COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 30 SETTEMBRE 2025
Il Messaggio INPS n. 2669/2025 segna un passaggio importante nella modernizzazione del sistema di tutela della malattia per la c.d. gente di mare. La progressiva integrazione con UniMare ridisegna i flussi comunicativi e riduce gli oneri documentali, pur mantenendo alcune eccezioni.
Premessa
Il settore marittimo è caratterizzato da una disciplina previdenziale peculiare, legata alla specificità delle condizioni di lavoro a bordo delle navi. Con l’articolo 1, comma 156, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), il legislatore ha innovato le regole storicamente contenute nel Regio Decreto-Legge n. 1918/1937 , che disciplinava le indennità di inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e complementare nel comparto marittimo.
Si tratta di un aggiornamento finalizzato a ridurre le asimmetrie tra i marittimi e la restante platea dei lavoratori assicurati contro la malattia. La riforma ha infatti introdotto una standardizzazione dei flussi di lavorazione, allineando il processo a quello già in uso per gli altri settori tramite i flussi Uniemens.
Questa scelta mira a integrare meglio i lavoratori marittimi nel sistema generale, senza però trascurarne le peculiarità.
Il ruolo di UniMare e le Comunicazioni Obbligatorie
Il cuore operativo del cambiamento sta nell’utilizzo del Servizio informatico UniMare, previsto dal D.P.R. n. 231/2006 e disciplinato dal D.M. 24 gennaio 2008.
Attraverso questo strumento, gli armatori e le società di armamento comunicano in via telematica tutte le vicende contrattuali relative alla gente di mare: assunzioni, cessazioni, proroghe, trasformazioni. UniMare non è, dunque, una novità, ma il Messaggio n. 2669/2025 dell’ INPS ne consolida il ruolo, ponendolo come fonte principale per la verifica della coerenza tra lo stato di malattia del lavoratore e il relativo rapporto di lavoro. Difatti, a decorrere dal 15 settembre 2025, tale verifica viene effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la facoltà di eventuali supplementi istruttori, se necessari, con l’acquisizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.
Fine dell’era del cartaceo? Non del tutto
Nonostante l’impronta fortemente digitale, il messaggio INPS lascia spazio a importanti eccezioni.
Nei confronti dei lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) rimane l’obbligo di esibizione del libretto di navigazione o documentazione equivalente. Il legislatore ha infatti previsto regole specifiche per chi, pur avendo terminato l’imbarco, conserva un diritto alla tutela della malattia entro un periodo determinato.
Si ricorda come per questi lavoratori il diritto alla tutela di malattia è riconosciuto, per eventi insorti oltre i 28 giorni ed entro i 180 giorni dallo sbarco, con una durata massima di 180 giorni e indennità pari al 50% della retribuzione del mese precedente l’evento di malattia o del periodo di riferimento del rapporto di lavoro per i primi 20 giorni di assenza e al 66,66% dal 21° al 180° giorno. L’indennità è ridotta a 2/5 della misura normale in caso di ricovero ai lavoratori non aventi familiari fiscalmente a carico.
Inoltre, per i lavoratori non marittimi a bordo nave che, pur avendo un inquadramento previdenziale diverso, prestano attività lavorativa a bordo, resta fermo l’obbligo di presentare documentazione equivalente. Per tali lavoratori, il diritto alla tutela di malattia è riconosciuto se sussiste l’autorizzazione ministeriale, rilasciata all’Armatore dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il certificato medico di autorizzazione all’imbarco rilasciato nell’ambito della necessaria visita preventiva di imbarco dall’ambulatorio SASN (Servizi per l’Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell’aviazione civile) o da un medico fiduciario autorizzato.
Supplementi istruttori in casi particolari
Come anticipato, l’INPS si riserva la possibilità di richiedere comunque documentazione cartacea se emergono incongruenze o necessità di approfondimento.
In sostanza, non si tratta di un abbandono totale del supporto cartaceo, ma di una sua progressiva marginalizzazione.
Impatti pratici per armatori e lavoratori
Per gli armatori, il cambiamento comporta una maggiore responsabilità nella corretta e tempestiva trasmissione dei dati tramite UniMare.
Dal lato dei lavoratori, la semplificazione riduce il peso burocratico, eliminando nella maggior parte dei casi la necessità di recarsi presso uffici o presentare documenti fisici. La gestione delle pratiche di malattia si allinea così agli standard già consolidati per la generalità dei dipendenti.
Va sottolineato come questa modernizzazione si inserisca in una cornice di più ampio respiro: la digitalizzazione dei processi previdenziali e la progressiva interoperabilità tra i sistemi ministeriali, INPS e armatori.
Il Messaggio n. 2669/2025 si inserisce in un percorso graduale, che probabilmente vedrà ulteriori sviluppi nei prossimi anni. È prevedibile un progressivo superamento delle ultime sacche di documentazione cartacea, soprattutto se verranno implementate nuove funzionalità in UniMare capaci di integrare anche i casi oggi esclusi.
Riferimenti normativi:
- R.D.L. 23 settembre 1937 n. 1918
- Legge 30 dicembre 2023 n. 213, art. 1, comma 156
- INPS, Messaggio 15 settembre 2025 n. 2669
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