CIRCOLARE MONOGRAFICA
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 30 SETTEMBRE 2025
I chiarimenti Inps con la circolare n. 127/2025
Nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023, n. 206 è stato pubblicato il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, recante “Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, n. 37, 38, 39 e n. 40”. Ora, dopo due anni dall’entrata in vigore delle disposizioni in specie, l’Istituto previdenziale è tornato sull’argomento, fornendo dei chiarimenti in merito al trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Tra gli aspetti più rilevanti, si segnala che:
- viene definito lavoratore sportivo, un tesserato che svolge, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo e a fronte di un corrispettivo, una mansione che sulla base dei regolamenti tecnici di FSN e DSA è necessaria per lo svolgimento di attività sportiva;
- non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
- ambito dilettantistico, il rapporto di lavoro fino a 24 ore settimanali, al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, si presume di lavoro autonomo nella forma di co.co.co., salvo prova contraria;
- viene fissato a 14 anni età, sia nell’area del professionismo che nell’area del dilettantismo, il limite minimo per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- i compensi dei lavoratori sportivi sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce:
-
- fino ad euro 5.000 – esenzione fiscale e contributiva,
- tra euro 5.000 ed euro 15.000 – soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti,
- oltre euro 15.000 – soggetti a contribuzione e tassazione ordinaria.
In data 31 ottobre 2023, l’INPS – con Circolare n. 88 – ha fornito i primi chiarimenti da un punto di vista previdenziale.
Premessa
La riforma organica dello sport, in vigore dal 1° luglio 2023, ha concluso il proprio iter normativo ed amministrativo.
All’entrata in vigore del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 (c.d. Decreto correttivo del D.Lgs. n. 36/2021), sono seguiti, in ordine temporale, alcuni provvedimenti, quali:
- Legge 8 agosto 2025, n. 119 (di conversione del D.L. n. 96/2025);
- Legge 29 luglio 2024, n. 106.
Nell’analisi che segue, i tratti essenziali della riforma in oggetto ed il tema trattato, da ultimo, nella Circolare INPS n. 127/2025.
La riforma del lavoro sportivo
La riforma si focalizza, per quanto riguarda la gestione dei rapporti di lavoro, nell’eliminare la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico e andando a prevedere una definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo.
In particolare, relativamente alle caratteristiche del contratto di lavoro subordinato sportivo, viene definita la forma del contratto, la non applicazione di alcune norme specifiche in ambito di rapporto di lavoro subordinato, nonché la disciplina del patto di non concorrenza.
Pertanto, a mente dell’art. 25 (come modificato dal decreto “correttivo”), viene definito lavoratore sportivo:
- l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato;
- ogni altro tesserato, ai sensi dell’art. 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non sono lavoratori sportivi:
→ coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
→ tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione sportivi (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinata.
Quanto ai collaboratori amministrativo gestionali, viene precisato che tali figure non sono definite e non rientrano nella disciplina dei lavoratori sportivi ma per essi il legislatore ha previsto l’applicazione del medesimo e particolare regime agevolato fiscale e previdenziale previsto per i lavoratori sportivi.
L’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto, dunque di un rapporto di lavoro:
- subordinato,
- autonomo,
- autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, ex art. 409, cod. proc. civ..
Forma del contratto di lavoro
Nell’ambito del lavoro subordinato, il contratto può contenere l’apposizione di un termine finale, senza causale, non superiore a 5 anni ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato.
Con il consenso del terzo interessato è ammessa la possibilità di cessione del contratto prima della sua scadenza.
Il contratto non può contenere riserve di non concorrenza post contrattuale e può prevedere clausola compromissoria, che deferisce le controversie concernenti l’attuazione del contratto a un collegio arbitrale, stabilendo il numero e i nominativi degli arbitri, ovvero la modalità di nomina.
L’attività resa degli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Tuttavia, può costituire oggetto di contratto autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
– attività svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
– lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento;
– la prestazione oggetto di contratto, seppur continuativa, non supera otto ore settimanali, cinque giorni al mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Nell’area del dilettantismo, il rapporto si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali(destinate a diventare 24 come previsto dal decreto in via di emanazione), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnicosportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
Il contratto di lavoro subordinato sportivo deve essere depositato entro 7 giorni dalla sua stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza unitamente a tutti gli altri accordi intercorrenti tra società e lavoratore sportivo inclusi quelli relativi alla cessione dei diritti d’immagine dell’atleta.
