CIRCOLARE TUTTOQUESITI
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 17 OTTOBRE 2025
L’annuale dichiarazione dei sostituti d’imposta, meglio conosciuta come modello 770, deve essere compilata dai soggetti interessati, comprese le Amministrazioni dello Stato, al fine di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, e il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Anche nella sua versione 2025, l’adempimento, i cui termini di presentazione restano fissi anche per quest’anno al 31 ottobre, presenta alcune novità.
A seguito del recente webinar sul tema, di seguito le risposte ad alcuni dei dubbi sollevati dai partecipanti quanto alla predisposizione del modello 770/2025.
Quesito n. 1 – Codice ATECO 2025
Domanda
Nel frontespizio viene indicato il codice ATECO aggiornato in base alla nuova classificazione in vigore dal 2025, la dichiarazione può essere trasmessa anche se in Agenzia delle Entrate non è stata fatta la variazione?
Risposta
Si considerano valide le variazioni comunicate nei 60 giorni precedenti l’invio del dichiarativo. Se la modifica deve ancora essere effettuata, non si potrà censire il nuovo codice ATECO.
Quesito n. 2 – Pignoramenti e quadro SY
Domanda
In caso di pignoramento del quinto dello stipendio da parte di una finanziaria o banca non si applica la ritenuta, quindi, non c’è necessità di compilazione SY? Si potrebbe sviluppare qualche esempio pratico di compilazione SY?
Risposta
Il quadro SY del modello 770/2025, parimenti alla dichiarazione dello scorso anno, contiene i dati relativi a:
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, ex art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cfr. modifiche ex art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102);
- ritenute operate ex art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.
Nell’ipotesi di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito.
In tal caso non dovrà essere riportato nel presente prospetto alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all’interno della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente assimilati intestati al coniuge nella quale si dovrà riportare nel campo 8 della parte A il codice Z2.
Nel caso di pignoramento del quinto con creditore pignoratizio persona giuridica (come nel caso di banche o altri istituti di credito, in presenza di apposito atto del tribunale) andrà compilato il quadro SY del modello 770/2025.
Esemplificando:
Si supponga un creditore pignoratizio (ad esempio, società finanziaria Alba s.p.a.), a seguito di mancato pagamento di 2.000 euro per prestito finanziario, pignora lo stipendio di un lavoratore dipendente, intimando al datore di lavoro la corresponsione a suo favore delle somme:
- codice fiscale lavoratore: AAABBB11C22D333E;
- codice fiscale creditore pignoratizio: 09876543211;
- somme erogate: 4.000 euro;
- ritenuta d’acconto effettuata: zero.
Il datore di lavoro compilerà la sezione II del quadro SY come segue:
Quesito n. 3 – Versamento cumulativo tributo 1040
Domanda
Una ritenuta cod. 1040, di importo inferiore a 100 euro e riferita al mese di maggio 2024, è stata cumulata con altra ritenuta e versata il 16 settembre. Nel modello F24 sono stati indicati, separatamente, in due righi, gli esatti periodi di riferimento. Questo versamento posticipato deve essere segnalato nel quadro ST (o altrove) del modello 770? Come?
Risposta
Il D.Lgs. n. 1/2024 (Decreto legislativo “Semplificazioni”) all’art. 9, comma 4, stabilisce che, con riferimento alle ritenute alla fonte relative alle seguenti categorie reddituali:
- redditi di lavoro autonomo / altri redditi di cui all’art. 25 D.P.R. n. 600/1973;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione/agenzia/mediazione/rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari di cui all’art. 25-bis D.P.R. n. 600/1973;
di importo non superiore a 100 euro, possono essere versate:
- insieme a quelle relative al mese successivo;
- comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno nel caso in cui l’importo complessivo delle ritenute effettuate nei diversi mesi non superi mai il limite stabilito dalla norma.
La circolare n. 9/E/2024 ha precisato che lo slittamento dei versamenti al 16 dicembre, se di importo non superiore al limite fissato di 100 euro, riguarda soltanto le ritenute operate dai sostituti d’imposta sui compensi corrisposti dal mese di gennaio al mese di ottobre dello stesso anno.
Le ritenute operate nei mesi di novembre e dicembre dovranno essere versate nei termini ordinari rispettivamente del 16 dicembre (eventualmente assieme alle ritenute sottosoglia dei mesi precedenti) e 16 gennaio.
