COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 17 OTTOBRE 2025
La società è tenuta al versamento dei contributi ed è ininfluente la circostanza che l’indennità sostitutiva del preavviso non sia stata corrisposta “in forza di accordi transattivi tra lavoratore e datore, inopponibili all’INPS, in quanto non afferenti al rapporto contributivo presidiato dal D.L. n. 338/1989, art.1Così la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 24416 del 2 settembre 2025 .
Premessa
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 24416 del 2 settembre 2025 , ha accolto il ricorso nell’INPS nei confronti di una società in merito al versamento dei contributi nell’ipotesi che il contribuente rinunci all’indennità sostitutiva del preavviso.
Il contenzioso del lavoro
La Corte di Appello con sentenza del giugno 2019 ha accolto il ricorso di una SRL in liquidazione riformulando la sentenza del Tribunale; i giudici del merito di secondo grado hanno dichiarato l’insussistenza dell’obbligo contributivo della società appellante riguardo all’indennità sostitutiva del preavviso, non corrisposta a tredici lavoratori licenziati.
La Corte territoriale ha rilevato che presupposto dell’obbligazione contributiva “è la corresponsione di una somma previdenzialmente imponibile o la sua debenza“. Con riferimento all’indennità sostitutiva del preavviso, nessuna debenza si ravvisa, in quanto i lavoratori hanno rinunciato a tale emolumento.
L’INPS avverso la sentenza sfavorevole, è ricorsa in Cassazione.
In particolare l’INPS denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 12, della Legge 30 aprile 1969, n. 153 e ss.mm.ii. e dell’art. 2118 cod. civ..; in particolare l’istituto lamenta che la Corte territoriale abbia escluso l’obbligo del datore di lavoro di versare all’INPS la contribuzione sull’indennità sostitutiva di mancato preavviso, solo perché a tale indennità i lavoratori hanno rinunciato, con atto inopponibile all’Istituto e inidoneo a influire sull’autonomo rapporto contributivo tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale, in virtù della cogenza e dell’inderogabilità del principio del “minimale contributivo”.
L’indennità sostitutiva di mancato preavviso: cenni
L’indennità sostitutiva di mancato preavviso è un importante strumento a tutela del lavoratore, che viene però regolato da precise disposizioni normative e negoziali.
La normativa di riferimento è contenuta nel:
- Codice CivileCodice civile italiano, art. 2118, che regola i termini di cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- D.P.R. 917/1986D.P.R. n. 917/1986, in particolare art. 17, che riguarda la tassazione delle indennità legate alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità sostitutiva di mancato preavviso è una somma di denaro corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore nel caso in cui il rapporto di lavoro venga interrotto senza il rispetto del termine di preavviso previsto per il licenziamento o le dimissioni. Questo istituto ha lo scopo di compensare in parte il lavoratore per la perdita improvvisa del posto di lavoro, fornendo un sostegno economico immediato.
L’indennità sostitutiva di mancato preavviso si applica sia ai contratti a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato.
Tale compensazione è dovuta quando una delle parti, datore o lavoratore, non rispetta il termine minimo di preavviso, conforme ai contratti collettivi di lavoro o a eventuali patti individuali stabiliti nel contratto di lavoro.
In pratica, l’indennità è pari alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore durante il periodo di preavviso non rispettato.
Irrilevante il fatto che l’indennità sostitutiva del preavviso non sia stata corrisposta in forza di accordi transattivi tra lavoratore e datore
Osservano i giudici di legittimità che la giurisprudenza della Cassazione è costante nell’affermare che, sull’obbligazione contributiva, in quanto obbligazione pubblicistica di fonte legale, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in modo diverso l’obbligazione retributiva (cfr. Cass., sez. lav., 13 maggio 2021, n. 12932).
Da tali premesse deriva che l’indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all’obbligo contributivo “nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell’ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata” (cfr. Cass., sez. lav., 23 luglio 2024, n. 20432).
La Cassazione ha anche puntualizzato che “La regola del minimale contributivo, posta dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi. La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore. Sono dunque irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o pagamento della retribuzione in misura inferiore a quella dovuta per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione” (cfr. Cass., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8913).
Per la Cassazione è ininfluente la circostanza che l’indennità sostitutiva del preavviso non sia stata corrisposta “in forza di accordi transattivi tra lavoratore e datore, inopponibili all’Inps, in quanto non afferenti al rapporto contributivo presidiato dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1” (cfr. Cass., sez. lav., 21 marzo 2023, n. 8117).
Per i giudici di legittimità la sentenza d’appello si è discostata da tali princìpi; la Cassazione ha ribadito a più riprese che le argomentazioni prospettate dalla società opponente non valgono a confutare, propugnando una interpretazione riduttiva dell’autonomia e dell’indisponibilità dell’obbligo di versare la contribuzione dovuta.
La Cassazione, in conclusione, decide di rinviare la causa alla Corte d’Appello che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della vicenda controversa in conformità ai princìpi di diritto ribaditi nell’Ordinanza in commento.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2118
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17
- Corte di Cassazione, Ordinanza 2 settembre 2025, n. 24416
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