1° Contenuto riservato: Tutto quesiti: Il Modello 770/2025

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

DI JOLANDA DI NUZZO, MICHELE SILIATO | 13 OTTOBRE 2025

Le risposte alle domande dei professionisti

Nella presente circolare viene data risposta ai quesiti pervenuti nella giornata del Master MySolution Lavoro che si è svolto in diretta il 23 settembre scorso.

Sono state illustrate le principali novità e criticità della dichiarazione relativa all’anno fiscale 2024, evidenziando gli aspetti più delicati: dalla corretta esposizione dei dati ai controlli necessari per garantire la quadratura con la Certificazione Unica, fino alla gestione delle operazioni straordinarie e del ravvedimento operoso. Particolare attenzione è stata dedicata alle modifiche normative introdotte per il 2025, chiarendone l’impatto pratico attraverso esempi concreti.

Quesito n. 1 – Quadro SY

Domanda

Sul quadro SY sezione II vanno indicati solo i pignoramenti per i quali si sta effettivamente versando o bisogna indicare anche le somme solamente accantonate magari di pignoramenti di cui si attende l’esecutività da parte del giudice?

Risposta

Nel caso rappresentato vanno indicati i pignoramenti che si sta effettivamente provvedendo a versare.

Invero, stando alle istruzioni di prassi, il quadro SY va predisposto indicando i dati delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, sicché laddove dette somme non siano state effettivamente erogate al creditore pignoratizio non andrà compilato il quadro SY in argomento.

Quesito n. 2 – Versamento 12/2024 sistema IRPEF differita

Domanda

Un cliente utilizza il sistema di IRPEF differita. Pertanto, le ritenute fiscali del cedolino di dicembre 2024 sono state versate il 17 febbraio 2025. Come si può esporre tale versamento senza incorrere in eventuali sanzioni dell’Agenzia delle Entrate, atteso che, comunque, il versamento è stato effettuato nei termini (16 del mese successivo al pagamento del reddito avvenuto entro il 12/01)?

Risposta

Lo stipendio del mese di dicembre 2024, in ossequio al principio della c.d. cassa allargata, è stato corrisposto al sostituito, entro il 12 gennaio 2025 e, pertanto, è computabile nei redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2024. Altresì, come correttamente rilevato, il versamento delle ritenute deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo rispetto al periodo in cui le trattenute sono state effettivamente operate.

Per la fattispecie specifica osservata, dunque, al quadro ST, sezione I, sarà necessario indicare al punto 1 (periodo di riferimento) il mese 12 anno 2024, la data di versamento effettiva (scadenza 17 febbraio2025) avendo cura di specificare al campo 10 – Note, la lettera “B” avente il significato di versamento relativo a ritenute operate su somme e valori relativa al 2024 erogati entro il 12 gennaio 2025.

Quesito n. 3 – Compensazione SX2 residuo

Domanda

Come si può compensare un residuo derivante da crediti erogati ai dipendenti per 730-4?

Risposta

Come da istruzioni il credito derivante dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale deve essere riportato al quadro SX2 Col. 1. L’importo posto in compensazione per il pagamento delle ritenute esposte nei quadri ST ed SV del modello 770/2025 andrà, invece, riportato al successivo quadro SX2 Col. 2.

Laddove l’importo tra le due colonne citate non sia sostanzialmente identico, l’importo potrà eventualmente essere utilizzato mantenendo, sul modello F24, l’anno di riferimento “originario” ovverosia l’anno del periodo d’imposta che ha generato il credito per il sostituito.

Si noti, peraltro, che le operazioni di conguaglio dei 730-4 a credito incontrano, come limite mensile, l’importo delle ritenute fiscali effettivamente operate con riferimento ai redditi di lavoro dipendenti ed assimilati. Pertanto è sempre consigliabile trasmettere, con le consuete modalità telematiche, il modello F24 compensando integralmente le ritenute operate con i crediti da 730-4 rimborsati.

