PRIMA LETTURA
DI CARLA DE LUCA | 24 OTTOBRE 2025
La bozza bollinata della Legge di Bilancio 2026, approvata dal Consiglio dei Ministri e pubblicata il 22 ottobre 2025, definisce l’impianto programmatico della politica economico-finanziaria del Governo per il triennio 2026-2028. Il testo, composto da 154 articoli, è stato trasmesso al Senato per l’avvio dell’esame parlamentare (A.S. 1689). Tra i principali nodi ancora da affrontare figura quello relativo all’aumento della cedolare sugli affitti brevi. Nell’ultima versione del Disegno di Legge, infatti, si prevede che l’aliquota della cedolare secca salga al 26% sul primo immobile esclusivamente per i locatori che si avvalgono di intermediari immobiliari o piattaforme telematiche, mentre per gli altri la tassazione resta ferma al 21%.
Vediamo le novità in sintesi:
| Art. | Titolo sintetico | Contenuto dettagliato |
| 1 | Saldo di bilancio e ricorso al mercato | Stabiliti i limiti del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il triennio 2026-2028, secondo la Legge n. 196/2009. |
| 2 | Revisione IRPEF | Seconda aliquota IRPEF ridotta dal 35% al 33% per redditi 28.000-50.000 euro; riduzione delle detrazioni di 440 euro oltre 200.000 euro. |
| 3 | Carta “Dedicata a Te” | Proroga per il 2026-2027 la carta solidale per l’acquisto di generi alimentari, con 500 milioni annui stanziati; mantiene l’erogazione tramite INPS e Comuni. |
| 4 | Rinnovi contrattuali e premi di produttività | Introduce una flat tax del 5% sugli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, riduce all’1% la tassazione sui premi di produttività e applica un’imposta sostitutiva del 15% su straordinari e notturni. |
| 5 | Buoni pasto elettronici | Limite di esenzione aumentato da 8 a 10 euro per i buoni pasto elettronici. Il testo, mantenendo l’impianto della prima bozza, conferma la modifica all’art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR che incrementa la soglia di non imponibilità dei buoni pasto elettronici, che passerebbe dagli attuali 8 euro a 10 euro. Nessuna modifica sarebbe invece prevista per i buoni pasto cartacei, la cui soglia di esenzione rimarrebbe quindi ferma a 4 euro. Resta fermo che l’importo dei buoni pasto che eccede il suddetto limite di esenzione (attualmente 4 o 8 euro) non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione (258,23 euro) prevista dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR per i fringe benefit e, pertanto, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Ne consegue che i buoni pasto non rientrano nella soglia di esenzione “ordinaria”, elevata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a 1.000/2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Pertanto:per i buoni pasto cartacei il limite di esenzione giornaliero resterebbe pari all’importo attuale di 4 euro; per i buoni pasto elettronici il limite di esenzione giornaliero passerebbe dall’attuale 8 euro al maggior importo di 10 euro. Non essendo prevista una specifica decorrenza, le nuove soglie dovrebbero trovare applicazione dal 1° gennaio 2026. Nessuna modifica sarebbe invece prevista nel DdL di Bilancio 2026 in relazione alle altre fattispecie disciplinate dall’art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR. Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, non concorrono quindi a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro (limiteche non viene modificato). Nessun impatto nemmeno sulla disciplina delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro ovvero in mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, che resterebbero escluse dal reddito di lavoro dipendente. |
| 6 | Settore agricolo | Proroga per il 2026 la piena esenzione fino a 10.000 euro per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP, e al 50% fino a 15.000 euro. |
| 7 | Locazioni brevi | Rafforzato il controllo su contratti gestiti tramite intermediari digitali e portali. Cambia la misura che innalzava al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi. L’art. 7 del provvedimento, infatti, mantiene la cedolare al 21% ma solo nel caso in cui “nell’anno di imposta non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. In sostanza non cambia molto considerato che l’aliquota resterà al 26% nel caso di utilizzo delle piattaforme o di agenzie di intermediazione, anche per una sola volta nell’anno. La riduzione al 21%scatterà «a condizione che, in relazione alla predetta unità immobiliare, durante il periodo di imposta, non siano stati conclusi contratti tramite soggetti che gestiscono portali telematici”. |