Nel contratto individuale, inoltre, deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
Viene prevista anche una specialità nel contratto di lavoro a tempo determinato: il contratto di lavoro subordinato sportivo può infatti contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 8 anni dalla data di inizio del rapporto (a decorrere dal 1° luglio 2025).
Al riguardo, è opportuno ricordare che è sempre ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti ed è, altresì, ammessa, la cessione del contratto da una società o associazione sportiva ad un’altra, prima della scadenza, purché vi sia il consenso dell’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale, che dovrà contenere la nomina o stabilire il numero degli arbitri e le modalità di nomina degli stessi.
Inoltre, il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o limitanti la libertà professionale del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso, né tali pattuizioni possono essere integrate nel contratto in costanza di svolgimento del rapporto di lavoro.
Prestazioni sportive dei volontari dipendenti della P.A.
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2024, n. 177 è stata pubblicata la Legge 29 luglio 2024, n. 106, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.
Il provvedimento in specie conferma le novità relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività sportiva e alla gestione dei rimborsi spese dei lavoratori volontari.
Pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari, è possibile riconoscere loro rimborsi forfettari per le spese sostenute con riferimento alle attività svolte, anche nel proprio Comune di residenza, fino ad € 400 mensili.
Questa possibilità è concessa limitatamente ai casi di attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
A tal fine l’associazione o società dilettantistica deve adottare preventivamente una delibera in cui si prevedono:
- le tipologie di spesa ammissibili;
- le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
I nominativi dei volontari interessati con relativi importi percepiti devono essere comunicati tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni, a cura dell”associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara.
La comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’INL, all’INPS e all’INAIL.
I rimborsi forfettari – al pari dei rimborsi spese analitici e documentati – non concorrono alla formazione del reddito ma, a differenza dei meri rimborsi spese, concorrono al superamento dei limiti di franchigia di euro 5.000 e di euro 15.000 annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento.
Con riferimento alla previsione che consente ai dipendenti pubblici di svolgere attività di lavoro sportivo sino ad € 5.000, senza necessità di autorizzazione ma previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza si dispone che l’importo della soglia è complessivo, non riferito al singolo incarico.
Per le prestazioni di lavoro oltre soglia che rimangono assoggettate al regime dell’autorizzazione per silenzio assenso le comunicazioni possono essere effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del rapporto se intervenuta precedentemente.
Sotto il profilo sostanziale con il D.P.C.M. – Dipartimento della funzione pubblica 10 novembre 2023 sono stati individuati i parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuite al personale delle amministrazioni pubbliche.
Ai fini del rilascio della menzionata autorizzazione le singole amministrazioni dovranno procedere con la verifica di:
– assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente formulate, tenendo presente la sua qualifica, la posizione professionale e le attività assegnate;
– l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione.
L’attività di lavoro sportivo autorizzata dovrà essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro ordinario e senza alcun pregiudizio al regolare svolgimento del servizio senza intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa.
Inoltre, l’amministrazione dovrà valutare che in base al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo non si possa configurare alcun pregiudizio al regolare svolgimento delle attività dell’ufficio cui il dipendente è assegnato.
L’amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, dovrà verificare altresì che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata (considerando come tale l’attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento).
Le condizioni di cui sopra devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.
È abrogata la previsione dell’art. 53, comma 2, TUIR che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative: i redditi derivanti dalle prestazioni sportive di lavoro autonomo, se conseguiti nell’esercizio di attività senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa (fiscalmente assimilate ai redditi da lavoro dipendente), sono fiscalmente inquadrati come:
– reddito di lavoro autonomo, con ritenuta al 20%, se la prestazione è abituale;
– redditi diversi, ex art. 67, comma 1 , lettera l), del TUIR, se la prestazione è occasionale.
Tutele previdenziali e cumulo dei contributi: l’intervento dell’INPS
L’INPS – con Circolare 22 settembre 2025, n. 127 – ha approfondito la disciplina previdenziale delle figure dei lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato, a prescindere dall’appartenenza o meno al settore dilettantistico o al settore professionistico, l’annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in 260 contributi giornalieri.
