4° Contenuto riservato: Flussi di ingresso 2026-2028: pubblicata la circolare interministeriale

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 20 OTTOBRE 2025

Con Circolare Interministeriale 16 ottobre 2025, n. 8047, vengono fornite indicazioni in merito alle quote di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028, stanziate con D.P.C.M. 2 ottobre 2025.

La Circolare n. 8047/2025 illustra anche le procedure e requisiti necessari per l’ingresso regolare di lavoratori extracomunitari e le modalità di presentazione delle istanze, anche alla luce delle recenti novità in materia introdotte dal D.L. 3 ottobre 2025, n. 146.

Le quote di ingresso Ingressi complessivi
 
2026
2027
2028
Lavoro subordinato
76.200
76.200
76.200
Lavoro autonomo
650
650
650
Lavoro stagionale
88.000
89.000
90.000
TOTALE
164.850
165.850
166.850
Procedure e requisitiDatori di lavoro che possono presentare istanza di nulla osta
Le istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) possono essere presentate per le attività economiche (identificate con codice ATECO) che rientrano nei settori previsti dal D.P.C.M., fatto salvo quanto contemplato per il settore dell’assistenza familiare.
I settori produttivi e i relativi codici ATECO dovranno essere indicati nella domanda nell’ambito della sezione dedicata al contratto.
Per tutti i settori è ammessa la trasmissione dell’istanza di nulla osta al lavoro anche da parte delle Agenzie di somministrazione.
Verifica preventiva di indisponibilità di lavoratori in Italia
Per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per assistenza familiare, (ad esclusione, dunque, di quelli per lavoro stagionale ai sensi dell’art. 30-quinquies del D.P.R. n. 394/1999), deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale.
La verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego competente, mediante apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro, che va allegata nella sezione di upload della domanda.
Ai sensi dell’art. 22, comma 2-bis del TUI come modificato dal D.L. n. 145/2024 , tale verifica si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero.
Tali giorni si intendono di calendario, comprensivi quindi delle domeniche, delle festività e dei riposi infrasettimanali.
Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta.
Il datore di lavoro si impegna a comunicare:
la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale;
ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale.
Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro (unitamente al precedente allegato, nell’ambito del medesimo campo di upload soprariportato).
Asseverazione
Per tutti i settori è necessario acquisire l’asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.
L’asseverazione è necessaria anche per il settore dell’assistenza familiare.
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d’Intesa di cui all’art. 24-bis, comma 3, del TUI con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024.
Requisiti di reddito
Per tutti i comparti lavorativi diversi dall’assistenza familiare, il reddito imponibile in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a euro 30.000,00 annui.
Assistenza familiare
In merito agli ingressi di lavoratori subordinati per il settore dell’assistenza familiare si ricorda che l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (7.002,97 euro annuali per il 2025).
Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a euro 20.000,00 annui, limite che sale a euro 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi.
Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità).
– Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza.
– In luogo dell’asseverazione, è necessario fornire una certificazione che attesti la patologia/disabilità fornita dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica.
– La limitazione dell’autosufficienza non corrisponde necessariamente al riconoscimento dell’invalidità civile ma può essere semplicemente attestata dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica.
Per il 2026-2028 la quota di ingresso per l’assistenza familiare è riservata ai rapporti di lavoro domestico.
Per le altre assunzioni nel settore della sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati andranno utilizzate le altre quote per ingressi per lavoro subordinato e le richieste di nulla osta andranno presentate tramite il modello B2020.
Conducenti (Settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio)
Per i conducenti del settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini dei Paesi previsti dall’art. 6, comma 2, lett. a) e b) del D.P.C.M..
È necessario, a tal fine, il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base dei vigenti accordi di reciprocità.
I lavoratori che fanno ingresso per attività di “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco” (cod. ATECO H.49.4) autotrasporto merci per conto terzi dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell’elenco dell’art. 6, comma 2, mentre i lavoratori conducenti per attività afferenti al settore “Altri trasporti terrestri di passeggeri” (cod. ATECO2025 H.49.3) dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti delle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, cittadini dei Paesi compresi nello stesso elenco.
Trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, è necessario convertire la patente.
La durata del contratto di lavoro sarà, in questi casi, a tempo determinato della durata massima di un anno.
Ai fini dell’effettivo impiego nell’attività di conducente all’interno del territorio nazionale, le imprese di trasporto dovranno dimostrare che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell’abilitazione.
È possibile per il conducente titolare di patente di guida superiore rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un’impresa stabilita in Italia, acquisire o rinnovare tale qualificazione (CQC) in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno. Pertanto, ai fini dell’ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nulla osta al lavoro non stagionale (Mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta.
Se il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere a tempo indeterminato.
Ai fini della presentazione dell’istanza di nulla osta, l’impresa richiedente deve essere:
iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
per il trasporto merci per conto terzi (settore ATECO H 49.4) iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di appartenenza ed essere in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.
Reddito imprese agricole
Nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
In particolare:
per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere assunto l’ammontare del volume d’affari desumibile dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisiti (con esclusione degli acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo IVA attinenti al settore agricolo);
per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, può essere assunto il reddito imponibile o il fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. Qualora i suddetti imprenditori agricoli svolgano anche altre attività connesse, attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’ affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.
Diritto di precedenza lavoratori stagionali già impiegati in Italia
I lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
In tali casi, nel modulo di domanda nella sezione “richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale”, saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro.