| 8 | Settore turistico-alberghiero | Conferma per il 2026 il bonus del 15% per straordinari e lavoro nei festivi destinato ai lavoratori del comparto turistico e alberghiero. |
| 9 | Bonus edilizi | Proroga per tutto il 2026 le detrazioni del 36%/50% per ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus, nonché per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. |
| 10 | Quota cinque per mille | Incrementa la soglia del 5×1000, portandola da 525 a circa 610 milioni annui e includendo enti del terzo settore di nuova iscrizione. |
| 11 | Flat tax per nuovi residenti | Aumenta da 200.000 a 300.000 euro la tassa forfetaria sui redditi esteri per chi si trasferisce fiscalmente in Italia. |
| 12 | Regime forfettario | Alza a 35.000 euro la soglia per redditi di lavoro dipendente compatibili col regime forfetario, agevolando freelance e piccoli imprenditori. |
| 13 | Criptovalute e moneta elettronica | Istituisce nuove regole di monitoraggio e distingue i token stabili in euro dalle criptovalute speculative. La disposizione prevede che l’incremento dal 26% al 33% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività, previsto, a decorrere dal 2026, non si applichi alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’art. 3, par. 1, n. 7), del Reg. UE n. 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Si precisa, in proposito, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. |
| 14 | Assegnazione agevolata beni ai soci | Reintroduce l’assegnazione e l’estromissione agevolata dei beni immobili e mobili registrati con imposta sostitutiva ridotta e versamento in due rate. |
| 15 | Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali | La previsione di cui al comma 1, sostituendo il comma 4 dell’art. 86 del TUIR, modifica la tassazione delle plusvalenze nell’ambito della disciplina del reddito di impresa. In conseguenza delle modifiche, l’opzione per la tassazione frazionata in cinque esercizi resta possibile solo per le plusvalenze derivanti da cessione di aziende o rami di azienda detenuti da almeno tre anni (due anni per le società sportive professionistiche). Le plusvalenze relative a beni diversi da quelli al cui commercio è diretta l’attività d’impresa detenuti da almeno cinque anni e ai beni iscritti come immobilizzazioni finanziarie iscritti negli ultimi cinque esercizi saranno tassate in tre quote, mentre tutte le altre saranno tassate nell’anno di realizzazione. Le relative opzioni devono essere esercitate nella dichiarazione dei redditi, e, in mancanza, la plusvalenza si intende imputata interamente all’annualità di realizzo. Il comma 2 specifica che la disciplina prevista al comma 1 si applica alle plusvalenze realizzate a partire dall’anno imposta 2026, e che nella determinazione dell’acconto dovuto per l’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2025 si tiene conto dell’imposta che si sarebbe determinata considerando la vigenza delle nuove disposizioni. |
| 16 | Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta | La disposizione riapre i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve per il 2025, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali o maggiorazioni, con aliquota del 10%, da versare in quattro rate annuali. Il comma 2 richiama l’applicabilità delle disposizioni del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2025, di attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192. |
| 17 | Dividendi infra-UE e IRAP | Dividendi intra-UE esclusi per il 95% dal calcolo della base imponibile IRAP. Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce una profonda revisione del regime fiscale dei dividendi societari, modificando un sistema sostanzialmente invariato dal 2004. Attualmente, l’art. 89, comma 2, del TUIR consente alle società di escludere dal reddito imponibile il 95% dei dividendi percepiti, rendendo quindi imponibile solo il 5%. Con la nuova disciplina, tale agevolazione sarà limitata alle partecipazioni dirette o indirette almeno pari al 10% del capitale della società che distribuisce gli utili; in tutti gli altri casi, i dividendi diventeranno interamente imponibili. L’obiettivo dichiarato è quello di concentrare il regime di favore su partecipazioni qualificate, ossia su soci effettivamente coinvolti nella gestione o nel controllo delle società partecipate. Le partecipazioni “sotto soglia”, comprese quelle detenute da holding leggere o fondi, saranno quindi tassate ordinariamente con l’aliquota IRES del 24%, contro l’imposizione effettiva di circa l’1,2% garantita dalle regole attuali. Le modifiche riguardano anche l’art. 59 del TUIR, che comporterà la piena imponibilità dei dividendi per le società di persone in assenza della soglia minima del 10%. Restano invece inalterate le regole per le persone fisiche. La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata al 1° gennaio 2026, con riferimento non alla data di pagamento ma a quella della delibera di distribuzione degli utili, analogamente al precedente regime transitorio introdotto nel 2017 per le persone fisiche. |