Quesito n. 4 – Doppio versamento

Domanda

Sia un CdL che il collega che assiste l’impresa dal punto di vista fiscale hanno versato telematicamente il modello F24 contenente ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Sostanzialmente si hanno doppi versamenti di 1001, 3802, 3848. Come si può recuperare questo doppio versamento?

Risposta

Per quanto concerne il doppio versamento del tributo 1001, sarà necessario compilare l’apposito rigo del quadro ST, sez. 1, evidenziando, a titolo esemplificativo, ritenute operate euro 500, versate euro 1.000. Stesso dicasi per la gestione delle ritenute per addizionale regionale (quadro ST, sezione II), e per l’addizionale comunale a saldo (quadro SV).

I maggiori importi versati ed attestati sui quadri ST e SV citati, dovranno essere riportati al quadro SX 1, col. 2. Tendenzialmente tali importi transiteranno tra i crediti della dichiarazione e pertanto dovranno essere esposti al successivo quadro SX 4, col. 4, per poi essere utilizzati in compensazione tramite il codice tributo 6781.

Quesito n. 5 – Quadratura conguaglio addizionale comunale in acconto

Domanda

In caso di conguaglio di fine anno con restituzione dell’addizionale comunale in acconto trattenuta durante il periodo d’imposta come dovrebbe avvenire la quadratura tra CU e 770? Nel campo CU naturalmente non è indicata alcuna trattenuta per comunale a titolo di acconto.

Risposta

Il sistema di quadratura evidenziato durante l’incontro del Master Lavoro MySolution del 23 settembre u.s. consente di gestire anche la fattispecie rappresentata.

In particolare, bisognerà prendere a riferimento il punto 26 della CU 2025 che, come formulato dall’istante, ha il valore zero. Nei modelli F24, così come riportato sul quadro SV del modello 770/2025, avremo, a titolo esemplificativo euro 10 di trattenute riconducibili al codice tributo 3847.

Il conguaglio di fine anno sull’addizionale comunale all’IRPEF in acconto comporterà un corrispondente credito 1671 da esporre sul modello F24 per l’importo conguagliato (nel nostro specifico caso pari a 10 euro). Conseguentemente eseguendo la seguente operazione algebrica il risultato sarà sempre zero: Importo CU (zero) meno Importo F24/770 (10) più credito 1671 (10).

Quesito n. 6 – Dichiarazioni integrative

Domanda

Si pone il caso di 2 dichiarazioni integrative relative a periodi d’imposta precedenti nell’anno 2024. Come si deve esporre il maggior credito derivante sul 770/2025? Sempreché vada effettivamente esposto.

Risposta

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui si è presentata la dichiarazione integrativa deve essere indicato il “maggior” credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentante. Pertanto, se il sostituto d’imposta ha presentato, nel corso del periodo d’imposta 2024, due dichiarazioni integrative, il maggior credito da queste ultime derivante dovrà essere esposto sul modello 770/2025 (dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata/sono state presentata/e la/le dichiarazione/i integrative).

Conseguentemente:

  1. nel caso di due dichiarazioni integrative presentante nel 2024 inerenti a due periodi d’imposta differenti, sarà necessario, nel quadro DI, compilare un rigo per ciascun periodo d’imposta e/o per ciascuna “nota” da indicare alla colonna 2 del medesimo quadro DI;
  2. il totale del “Maggior credito” risultante dalle dichiarazioni integrative dovrà, altresì, essere esposto al quadro SX4 col. 3 “Credito da DI”.

Si evidenzia che il maggior credito risultante dalle dichiarazioni integrative può essere utilizzato in compensazione per il versamento dei debiti maturati successivamente al periodo d’imposta in cui l’integrativa viene presentata.

Quesito n. 7 – Credito 6781/2023

Domanda

Si ha la disponibilità di compensare un credito da 770/2024. Va mantenuto il codice tributo 6781/2023?

Risposta

Il credito derivante dalla dichiarazione modello 770/2024, inerente alle ritenute operate/versate nel periodo d’imposta 2023, deve essere compensato con il codice tributo 6781 anno di riferimento 2023 se posto in F24 entro la data di presentazione del modello 770/2025. In tale ipotesi, infatti, il credito utilizzato andrà esposto al quadro SX4 Col. 2.

