3° Contenuto Riservato: Procedura di apertura della liquidazione giudiziale

COMMENTO

DI GIOVANNA GRECO | 15 OTTOBRE 2025

La procedura inizia con il deposito del ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati (si veda il precedente commento “Liquidazione giudiziale: presupposti oggettivi e soggettivi”). Il ricorso introduttivo deve indicare i fatti che dimostrano l’insolvenza e i presupposti per l’assoggettabilità dell’imprenditore. Contestualmente o successivamente dovranno essere depositati i documenti come previsto dall’art. 39 CCII.

Convocazione in tribunale

Una volta ricevuto il ricorso, il Tribunale (di regola in composizione collegiale) fissa con decreto un’udienza in cui convocare le parti: il debitore e l’eventuale ricorrente se diverso (creditore o PM). L’art. 41 CCII disciplina il procedimento per l’apertura: il Tribunale deve sentire in camera di consiglio l’imprenditore insolvente, al fine di garantire il contraddittorio (analogo all’istruttoria prefallimentare ex art. 15 Legge fall.). Nel decreto di convocazione, il giudice può fissare un termine perentorio per il deposito di memorie difensive e documenti da parte del debitore e degli altri convocati, così che le posizioni siano chiare prima dell’udienza.

In questa fase, il tribunale può svolgere indagini sommaria sulla situazione patrimoniale e finanziaria: pertanto può acquisire tramite la Cancelleria informazioni dalle banche dati fiscali (Agenzia Entrate, registro imprese, centrale rischi). L’art. 367 CCII consente infatti di interpellare l’Anagrafe tributaria e l’archivio dei rapporti finanziari per avere un quadro dei debiti fiscali e bancari del debitore. Inoltre, se sussistono procedure esecutive pendenti o istanze di concordato, il tribunale ne tiene conto (anche un’eventuale composizione negoziata in corso potrebbe essere segnalata dall’esperto nominato in quella sede).

Sospensione di altre iniziative

Dall’apertura dell’istruttoria e soprattutto dopo l’eventuale emanazione di misure protettive (es. se il debitore ha chiesto misure cautelari contestualmente ad altro strumento), di norma i creditori tendono a non iniziare nuove esecuzioni, attendendo l’esito. Formalmente, però, il semplice deposito di un’istanza di liquidazione nonsospende i procedimenti esecutivi individuali in corso (salvo che il debitore abbia ottenuto provvedimenti di protezione temporanea presentando, ad esempio, un’istanza di concordato “in bianco” contestuale). In caso di situazione grave, il tribunale può adottare misure cautelari o conservative sui beni prima ancora della sentenza dichiarativa (ad es. se c’è pericolo di distrazione di beni, si può nominare un custode o inibire atti di disposizione, secondo l’art. 54 CCII). Nei casi urgenti il tribunale può anche dichiarare subito aperta la procedura con decreto motivato (es. fuga del debitore) e poi convocare d’urgenza le parti.

Apertura della liquidazione giudiziale

All’udienza fissata, il Collegio ascolta le parti. Il debitore ha il diritto di esporre le proprie difese: può contestare lo stato di insolvenza oppure chiedere un termine per presentare un concordato preventivo. I creditori istanti o il PM illustrano le ragioni della richiesta. Possono essere escussi eventuali testi o prodotti documenti. Terminata l’istruttoria, il Tribunale può:

  • respingere l’istanza se non ritiene provati i presupposti (ad esempio se il debitore non è insolvente, o se è un piccolo imprenditore non fallibile). Il rigetto avviene con decreto motivato, reclamabile in Corte d’Appello dal ricorrente insoddisfatto entro 30 giorni;
  • accogliere l’istanza e dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale. Ciò avviene mediante sentenza emessa dal Tribunale collegiale (nel seguito spesso chiamata sentenza dichiarativa). La sentenza è immediatamente esecutiva e segna l’inizio ufficiale della procedura.