| 18 | Dividendi | Le disposizioni intervengono a modificare il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, disciplinato negli artt. 59 e 89 del TUIR, limitando l’accesso al regime della c.d. esclusione, previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia tassazione, ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10%. Il comma 2 specifica che la nuova disciplina si applica alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Ai sensi del comma 3, dette disposizioni operano già ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. |
| 19 | Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese | L’art. 106, comma 3, del TUIR prevede che gli intermediari finanziari possono dedurre le svalutazioni e le perdite su crediti nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio in applicazione di quanto previsto dall’IFRS 9 e dall’art. 7 del D.M. 10 gennaio 2018 di coordinamento con le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP. Il modello delle perdite attese di cui all’IFRS 9 (c.d. Expected loss model o ECL) prevede che un credito, o in generale un’attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato, sia valorizzato in bilancio al netto del rischio di perdita atteso, a prescindere dal fatto che tali circostanze di rischio si siano già concretizzate o si concretizzeranno in futuro. La rilevazione delle perdite attese sui crediti appartenenti ai cc.dd. stage 1 e 2, fondata solo su elementi di natura statistica, determina, per gli enti finanziari, l’immediata deduzione di oneri futuri. La proposta intende introdurre, per il periodo 2026-2029, una restrizione alla deduzione delle svalutazioni derivanti dall’applicazione del c.d. metodo delle perdite attese in base alla quale la stessa è consentita in cinque quote costanti, a partire dall’esercizio in cui la svalutazione è iscritta a conto economico. Al fine di annullare i riflessi sulla disciplina della conversione in crediti d’imposta delle DTA si prevede il divieto di conversione di quelle iscritte. |
| 20 | Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva | Con l’art. 26 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, conv., con modif., dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, “a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie”, è stata introdotta nell’ordinamento nazionale (tenuto conto delle osservazioni esposte dalla BCE) un’imposta straordinaria, per l’anno 2023, calcolata sull’incremento del margine d’interesse rispetto all’esercizio precedente, gravante sui soggetti di cui all’art. 1 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (di seguito, “TUB”). La citata disposizione di cui all’art. 26 del D.L. n. 104/2023 prescrive che il contributo straordinario sia determinato applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. |
| 21 | Aumento IRAP banche e assicurazioni | Aumenta di due punti l’aliquota IRAP per banche e assicurazioni (fino al 7,9%) per il triennio 2026-2028. |
| 22 | Trasparenza e bilanci pubblici | Rafforza i requisiti di certificazione e pubblicazione dei bilanci di partecipate e fondazioni. |
| 23 | Definizione agevolata cartelle | La disposizione consente ai debitori di definire in modo agevolato i carichi residui affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, pagando solo il capitale e le spese esecutive. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035, con tasso d’interesse al 4%. L’agente della riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2026 l’ammontare dovuto e il piano rateale. Non saranno ammesse nuove rateizzazioni per i debiti inclusi nella definizione, che diverrà inefficace in caso di mancato versamento anche di due rate non consecutive. Sono compresi anche i debiti da sanzioni stradali senza pagamento di interessi o aggio. La norma estende l’applicazione anche ai debiti già inclusi in precedenti “rottamazioni” o “saldo e stralcio” risultati inefficaci, ma non a quelli regolarmente versati della “rottamazione-quater”. L’obiettivo è consentire una sanatoria unica e definitiva per i carichi fiscali e contributivi pendenti. |