Diversamente, laddove venga esposto in compensazione su delega di pagamento F24 successivamente alla data di presentazione del modello 770/2025, il credito derivante si sommerà ai crediti risultanti dalla dichiarazione 770/2025 e, pertanto, dovrà essere utilizzato in compensazione con il codice tributo 6781 anno di riferimento 2024. Quest’ultimo utilizzo sarà, naturalmente, esposto sul modello 770/2026.

Quesito n. 8 – Versamento tributo parziale

Domanda

In caso di versamento parziale di un tributo da esporre all’ST o all’SV del modello 770 e successivo versamento con ravvedimento a saldo, come si devono esporre i due versamenti?

Risposta

In caso di due versamenti effettuati per la medesima ritenuta in due differenti date si consiglia di compilare il rigo del quadro ST/SV del modello 770/2025 inserendo il periodo in cui le ritenute sono state trattenute e l’intero importo versato (entrambe le rate), compilando i punti relativi a interessi e ravvedimento e inserendo come data di versamento il giorno in cui è stato versato il saldo.

Tale situazione comporterà tendenzialmente il ricevimento dell’avviso automatico di irregolarità che potrà essere comunque sanato tramite procedura Civis.

Quesito n. 9 – Modalità di presentazione del Modello 770/2025

Domanda

Si deve gestire il modello 770 parte lavoro dipendente di un’azienda cliente che presenta anche ritenute da lavoro autonomo, certificazione di dividendi e locazioni; ogni tipologia di reddito è stata gestita da un differente professionista. Come va compilato il frontespizio del modello?

Risposta

In via preliminare, è necessario confermare che le istruzioni prevedono la possibilità di presentare il modello 770 con un massimo di n. 3 flussi, che devono ricomprendere complessivamente le tipologie di ritenute individuate:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi, e redditi di captale;
  • locazioni brevi;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
  • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
  • somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Nel riquadro “redazione della dichiarazione” nel campo “tipologia di invio” occorre inserire il codice “1” se il sostituto opta per trasmettere un unico flusso i diversi redditi (di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di capitali, di locazione breve, redditi diversi) o con il codice “2” se il sostituto opta per inviare separatamente i dati relativi ai suddetti redditi, indicando il codice fiscale del soggetto (o dei soggetti, fino ad un massimo complessivo di 3) che trasmetterà le altre sezioni. Come dettagliato nel corso della giornata di Master, in caso di invio separato del modello in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va necessariamente unito a quello “autonomo”.

Quesito n. 10 – Novità nella compilazione della sezione relativa all’addizionale regionale

Domanda

Nella compilazione della sezione II del quadro ST, sulla base delle novità 2025, in cosa consiste l’esatta compilazione delle singole caselle?

Risposta

In un’ottica di semplificazione, a decorrere dalla predisposizione del modello 770/2025, le addizionali regionali trattenute e versate nel corso dell’anno fiscale 2024 vanno indicate senza la specifica della singola regione di riferimento, ma quale sommatoria aggregata. E’ stato infattieliminato il punto “13”, nel quale andava indicato il codice identificativo della regione destinataria del versamento.

La nuova modalità di esposizione delle addizionali regionali di fatto rispecchia la modalità di esposizione, in forma aggregata, prevista per le addizionali comunali. 

Si ribadisce che nulla è cambiato in merito alla modalità di esposizione delle addizionali regionali in sede di predisposizione del modello F24, nel quale il dettaglio delle regioni interessate deve essere sempre espresso.

Quesito n. 11 – Soggetti obbligati alla trasmissione

Domanda

Come intermediario, quali documenti devo rilasciare al sostituto di imposta per il quale ho trasmesso il modello 770/2025 per essere in regola con gli adempimenti documentali?