La compilazione del modello F24
Per consentire il corretto abbinamento dei versamenti in sede di controllo automatizzato del modello 770 ed al fine di evitare l’emissione di comunicazioni di irregolarità, nella colonna “rateazione/regione/prov./mese rif.” del modello F24 – sezione erario occorrerà indicare il mese in cui ciascuna ritenuta è stata operata.
Purtroppo, non sono mai state fornite indicazioni in merito alla successiva esposizione di tali ritenute nel modello 770. Si ritiene, al fine di rendere abbinabili i versamenti di compilare una riga per ogni mese in cui è stata effettuata ogni ritenuta e che riporterà, però, la medesima data di versamento. Questo non dovrebbe esporre a sanzioni poi i versamenti risultano inferiori a 100,00. Eventualmente si potrà dimostrare l’applicazione delle norma attraverso il canale “CIVIS” nel caso di ricezione di avviso bonario.
Quesito n. 4 – Esposizione di sindaci nel frontespizio
Domanda
Nell’azienda vi è un sindaco, va inserito il codice 4?
Risposta
Sì, nella sezione “Firma della dichiarazione” del frontespizio, andrà indicato il codice 4 in presenza di collegio sindacale.
Per ciascun membro del collegio va indicato il codice 4, il codice fiscale e apposta la firma.
Quesito n. 5 – Dichiarazione integrativa 770
Domanda
Volevo capire come gestire delle dichiarazioni integrative fatte nel 2024 per 770/2021-2022-2023 in relazione a crediti. In realtà il credito era stato utilizzato nel corso di questi anni ma esposto male nel quadro SX di ogni dichiarazione. Devo riportare integrativo o solo se mi generava un maggior credito che avrei potuto utilizzare una volta inviato il 770 integrativo?
Risposta
Nel caso prospettato, si è operato correttamente. Se, dunque, il quadro SX riportava un credito come residuo che, invece, era già stato utilizzato, era necessario inviare le dichiarazioni integrative dei modelli 770 nei quali il valore era erroneamente evidenziato come ancora da utilizzare.
Non sono necessari ulteriori adempimenti.
Quesito n. 6 – Credito utilizzato rigo SX49, campo 6
Domanda
Nel campo 6 del rigo SX49 bisogna considerare il credito compensato fino al 15 marzo 2025 o alla data di presentazione del modello 770.
Risposta
Nel campo 6 del rigo SX49 va indicato l’ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib. 1701 e 170E) fino al 16 marzo 2025.
Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto.
Quesito n. 7 – Richiesta rimborso credito da SX
Domanda
Quando è possibile richiedere il rimborso del credito indicato nel quadro SX e quali obblighi comporta per il sostituto?
Risposta
Il rimborso dei crediti derivanti dalla dichiarazione 770 ed evidenziati nel rigo SX4, campo 6, può essere richiesto quando l’azienda non ha modo di utilizzare in compensazione tali valori (ad esempio perché cessata ogni attività).
Va ricordato, tuttavia, che il rimborso dei crediti derivanti dal modello 770 non avviene in automatico a seguito della presentazione della dichiarazione, ma presuppone l’attivazione da parte del contribuente mediante apposita istanza all’Ufficio.
Quesito n. 8 – 770/2024 integrativo
Domanda
Su 770/2024 (anno 2023) è stato indicato un versamento in eccesso in ST, codice tributo 1712. Il valore, erroneamente, non è stato riportato in SX1, campo 2, come versamento in eccesso. Bisogna procedere con il 770/2024 integrativo oggi indicando il versamento in eccesso in SX4, punto 4, crediti risultanti della presente dichiarazione in modo da poterlo riportare nel 770/2025? Ci sono sanzioni per questo 770 integrativo?
Risposta
La dichiarazione integrativa presuppone l’invio di un nuovo dichiarativo, presentato successivamente alla scadenza dei termini di presentazione e riferita ad una precedente validamente completata. Sono ricomprese anche le dichiarazioni pervenute entro 90 giorni dal termine di scadenza.
Nel caso di specie, dunque, potrà essere inviata la dichiarazione integrativa.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Provv. 26 febbraio 2024, n. 61647.
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