| 24 | Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali | L’articolo introduce per Regioni e enti locali la facoltà di disciplinare, con autonomia normativa, nuove forme di definizione agevolata dei tributi locali (ad esempio IMU, TARI, multe stradali). Gli enti potranno ridurre o eliminare sanzioni e interessi per i contribuenti che si mettono in regola entro termini fissati localmente, non inferiori a sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento. La misura potrà applicarsi anche a debiti oggetto di accertamenti in corso o di contenzioso tributario. In coerenza con le iniziative statali, le Regioni e i Comuni potranno introdurre misure analoghe anche se la riscossione è affidata a concessionari privati. Restano invece escluse l’IRAP, le addizionali e le compartecipazioni ai tributi statali. Le leggi e i regolamenti locali dovranno riferirsi a periodi limitati, prevedere strumenti di pagamento digitali e rispettare gli equilibri di bilancio. La finalità è favorire il recupero dei crediti difficili e ridurre il contenzioso con i contribuenti, senza generare effetti negativi di finanza pubblica. |
| 25 | Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto | La norma introduce misure per contrastare l’evasione IVA, prevedendo la liquidazione automatizzata delle imposte dovute dai contribuenti che non presentano la dichiarazione. Si stima un maggior gettito di 0,646 miliardi di euro derivante dal versamento spontaneo entro 60 giorni, più ulteriori 1,27 miliardi da riscossione coattiva rateizzata. |
| 26 | Misure di contrasto alle indebite compensazioni | La disposizione mira a prevenire l’uso fraudolento di crediti d’imposta, bloccando ex ante le compensazioni in caso di crediti inesistenti. L’intervento riguarda principalmente crediti a rischio derivanti da agevolazioni fiscali e versamenti contributivi. La disposizione di cui al comma 2 interviene in materia di inibizione delle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione o piano di rateazione. In particolare, la disposizione normativa pone un limite alla possibilità di utilizzare l’istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 50 mila euro. La possibilità di procedere alla compensazione dei crediti è ristabilita con il pagamento dei debiti. |
| 27 | Scambio dati fiscali e pignoramenti presso terzi | Rafforzato sistema informativo tra Agenzia Entrate e Riscossione. Viene introdotta una misura volta a rendere più efficiente la riscossione coattiva mediante un maggiore utilizzo dei dati delle fatture elettroniche. La norma autorizza l’Agenzia delle Entrate a trasmettere all’AdER le informazioni relative alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati, nei confronti di uno stesso soggetto, nei sei mesi precedenti al momento in cui i dati vengono messi a disposizione. Questa estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle Entrate – già disciplinata dall’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 – consentirà all’AdER di identificare più rapidamente i crediti pignorabili e di avviare procedure esecutive presso terzi basate sull’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. Tale disposizione permette all’agente della riscossione di ordinare al cliente del debitore di versare direttamente le somme dovute fino a copertura del debito, con specifiche scadenze (60 giorni per crediti maturati, 15 giorni per fitti scaduti, ecc.). La procedura non sarà immediata: servirà un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge. Secondo la relazione illustrativa, il sistema entrerà a pieno regime dal 2027, e dovrebbe permettere un raddoppio dell’efficacia dei pignoramenti presso terzi, con tassi stimati di successo intorno al 40% e un incremento medio degli importi riscossi. |
| 31 | Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie | Per i soggetti IAS/IFRS adopter la rilevazione di rettifiche da valutazione sui titoli obbligazionari è deducibile ai fini fiscali nella misura in cui è imputata al conto economico. Diversamente per i soggetti OIC le svalutazioni sono deducibili nei limiti dei valori medi di quotazione di tali titoli (c.d. floor fiscale).L’intervento è finalizzato a eliminare le disposizioni speciali per i soggetti IAS/IFRS prevedendo un floor unico per tutte le imprese determinato sulla base dell’andamento del MOT negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Coerentemente, le rivalutazioni sono tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi d’imposta precedenti. Resta ferma, invece la rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalità di trading, in ragione dell’indice di rigiro di tali titoli. |