Risposta

L’intermediario incaricato di trasmettere la dichiarazione per conto del sostituto d’imposta consegnerà a quest’ultimo:

  1. la dichiarazione di impegno alla presentazione telematica. Una deroga risiede nella modalità di compilazione del conferimento dell’incarico professionale, che potrebbe ricomprendere specificatamente anche la predisposizione di più dichiarazioni e l’invio delle stesse in modalità telematica;
  2. la dichiarazione trasmessa telematicamente. Il termine per consegnare il modello 770 è pari a 30 giorni dal termine previsto per la sua presentazione (31 ottobre 2025);
  3. la ricevuta di avvenuta trasmissione del modello 770.

E’ opportuno ricordare inoltre, come precisato anche in occasione dell’incontro dello scorso 23 settembre, che tali adempimenti sono necessari sia nel caso in cui la dichiarazione sia compilata dall’intermediario, sia nel caso in cui venga predisposta direttamente dal sostituto. Il sostituto di imposta, a sua volta, è tenuto a conservare la documentazione ricevuta, unitamente ai relativi documenti contabili e fiscali, per i successivi 5 anni.

Quesito n. 12 – Soggetti obbligati alla trasmissione

Domanda

Quali sono le regole da rispettare per la corretta conservazione della documentazione inerente la predisposizione e l’invio telematico del modello 770/2025 da parte dell’intermediario?

Risposta

Nel rispetto del dettato normativo di cui all’art. 1, commi da 130 a 132 Legge n. 208/2015, entro il termine del 5° anno successivo al termine per la trasmissione telematica, l’intermediario è tenuto a conservare sia la copia della dichiarazione trasmessa, sia la copia delle ricevute di avvenuta trasmissione della dichiarazione rilasciate dai canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

In merito alla modalità concreta di conservazione della documentazione, ci viene in aiuto il D.M. 17 giugno 2014 , che prevede la possibilità di conservazione in modalità informatica, pur nel rispetto di alcune condizioni:

  • garanzia di estrazione dei dati mediante sistemi di ricerca (codice fiscale, nome, cognome, ecc.);
  • rispetto della successione cronologica dei dati;
  • linearità e mancanza di interruzione tra periodi d’imposta;
  • garanzia di leggibilità nel tempo.

Si conferma, che per il modello 770/2025 la documentazione deve essere conservata fino al 2030.

Quesito n. 13 – Soggetti obbligati alla trasmissione: commissario liquidatore

Domanda

Qual è il ruolo del Commissario liquidatore in relazione al Modello 770?

Risposta

Il Commissario liquidatore è uno dei soggetti tenuti alla presentazione sia delle Certificazioni uniche sia del Modello 770. In particolare, la casistica oggetto del quesito rientra nelle ipotesi di non prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto.

Il Commissario liquidatore, in particolare, presenta il Modello 770 in nome e per conto del soggetto estinto e relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato. In fase di compilazione de Modello 770, occorre prestare particolare attenzione al frontespizio:

  • nella sezione “dati relativi al sostituto” e, successivamente, nei quadri che compongono la dichiarazione, occorre indicare i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale;
  • nella sezione “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione” occorre invece indicare i dati del Commissario liquidatore che procede a sottoscrivere il Modello 770;
  • nel codice carica si indicare il codice carica 3 (curatore fallimentare);
  • nelle caselle “Data apertura fallimento” e “Data carica” occorre riportati i dati richiesti, desumibili dai decreti sottoscritti dal Tribunale.

Quesito n. 14 – Soggetti obbligati alla trasmissione: revisore contabile

Domanda

Quando indicare il revisore contabile nel frontespizio del Modello 770?

Risposta

È necessario indicare il revisore nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” del frontespizio solo se:

  • il soggetto obbligato alla comunicazione del modello 770 è una società o ente che ha nominato un revisore legale dei conti o un collegio sindacale con funzioni di revisione;
  • il revisore ha effettuato la revisione legale dei conti relativa all’anno cui si riferisce il modello.

Se si verificano entrambe le condizioni, occorre indicare il suo codice fiscale e la sua denominazione (o cognome e nome o denominazione).

