3° Contenuto Riservato: La gestione della reperibilità dei lavoratori

SCHEDA PRATICA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 14 OTTOBRE 2025

L’istituto della reperibilità consente al datore di lavoro, nei limiti previsti dall’accordo individuale stipulato con il lavoratore ed eventualmente dalla contrattazione collettiva, di richiamare in servizio un lavoratore al di fuori del normale orario di lavoro concordato.
Infatti, il lavoratore – dietro compenso – al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, si rende disponibile per eventuali prestazioni lavorative.

Fonti ufficiali

Art. 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 marzo 2025, n. 8; Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2007, n. 29

La reperibilità e le deroghe all’orario di lavoro

La reperibilità è solitamente connessa alla particolare mansione che svolge il lavoratore dipendente e alla responsabilità affidata allo stesso. 

La reperibilità consente di derogare ad alcune disposizioni previste in materia di orario di lavoro, in particolare con riferimento ai riposi giornalieri e settimanali. 

Infatti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66:

ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.” 

Sul punto si è espresso più volte il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con Interpello n. 29 dell’11 ottobre 2007, il Ministero, richiamando la propria Circolare n. 8/2005, ha confermato che la disposizione normativa relativa al riposo settimanale può essere derogata, in conformità agli orientamenti consolidati e prevalenti in giurisprudenza, in presenza, di una triplice condizione:

  • che esistano degli interessi apprezzabili;
  • che si rispetti, nel complesso, la cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro;
  • che non si superino i limiti di ragionevolezza con particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

La contrattazione collettiva può disciplinare ipotesi eccezionali, connesse ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali, di superamento dei sei giorni lavorativi. Quello che invece l’accordo collettivo non può fare è prevedere un regime ordinario di prolungamento delle giornate lavorative

Inoltre, in successivi documenti di prassi, il Ministero del Lavoro ha affermato che, nel caso in cui i lavoratori con obbligo di reperibilità vengono richiamati in servizio, i riposi giornalieri e settimanali decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruite. 

La regolamentazione della reperibilità

L’istituto della reperibilità consente alle imprese di fronteggiare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza.

Questo comporta in capo al lavoratore un’attribuzione di oneri accessori e aggiuntivi, che si sostanziano in una limitazione della libertà personale. 

Proprio per queste esigenze di tutela di interessi contrapposti la reperibilità dev’essere oggetto di un’attenta e puntuale regolamentazione.

La normativa italiana non disciplina direttamente la reperibilità, affidandosi per lo più alla contrattazione collettiva. In mancanza di una previsione contrattuale, la disciplina di tale istituto può essere affidata ad un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. 

Tuttavia, la giurisprudenza contribuisce a definire i confini tra tempo di lavoro effettivo e reperibilità, con conseguenze implicazioni retributive e di tutela della salute del lavoratore. 

CCNLPrevisione contrattuale
Carta industriaAl fine di assicurare la funzionalità e la sicurezza degli impianti a fronte di esigenze non prevedibili, la direzione può istituire turni di reperibilità per l’area manutenzione e centrale termoelettrica sulla base della regolamentazione concordata in sede aziendale.
In caso si renda necessario attivare l’istituto in aziende prive di una disciplina della materia, l’accordo dovrà essere raggiunto entro un mese dalla richiesta avanzata dalla azienda.
Nel caso trascorso un mese non sia stata raggiunta l’intesa, la competenza passa alle parti stipulanti il CCNL che dovranno raggiungere l’accordo sulla base dei contenuti medi di accordi vigenti in aziende di analoghe dimensioni e simile processo produttivo nel territorio o, nel caso di aziende appartenenti a Gruppi, sulla base dei contenuti medi degli accordi sotto-scritti nel Gruppo.
L’accordo stipulato dalle Organizzazioni nazionali è immediatamente operativo ed impegnativo per i lavoratori coinvolti.
Metalmeccanica artigianatoIn relazione ad eventi straordinari, i lavoratori che ne abbiano i necessari requisiti tecnico-professionali, operanti in aziende il cui intervento è richiesto per la riparazione e/o riattivazione di impianti il cui ripristino non può essere procrastinato all’orario di normale attività dell’impresa, senza che ciò possa arrecare grave nocumento a persone e/o strutture, potranno essere chiamati a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro.
L’impegno alla reperibilità è volontario e dovrà risultare da atto scritto. Tale impegno potrà essere revocato dal lavoratore con un preavviso di almeno 30 giorni.
In relazione a tale impegno, il lavoratore deve essere reperibile, anche fuori dalla propria abitazione, purché in grado di raggiungere il luogo di intervento secondo le modalità definite con l’azienda e di norma entro 30 minuti dalla chiamata.
Il lavoratore, pertanto, dovrà preventivamente comunicare l’esatto suo recapito in modo da essere immediatamente rintracciabile a mezzo comunicazione telefonica.
Di norma gli orari di reperibilità sono di 16 ore nei giorni feriali e di 24 ore nei giorni festivi. 
In proposito, si conviene:
che i lavoratori reperibili, di norma, siano dotati di mezzo attrezzato al fine di rendere tempestivo l’intervento;
che, per quanto possibile, siano ricercate ed attuate sul territorio su cui operano i lavoratori reperibili soluzioni tecnologiche ed organizzative adeguate al fine di rendere lo svolgimento del servizio più agevole, senza diminuire i livelli di affidabilità;
che ai lavoratori addetti a tale servizio sia assicurato settimanalmente un riposo dalla reperibilità di almeno 24 ore consecutive, ricorrendo ad opportune turnazioni;
che l’impegno di reperibilità sia limitato ad un massimo di 7 giorni e comunque, per non più di un sabato e domenica nell’ arco dello stesso mese. 
A decorrere dal 1° gennaio 2022 gli importi dell’indennità di reperibilità saranno:
Reperibilità 24 ore: 13,65 euro;
Reperibilità 16 ore: 7,35 euro. 
I compensi per il servizio di reperibilità saranno corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente impegnati e rapportati pro quota nel caso di prestazioni di durate diverse da quelle sopraindicate per ciascuna fascia di ore. 
Questi compensi, quale che sia la durata del servizio di reperibilità, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto, esclusi quelli fiscali ed assicurativi di legge, e non costituiscono compenso della effettiva prestazione di lavoro che si renderà necessaria, per gli interventi richiesti, la quale sarà regolarmente retribuita, dal momento della chiamata, secondo le norme del vigente CCNL per il lavoro straordinario notturno e festivo.
Centri elaborazione dati (CED)I Centri Elaborazione Dati per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall’erario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta dell’azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un’apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio. 
La reperibilità del dipendente deve essere retribuita in una delle due seguenti opzioni:
con un assegno ad personam di importo pari al 10% della retribuzione di fatto, per i dipendenti che continuativamente si rendano reperibili per le esigenze di emergenza;
con un importo del 15% della retribuzione oraria per i lavoratori che si rendano disponibili alla reperibilità per un periodo non superiore alle 6 settimane annue. 
Ove si richieda l’effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.
Farmacie privateIn caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all’importo stabilito dalla Tariffa Nazionale. Le Parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria – così come previsto dal precedente primo comma – viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale.