| 32 | Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa | La disposizione introduce, in via sperimentale per il 2026, istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi, le seguenti disposizioni: il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (comma 1, lettera a); la deduzione degli oneri connessi a piani di stock option (comma 1, lettera b); e la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (comma 1, lettera c). Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), sono finalizzate a equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale dell’acquisto e successiva vendita delle azioni proprie a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi iscritte nell’attivo circolante, poiché il valore generato dall’acquisto e rivendita di azioni proprie, non sembra rappresentare tratti differenti da quello di un’attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (c.d.capitale flottante). La disposizione, conseguentemente, in deroga all’art. 83 del TUIR, include espressamente tra i ricavi (di cui all’art. 85 del TUIR) il margine realizzato dalle imprese a seguito di operazioni di cessione delle azioni proprie o quote proprie. Non viene fatta alcuna differenza in relazione alla funzione dell’acquisto delle azioni proprie; pertanto, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, ai fini IRES, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole. Peraltro, la disciplina trova applicazione anche alle cessioni di azioni proprie effettuate a norma degli artt. 2357, comma 4, 2357-bis, comma 2, e 2359-ter, c.c. e a norma dell’art. 121 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Da ultimo, si introduce una presunzione ai fini della determinazione del costo delle azioni proprie o quote proprie, in considerazione dell’assenza in bilancio della rilevazione con la tecnica del magazzino delle stesse. L’ultimo periodo della norma citata, infatti, dispone che “si presumono prioritariamente cedute le proprie azioni o quote acquistate per ultime”. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzate ad estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (c.d. stock option o stock grant equity settled), come previsto dal vigente art. 95, comma 6-bis, del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per il 2025), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (c.d. stockoption o stockgrantcashsettled). Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) razionalizzano le regole di deduzione dell’avviamento e delle altre attività immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS. In particolare, gli IAS/IFRS non consentono l’ammortamento dell’avviamento, a differenza di quanto avviene per i soggetti OIC adopter. Sulla base dei principi contabili internazionali, infatti, il valore dell’avviamento può essere sottoposto esclusivamente a svalutazione nell’ipotesi in cui l’impairmenttest, volto a determinare se vi siano perdite di valore rispetto a quanto iscritto in bilancio, dia esito negativo. Ai sensi dell’art. 103 del TUIR, nella sua attuale formulazione, per “garantire” ai soggetti IAS/IFRS il “medesimo” trattamento dei soggetti OIC, la deduzione dell’avviamento è consentita in diciottesimi, prescindendo dall’imputazione contabile a conto economico della svalutazione. L’intervento è finalizzato a valorizzare, ai fini IRES, il trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS, evitando che nei periodi d’imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico detti soggetti possano operare deduzioni extracontabili, ma consentendo la deduzione fiscale delle quote pari a 1/18 del costo dell’avviamento, a partire dal periodo d’imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione dell’avviamento stesso, fino a concorrenza dell’importo della svalutazione. Si precisa che la disposizione non ha effetti sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio (stock di avviamento). |
| 33 | Limiti alla deducibilità degli interessi passivi | La disposizione prevede, al comma 1, a partire dall’anno di imposta 2026, la riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 100%vigente al 96% per il 2026, al 97% per il 2027, al 98% per il 2028 e al 99% per il 2029 e al comma 2 conferma, anche in tal caso, le regole di deducibilità degli interessi passiviper i soggetti partecipanti al consolidato di cui all’art. 96, comma 13, secondo periodo del TUIR. Il successivo comma 3 dispone che le suddette riduzioni producono effetti limitatamente nella determinazione del saldo, senza agire sugli acconti. |
| 35 | Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 | La disposizione modifica i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione. |