Il nominativo pertanto non va indicato se:
– non è stato nominato un revisore legale dei conti;
– la società o ente è esonerata dall’obbligo di revisione;
– il revisore è stato nominato dopo il periodo d’imposta cui si riferisce il modello;
– la revisione è stata effettuata da un collegio sindacale che non svolge funzione di revisione legale.

Quesito n. 15 – Soggetti obbligati alla trasmissione: visto di conformità

Domanda

Quando è necessario apporre il visto di conformità?

Risposta

Ai sensi dell’art. 1, comma 574 della Legge n. 147/2013, nel frontespizio va compilato obbligatoriamente il campo per l’apposizione del visto di conformità qualora i contribuenti utilizzino in compensazione crediti per importi maggiori a euro 5.000 annui.

Va precisato che il visto di conformità rientra tra quegli strumenti di controllo formale e non sostanziale, operato da un soggetto terzo rispetto al contribuente, attestante la congruenza tra dati e calcoli esposti in dichiarazione e relativa documentazione e risultanze delle scritture contabili.

Si precisa infine che il visto può essere apposto da un soggetto in possesso di particolari requisiti: iscrizione nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali, con contestuale coincidenza con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica, ovvero “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

Quesito n. 16 – Struttura del modello

Domanda

Qual è la differenza tra dichiarazione correttiva e dichiarazione integrativa?

Risposta

Una dichiarazione integrativa è predisposta per correggere errori successivamente alla scadenza del termine di presentazione. Si identifica la dichiarazione integrativa barrando la casella “Dichiarazione integrativa”, posta nel Frontespizio.

Una dichiarazione correttiva è predisposta entro gli ordinari termini di presentazione (31 ottobre) ed è finalizzata a correggere errori relativi ad una valida dichiarazione precedente. In tal caso, nel Frontespizio si barra la casella “Correttiva nei termini”.

Premessa necessaria per entrambe le tipologie di dichiarazione è la presentazione di una precedente dichiarazione originaria valida. Una dichiarazione è ritenuta validamente presentata se trasmessa con esito positivo entro 90 giorni dalla scadenza, oltre all’applicazione delle sanzioni previste.

Quesito n. 17 – Ravvedimento operoso

Domanda

Se applico l’istituto del ravvedimento operoso in data successiva al 1° settembre 2024, posso beneficiare delle nuove sanzioni e della nuova disciplina?

Risposta

Il momento effettivo da considerare per l’esatta applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso è l’insorgere dell’irregolarità, che può consistere nell’omesso ovvero nell’insufficiente versamento delle ritenute effettuate: se antecedente al 31 agosto 2024, ancorché il perfezionamento della posizione tributaria si sia verificato in data successiva al 31 agosto 2024, è necessario applicare le precedenti disposizioni.

Se il momento della violazione è decorrente dal 1° settembre 2024, è possibile avvalersi dei nuovi parametri di riferimento.

Quesito n. 18 – Credito sx49 col 1 e col 7

Domanda

Avendo un credito 1701 periodo 10/2022 mai compensato e regolarmente riportato negli anni successivi nel 770 sx49 col1 e col7 , nel momento in cui viene utilizzato in compensazione va riportato in F24 sempre come 1701 periodo ottobre 2022?

Risposta

Il credito spettante al sostituto d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo ai sostituiti mantiene, anche in periodi d’imposta successivi, il periodo di riferimento della maturazione.

Non transitando tra i crediti derivanti dalla dichiarazione, pertanto, il credito potrà essere esposto in compensazione sul modello F24 con codice tributo 1701 mantenendo il periodo originario di maturazione, nel caso di specie, ottobre 2022. Si rammenta che, ai fini della compilazione del modello 770, il credito dovrà essere esposto al campo SX 49, col. 1, come credito residuo già indicato alla colonna 7 della precedente dichiarazione.

Se utilizzato post 16 marzo 2025 andrà esposto nel 770/2026 alla corrispondente colonna (da modello 770/2025) SX 49 Col. 6 unitamente a tutti gli importi utilizzati in compensazione sul modello F24 sino al 16 marzo 2026.

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