La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è un provvedimento chiave e deve contenere una serie di disposizioni ai sensi dell’art. 49 CCII:

  • accertamento dei presupposti: il Tribunale afferma di aver accertato lo stato d’insolvenza e la soggezione del debitore (non piccola impresa), richiamando l’art. 121 CCII;
  • nomina degli organi della procedura: sono nominati
    • il Giudice Delegato (GD), un magistrato del tribunale incaricato di sovrintendere e controllare la procedura;
    • il Curatore della liquidazione giudiziale, ossia il professionista (di norma un commercialista o avvocato esperto in procedure concorsuali) che amministrerà il patrimonio del debitore e condurrà le operazioni di liquidazione. È possibile nominare più curatori o coadiutori per compiti specifici se utile (es. un esperto informatico per gestire vendite telematiche). La nomina del curatore avviene in base alle liste di candidati tenute dall’Ordine professionale e valutando indipendenza e competenze; il curatore dovrà poi accettare la nomina;
  • ordini al debitore: la sentenza ordina al debitore di depositare entro 3 giorni in cancelleria i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale se disponibili, nonché l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi indirizzi PEC (se non aveva già fornito tutto nella fase pre-udienza). Questo per consentire al curatore di avere subito la documentazione essenziale;
  • fissazione dell’udienza di verifica del passivo: il tribunale stabilisce luogo, giorno e ora dell’udienza in cui si esaminerà lo stato passivo (cioè le domande dei creditori), entro un termine perentorio di 120 giorni dal deposito della sentenza. In caso di particolare complessità della procedura, il termine può essere di 150 giorni. (Questa dilazione è prevista per situazioni con moltissimi creditori o attività estere, ecc.) ;
  • termine per le domande dei creditori: sono assegnati ai creditori (e ai terzi titolari di diritti su beni del debitore) i termini perentori per presentare le domande di insinuazione al passivo. Il CCII prevede che tale termine scada almeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica. Dunque, ad esempio, se l’udienza è fissata al 120° giorno, i creditori avranno fino al 90° giorno per presentare le istanze di ammissione. Nella sentenza in genere si indica direttamente la data limite;
  • autorizzazioni al curatore per accesso a banche dati: la sentenza può contenere l’autorizzazione immediata al curatore ad accedere a varie banche dati (Agenzia Entrate, registro atti immobiliari, elenco clienti/fornitori) per reperire informazioni sui rapporti finanziari e commerciali del debitore. Queste autorizzazioni, previste dall’art. 49, comma 3, lett. f), CCII, consentono al curatore di acquisire rapidamente dati su conti correnti, atti di proprietà, fatturati, ecc., agevolando la ricostruzione del patrimonio;
  • comunicazioni e pubblicità: il giudice ordina le forme di pubblicità della sentenza: l’immediata comunicazione al debitore e al curatore nominato, il deposito e la pubblicazione nel Registro delle imprese (la pubblicazione produce effetti verso i terzi), nonché la notifica via PEC a tutti i creditori noti;
  • clausola sulle piccole insolvenze: infine, la sentenza deve dare atto, se del caso, che non si procede alla liquidazione giudiziale qualora i debiti scaduti risultino sotto i 30.000 euro.

Emissione sentenza

La sentenza dichiarativa viene emessa subito dopo l’udienza o comunque nel più breve tempo possibile, data l’urgenza che caratterizza queste situazioni. Va ricordato che contro la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (o contro il decreto di rigetto) è ammesso reclamo da proporre alla Corte d’Appello competente entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il reclamo (art. 51 CCII) è il mezzo di impugnazione analogo all’appello avverso la sentenza dichiarativa: può proporlo il debitore (se contesta l’insolvenza o la non fallibilità), oppure il creditore istante se la domanda è stata rigettata, o altri creditori/PM se hanno interesse. La Corte d’Appello decide in camera di consiglio confermando o revocando la liquidazione giudiziale. Ulteriormente, contro la decisione d’appello è ammesso ricorso per Cassazione.

La sentenza di apertura produce effetti immediati sul patrimonio e sull’attività del debitore, che analizzeremo in un prossimo commento.

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 16 marzo 1942, n. 267, art. 15;
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 39414954121367.

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