COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 15 OTTOBRE 2025
La restituzione dell’IVA non dovuta (art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972) è ammessa per tutelare la neutralità dell’imposta quando il cedente/prestatore, dopo aver restituito al cliente l’IVA addebitata per errore, chiede all’Erario il rimborso della stessa. Con la Risoluzione n. 50/2025 (ripubblicata il 7 ottobre 2025), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rimborso è escluso solo se il versamento è avvenuto “in un contesto di frode fiscale”. Non ogni riqualificazione contrattuale, dunque, preclude automaticamente il 30-ter: l’ostacolo scatta solo in presenza di frode. Chiarimenti coerenti con la Risposta a interpello n. 66/2024.
Il perimetro dell’art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972
- Comma 1: il soggetto passivo può presentare domanda di restituzione dell’IVA non dovuta entro 2 anni dal versamento o dal successivo verificarsi del presupposto di rimborso.
- Comma 2: se l’Agenzia accerta in via definitiva l’applicazione di IVA non dovuta su una cessione/prestazione, la domanda di rimborso è presentabile dal cedente/prestatore entro 2 anni dall’avvenuta restituzione al cliente dell’importo addebitato in rivalsa.
- Comma 3: niente rimborso se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.
La logica è garantire la neutralità: il cliente (se ha detratto) restituisce l’IVA all’Erario a seguito dell’accertamento; il fornitore, dopo aver rimborsato il cliente, ottiene a sua volta la restituzione dall’Erario.
La precisazione della Risoluzione n. 50/2025 (testo ripubblicato il 7 ottobre 2025)
Il documento esamina il caso in cui un rapporto contrattuale (es. appalto di servizi) sia riqualificato come somministrazione di lavoro, con recupero dell’IVA inizialmente esposta.
- Nella versione aggiornata, l’Agenzia chiarisce che il diniego del rimborso opera solo “in un contesto di frode”.
- Se la riqualificazione avviene senza elementi di frode, il 30-ter resta applicabile, ricorrendo le condizioni dei commi 1 e 2 (restituzione al cliente e termini).
Questa chiosa evita letture “automatiche” per cui qualsiasi riqualificazione precluda il rimborso.
Continuità con la prassi: Risposta a interpello n. 66/2024
Nel caso di servizi di logistica/facchinaggio poi riqualificati dall’Ufficio come somministrazione di lavoro, l’Agenzia ha negato il rimborso al committente (non legittimato), precisando che l’istanza spetta al prestatore (art. 30-ter, comma 2).
Nessun automatismo fraudolento è stato collegato alla riqualificazione: l’ostacolo del comma 3 sorge solo se sussiste frode fiscale.
Il caso affrontato nell’Interpello n. 66/2024
Una società (Alfa) ha ricevuto servizi fatturati con IVA da una cooperativa (Beta); l’Agenzia ha poi riqualificato il rapporto da appalto a somministrazione di lavoro, rendendo l’IVA indetraibile. Alfa ha versato quanto dovuto aderendo alla “tregua fiscale” e chiede rimborso diretto all’Erario ex art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972 perché Beta è in procedura concorsuale e non emetterà note di variazione.
L’Agenzia chiarisce che il rimborso ex art. 30-ter può chiederlo solo il cedente/prestatore (Beta), dopo aver restituito l’IVA al cliente, entro 2 anni (comma 2).
Il committente/cessionario (Alfa) non è legittimato a chiedere il rimborso all’Erario; può solo agire civilmente contro il prestatore (anche insinuandosi al passivo).
Orientamento confermato da Cass. n. 14838/2023 e CGUE Reemtsma (C-35/05). L’Agenzia non entra nel merito della spettanza del credito IVA, né della definitività degli atti.
Operatività: come muoversi in pratica
- Verificare la sussistenza o meno di frode: in sua assenza, il 30-ter è percorribile.
- Restituire l’IVA al cliente (se addebitata in rivalsa) e documentare adeguatamente la restituzione.
- Istanza del fornitore entro 2 anni:
- Allineare le posizioni: il cliente che abbia detratto deve restituire l’IVA all’Erario in esito all’accertamento.
- Conservare tutta la documentazione (accertamento, note di variazione, quietanze).
Cosa non consente il rimborso
- Presenza di un “contesto di frode fiscale” (art. 30-ter, comma 3; Ris. n. 50/2025, testo ripubblicato).
- Richiesta del committente/cessionario al posto del fornitore (salvo distinti presupposti extra art. 30-ter).
- Mancata restituzione al cliente dell’IVA indebitamente addebitata (condizione espressa dal comma 2).
Tabella riepilogativa
| Tema | Regola/Esito |
| Titolo giuridico | Art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972 (introdotto da Legge n. 167/2017) |
| Soggetto legittimato | Cedente/Prestatore (non il committente/cessionario) |
| Condizione chiave | Restituzione al cliente dell’IVA di rivalsa indebitamente addebitata |
| Termini | 2 anni dal versamento o dal presupposto (comma 1); 2 anni dalla restituzione al cliente in caso di accertamento definitivo (comma 2) |
| Esclusione | Contesto di frode fiscale (comma 3; Ris. n. 50/2025 ripubblicata il 7 ottobre 2025) |
| Riqualificazione contrattuale | Non preclude di per sé il 30-ter; rileva la frode, non la sola riqualificazione |
| Prassi coerente | Interpello n. 66/2024: il rimborso lo chiede il prestatore; riqualificazione ≠ frode automatica |
| Finalità | Neutralità IVA: allineamento posizioni fornitore/cliente/Erario |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 30-ter;
- Agenzia delle Entrate, Ris. 3 ottobre 2025, n. 50/E (ripubblicata il 7 ottobre 2025 con l’inciso “in un contesto di frode”);
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 11 marzo 2024, n. 66.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.