Ancorché l’anzianità contributiva per i lavoratori iscritti al FPSP è espressa in giornate, considerando l’anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi, ciascuno dei quali di 26 giorni, ai fini del perfezionamento dell’annualità contributiva prevista si deve tenere conto, oltre che del numero dei contributi giornalieri richiesti annualmente (260), anche dell’anzianità assicurativa utile per la copertura degli anni richiesti dalla legge per la concessione della prestazione, ossia dell’arco assicurativo temporale che deve trascorrere dalla data del primo contributo versato e accreditato al FPSP fino alla decorrenza della pensione (ad esempio, nel caso della pensione di vecchiaia, almeno 20 anni).
L’INPS – con Circolare n. 127/2025 – ha precisato che i rapporti intercorrenti tra i soggetti titolari di posizione contributiva sia presso il FPSP sia presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria sono disciplinati dall’art. 16, comma primo, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.
È consentito il cumulo gratuito nei casi di contribuzione mista ex ENPALS/CD-CM (Gestione autonoma Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni) in virtù delle disposizioni di cui all’art. 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 63/1993).
Nel caso degli sportivi professionisti iscritti al FPSP in data antecedente e dal 1° gennaio 1996 (incluse le categorie degli ex sportivi professionisti delle Federazioni del Motociclismo, fino alla data del 7 giugno 2011, e del Pugilato, fino alla data del 19 dicembre 2013) e dei lavoratori sportivi assicurati a decorrere dal 1° luglio 2023, in possesso di almeno 20 di anzianità contributiva per attività lavorativa svolta nella specifica qualifica di lavoratore sportivo, la cumulabilità della contribuzione AGO-FPLD e/o CD/CM con la contribuzione versata e accreditata al FPSP, in applicazione delle citate norme, è utile ai fini della determinazione della sola misura del trattamento pensionistico.
Qualora la contribuzione versata e accreditata in qualità di sportivo professionista, già iscritto al FPSP alla data del 31 dicembre 1995, non sia sufficiente ai fini della maturazione dei requisiti per il conseguimento della specifica pensione anticipata di vecchiaia a carico del FPSP, la stessa può essere utilizzata, ai fini di un diritto a pensione, in applicazione del citato art. 16 del D.P.R. n. 1420/1971, nelle ipotesi di istanze di pensionamento anticipato o di vecchiaia secondo i requisiti previsti nell’AGO per i lavoratori dipendenti come stabiliti dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Per gli sportivi professionisti già iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995 vige un massimale di retribuzione pensionabile giornaliero previsto dall’art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 2, comma 7, D.Lgs. n. 166/1997, rappresentato dall’importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell’AGO ai sensi dell’art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995, diviso per 312.
Per gli sportivi professionisti iscritti al FPSP a decorrere dal 1° gennaio 1996 e per i lavoratori sportivi iscritti dalla data del 1° luglio 2023, o comunque in possesso di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1996, si applica il massimale di retribuzione imponibile di cui all’art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995, previsto per i lavoratori che accedono al trattamento di pensione con il sistema contributivo.
Agli sportivi professionisti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 e ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP a decorrere dal 1° luglio 2023, comunque in possesso di anzianità contributiva non antecedente al 1° gennaio 1996, in base al disposto dell’art. 1, comma 6, Legge n. 335/1995, il diritto e l’importo della pensione annua sono determinati secondo le regole del sistema contributivo.
Il FPSP assicura, al raggiungimento di determinati requisiti, i seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione di vecchiaia anticipata (lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995);
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti;
- pensione supplementare;
- supplemento di pensioni.
Riferimenti normativi:
- Legge 8 agosto 2019, n. 86
- D.Lgs. 28 febbraio 2021,n. 36
- D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163
- D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120
- Legge 29 luglio 2024, n. 106
- D.L. 30 giugno 2025, n. 96 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 119)
- INL, Nota 26 ottobre 2023, prot. n. 460
- INL, Circolare 25 ottobre 2023, n. 2
- INAIL, Circolare del 27 ottobre 2023, n. 46
- INPS, Circolare del 31 ottobre 2023, n. 88
- INPS, Circolare del 10 novembre 2023, n. 91
- INPS, Circolare del 22 settembre 2025, n. 127
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