La reperibilità deve essere richiesta solo nell’ambito di esigenze urgenti e indifferibili, nei settori in cui è essenziale garantire la continuità del servizio. La durata non può sostituire periodi di riposo obbligatori, in particolare laddove la limitazione risulti eccessiva. 

La giurisprudenza ha, inoltre, stabilito che la reperibilità in giorni di riposo non dà automaticamente diritto al riposo compensativo, ma richiede comunque un trattamento economico adeguato a favore del lavoratore.

Esempi di previsioni contrattuali

Bozza accordo di reperibilità

Patto di reperibilità
 
Premesso che il lavoratore Sig. _________________ alle dipendenze della società _______________ svolge le mansioni di ________________ e che tale attività costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro, si rende necessaria la sua disponibilità, nei modi e nei tempi sotto precisati, in termini di reperibilità per eventuali tempestivi interventi dovuti ad esigenze tecniche, organizzative o produttive di seguito identificate_____________________.
In relazione alla tipologia di lavoro svolto dal lavoratore, il Sig. ____________ e il Sig. ____________, in qualità di legale rappresentante della Società _____________________, concordano quanto segue. 
Periodi ed orari di reperibilità saranno conformati in base al calendario che viene assegnato in allegato. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente concordata col diretto responsabile, che andrà altresì tempestivamente informato di eventuali impedimenti (malattia, infortuni, gravi motivi personali, ecc.). 
Il lavoratore sarà informato circa il calendario o la turnistica con calendario predefinito dal mandante. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente concordata col diretto responsabile, che andrà altresì tempestivamente informato di eventuali impedimenti (malattia, infortuni, gravi motivi personali, ecc.).
Durante il periodo di reperibilità, il Sig. ________________ si impegna ad essere telefonicamente raggiungibile (telefono aziendale) e ad assicurare comunque un suo eventuale intervento dalle ore ____ alle ore _______ del Sabato e/o Domenica e/o di altre festività infrasettimanali come da piano concordato.
Durante il periodo di reperibilità il lavoratore si impegna ad osservare la necessaria diligenza nella corretta custodia, conservazione ed utilizzazione dei mezzi a disposizione quali a esempio l’auto aziendale, la ricambistica e le attrezzature utili allo svolgimento della mansione.
Durante il periodo di reperibilità il lavoratore non potrà utilizzare i mezzi di cui al punto precedente per motivi personali, se non per motivi eccezionali e subordinatamente alla concessione di idonea autorizzazione del suo diretto responsabile.
Per la disponibilità alla reperibilità espressa dal lavoratore, l’azienda riconoscerà il seguente trattamento economico:per ogni giornata di reperibilità effettivamente prestata secondo gli orari e le modalità sopra precisate, un compenso lordo pari a __________ euro oltre indennità di trasferta concordate;
il compenso per lavoro notturno/straordinario/straordinario festivo e relative maggiorazioni e comunque come previsto dalle vigenti norme del CCNL o da accordi sindacali aziendali;
il rimborso delle spese di trasporto sostenute per raggiungere la sede dell’intervento richiesto durante il periodo di reperibilità e relative ai mezzi autorizzati di cui al precedente punto 4.
In caso di interventi effettuati in giornate festive o durante le festività le parti potranno accordarsi per il godimento di eventuali riposi compensativi.
Le presenti intese avranno valore sino alla data del ________ e potranno essere rinnovate annualmente in maniera tacita. 
Il trattamento economico e normativo di cui al precedente punto 5 è direttamente collegato al tipo di mansioni e responsabilità affidate al lavoratore, per cui gli stessi non saranno più riconosciuti in caso di mutamento, delle mansioni e responsabilità così come precisate nel presente accordo. 
Data, luogo 
 
_______________________________                                 ___________________________
(firma per accettazione del lavoratore)                                 (firma del legale rappresentante)

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