esibisce i libri sociali, i registri e i documenti, e fornisce i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 7 agosto 2025;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 15 settembre 2020;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Circ. 9 agosto 2024, n. 6.
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