Risulta applicabile la procedura semplificata anche alle Organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che consente la trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.
Modalità di presentazione delle domande e modulisticaÈ irricevibile:
la domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto;
la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato.
Limite domande
I datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028.
Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle Organizzazioni datoriali di categoria, dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979 e dalle Agenzie di somministrazione di lavoro, regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).
Tali previsioni si applicano anche alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale.
Gli operatori che fanno capo alle organizzazioni datoriali o che sono soggetti abilitati e autorizzati a presentare istanze per conto dei datori di lavoro nel Portale ALI sono riconosciuti come tali dal sistema a seguito della c.d. “profilazione”, ossia della preliminare registrazione dei relativi dati identificativi.
Domicilio digitale
Ai fini della presentazione della domanda è necessario disporre di un indirizzo PEC registrato nelle seguenti banche dati:
INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
INAD (per le persone giuridiche non tenute alla già menzionata iscrizione e per le persone fisiche).
L’indirizzo PEC deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI), tramite il sistema informatico in uso.
Precompilazione e modulistica
I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro, nonché i soggetti abilitati e autorizzati, che intendono presentare domande nei click days procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale ALI.
La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025.
Il sistema sarà disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.
I modelli di domanda da utilizzare sono i seguenti:
C-Stag agricolo – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
C-Stag turistico – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
B2020 – Nulla osta/comunicazione13 al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
A-bis in quota – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare.
È prevista – nei modelli di richiesta – l’allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria. La documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa e il documento di asseverazione devono essere firmati digitalmente.
I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati contestualmente all’accesso alla precompilazione.
Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all’indirizzo PEC della società/ente, presente nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel registro delle imprese e dalla banca dati INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel registro delle imprese, un codice di attivazione domanda.
Per i datori di lavoro persona fisica il codice di attivazione domanda sarà inviato all’indirizzo PEC.
Terminata la fase di precompilazione, a seguire, saranno previsti dei giorni di riapertura della stessa sezione del Portale ALI, h 24, dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2025, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione:
di visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità “asincrona” nell’arco di sei giorni dall’inizio dell’accesso alla compilazione della domanda;
di effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante i giorni di click day.
In questo arco temporale, non sarà possibile compilare nuove domande, ma solo apporre eventuali modifiche alle stesse ed effettuare il suddetto necessario salvataggio.
Click day
Le domande precompilate, che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9:00:
del 12 gennaio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo (modello C-stag agricolo);
del 9 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore turistico (modello C-stag turistico);
del 16 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020);
del 18 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell’assistenza familiare (modello A-bis).
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.
IstruttoriaDistribuzione delle quote
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ripartisce le quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale entro 10 giorni dai rispettivi click day sulla base dei dati relativi alle domande presentate.
Contestualmente, le quote vengono assegnate, in modalità informatica, per ambito provinciale.
Trascorsi 50 giorni dalla data di imputazione delle quote, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal D.C.P.M., può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo.
Le domande non entrate in quota entro il 30 giugno 2027 ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviate d’ufficio.
Rilascio del nulla osta
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilasciail nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso previste dal D.C.P.M..
Il rilascio del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale avviene non oltre venti giornidalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso previste dal medesimo D.C.P.M..
Trascorsi i termini procedimentali senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta, verrà rilasciato automaticamente e sarà inviato – in via telematica – al datore di lavoro e alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine dei lavoratori per il rilascio del visto d’ingresso.
Con riferimento alle richieste di nulla osta per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan, dallo Sri Lanka e dal Marocco, Paesi individuati dal Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché, alla preliminare verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24-bis del D.Lgs. n. 286/1998.
Non opera in tale caso il silenzio assenso per l’emanazione automatica del nulla osta, decorsi i termini procedimentali (20 giorni per il lavoro stagionale e 60 giorni per il lavoro subordinato non stagionale) in assenza di pareri.
Conferma della domanda
A seguito degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore e prima del rilascio dello stesso, il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro entro sette giornidalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dei suddetti accertamenti.
Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso agli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI), alla PEC del datore di lavoro e sarà visibile anche nell’area riservata del Portale ALI, attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.
In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nulla osta automaticamente revocato.
In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.
Contratto di soggiorno e assunzioneEntro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale.
Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Tale documento nel medesimo termine di otto giorni deve essere restituito in via telematica, secondo le nuove funzionalità previste nell’ambito del Portale ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno.
Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell’invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno.
Le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti.
Per le ipotesi di assunzione nel settore dell’assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS.
Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo a seguito della sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico.

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