COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 10 OTTOBRE 2025
Con il Messaggio INPS n. 2821 del 26 settembre 2025, l’Istituto ha fornito istruzioni operative in merito alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi dell’“assegno di assistenza”, componente integrativa della Prestazione Universale introdotta dagli articoli 34–36 del D.Lgs. n. 29/2024, in caso di decesso del beneficiario. L’importo massimo erogabile è pari a 850 euro mensili, subordinato alla rendicontazione delle spese da parte degli eredi. Il messaggio precisa che la gestione di tali ratei dovrà avvenire secondo modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, con presentazione telematica della domanda da parte degli eredi, in attesa del rilascio della specifica procedura.
Premessa
L’articolo 34 del D.Lgs. n. 29/2024 ha istituito la Prestazione Universale in favore di soggetti non autosufficienti, articolata in due componenti:
- una quota fissa, corrispondente all’indennità di accompagnamento;
- una quota integrativa denominata “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili.
Il Messaggio INPS n. 2821/2025 si focalizza sul trattamento da riservare alla componente integrativa qualora il beneficiario deceda prima di aver riscosso l’intero importo spettante. In tali casi, l’INPS stabilisce che gli eredi possono richiedere i ratei non riscossi, ma solo previa rendicontazione delle spese sostenute dal de cuius per finalità assistenziali.
Prestazione Universale e “assegno di assistenza”
La componente integrativa dell’assegno, pari a 850 euro, è riconosciuta in presenza di specifici requisiti (ad esempio, spese assistenziali documentate) e può essere oggetto di liquidazione agli eredi del beneficiario deceduto, a condizione che le spese siano state sostenute e documentate con buste paga o fatture intestate al de cuius.
Il pagamento decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, come previsto dall’articolo 4, comma 1, del D.M. 21 febbraio 2025. Non è dunque necessario che l’erogazione sia stata avviata: anche in assenza di pagamenti correnti, gli eredi possono ottenere quanto maturato.
Liquidazione dei ratei in caso di decesso
In caso di decesso dell’interessato, le rate maturate e non riscosse della componente integrativa devono essere liquidate agli eredi, secondo le seguenti condizioni:
Requisiti per la liquidazione:
- presentazione di domanda telematica da parte degli eredi (le modalità saranno rese note con successivo messaggio INPS);
- rendicontazione delle spese assistenziali sostenute:
- in caso di lavoratori domestici, occorre allegare:
- contratto di lavoro (se non già allegato),
- buste paga quietanzate intestate al de cuius;
- in caso di servizi di assistenza professionali, occorre allegare:
- fatture quietanzate intestate al beneficiario deceduto.
- in caso di lavoratori domestici, occorre allegare:
Il pagamento avverrà solo dopo verifica positiva della rendicontazione e per tutti i mesi spettanti, incluso il mese del decesso, anche se il decesso è avvenuto durante il mese stesso. In questo caso, l’intero importo mensile può essere erogato, fino al tetto di 850 euro, se le spese sono almeno equivalenti e correttamente documentate.
Esempi operativi
Il messaggio INPS include quattro casi esemplificativi che chiariscono le modalità di liquidazione:
Domanda: 15 gennaio 2025 – Decesso: 15 maggio 2025 – Nessun pagamento ricevuto
L’erede può ottenere le mensilità da gennaio a maggio 2025, fino a 850€/mese, se le spese sono documentate.
Per maggio 2025, serve:
– busta paga pari o superiore a 850 euro (inclusi TFR, ferie, ecc.), oppure
– fatture quietanzate per almeno 850 euro. In caso contrario, si eroga un importo proporzionale alla spesa rendicontata.
Domanda: 5 agosto 2025 – Decesso: 20 agosto 2025
Anche se il decesso avviene pochi giorni dopo la domanda, la mensilità intera di agosto 2025 può essere liquidata, purché le spese siano rendicontate correttamente.
Domanda: 10 gennaio 2025 – Decesso: 5 agosto 2025 – Pagamenti già in corso fino a luglio
L’ultima mensilità (agosto) può essere erogata integralmente fino a 850 euro, se gli eredi forniscono rendicontazione valida (busta paga o fatture).
Domanda: 10 febbraio 2025 – Decesso: 4 maggio 2025 – Ricovero in RSA dal 24 marzo 2025
In questo caso:
– Febbraio 2025: interamente liquidabile con rendicontazione.
– Marzo 2025: la prestazione decade dal 24/03; erogabile solo la parte rendicontata fino a tale data.
– Aprile e maggio: non spettano.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, art. 34–36
- D.M. 21 febbraio 2025, art. 4, comma 1
- INPS, Messaggio 18 marzo 2025, n. 949
- INPS, Messaggio 26 settembre 2025, n. 2821
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