| 43 | Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento | La norma prevede la deroga all’aumento dei requisiti pensionistici per alcune categorie di lavoratori (es. settori usuranti) e incentiva il posticipo del pensionamentoper i dipendenti che maturano i requisiti entro il 2026, con esclusione fiscale della quota contributiva versata al lavoratore. Si stimano maggiori oneri pensionistici di 1.180 milioni nel 2027 e 395 nel 2028, con effetti fiscali positivi derivanti dalla rinuncia contributiva. |
| 47 | Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza | La disposizione in esame, al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate, introduce le seguenti modifiche: una nuova maggiorazione della scala di equivalenza ai fini ISEE di cui all’allegato 1, del c.d. regolamento ISEE di cui alla lettera a) per i nuclei familiari con due figli pari allo 0,1. Inoltre, innalza le maggiorazioni già previste dalla normativa in caso di nuclei con tre figli elevata da 0,20 a 0,25, quella per i nuclei con quattro figli da 0,35 a 0,45 ed infine quella per i nuclei con almeno cinque figli da 0,5 a 0,55; modifica i criteri di calcolo dell’Indicatore della situazione patrimoniale (Isp), una delle componenti per la determinazione dell’ISEE. Allo scopo innalza la soglia di esclusione della casa di abitazione per i nuclei residenti in abitazioni di proprietà dagli attuali 52.500 euro a 91.500 euro, facendo inoltre attivare la maggiorazione dei 2.500 euro a partire già dal secondo figlio convivente invece che dal terzo. Come indicato nella disposizione, i maggiori oneri derivanti dalla stessa sono connessi alle seguenti prestazioni: Assegno di inclusione (ADI) e Supporto formazione e lavoro (SFL), per Assegno unico universale (AUU), Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati. Gli oneri sono stati calcolati in funzione del presumibile nuovo livello ISEE in base al quale le prestazioni sono determinate. |
| 94 | Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali | Nel 2026 ritornerà l’iper-ammortamento, che sostituirà i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, destinati a cessare con gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 (o, per il credito 4.0, entro giugno 2026 se prenotato entro fine anno). La bozza del DdL di Bilancio 2026 (art. 95) prevede che, per le imprese titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, il costo di acquisizione ai fini delle imposte sui redditi potrà essere maggiorato. Il termine si estende al 30 giugno 2027 se entro il 31 dicembre 2026 l’ordine è stato accettato e versato almeno il 20% di acconto. Tipologie di beni agevolabili – Rientrano nell’agevolazione: i beni materiali e immateriali “Industria 4.0” compresi negli allegati A e B alla Legge n. 232/2016, interconnessi ai sistemi aziendali; gli impianti per l’autoproduzione e lo stoccaggio dell’energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (inclusi i moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 del D.L. n. 181/2023). Misura dell’agevolazione ordinaria – La maggiorazione del costo di acquisizione è differenziata in funzione dell’importo dell’investimento: 180% fino a 2,5 milioni di euro; 100% da 2,5 a 10 milioni di euro; 50% da 10 a 20 milioni di euro. Maggiorazione rafforzata per la transizione ecologica – In caso di investimenti che comportino una riduzione dei consumi energetici del sito produttivo (almeno 3%) o dei processi industriali (almeno 5%), la maggiorazione sarà potenziata: 220% fino a 2,5 milioni di euro; 140% da 2,5 a 10 milioni di euro; 90% da 10 a 20 milioni di euro. La riduzione si considera automaticamente conseguita: se l’investimento sostituisce beni del medesimo tipo interamente ammortizzati da almeno 24 mesi; oppure se si tratta di progetti EPC con ESCo che garantiscono il raggiungimento del risparmio energetico. Modalità operative – La maggiorazione è un’agevolazione extracontabile, quindi rilevante solo ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP), e si ottiene tramite una comunicazione telematica al GSE, che gestirà la piattaforma operativa. Un Decreto ministeriale definirà i dettagli tecnici e le certificazioni richieste. È inoltre previsto un credito d’imposta del 40% per il settore agricolo, riconosciuto per investimenti fino a 1 milione di euro effettuati nel 2026. |
| 95 | Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate | La presente disposizione, al comma 1, modifica la disciplina del contributo in forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, al fine di prorogare il beneficio ivi previsto anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 (comma 1, lettera b). La lettera c) del medesimo comma, novellando il comma 6 del citato art. 16, individua i limiti di spesa entro i quali l’agevolazione può essere concessa per le predette annualità, fissandoli nella misura di 2.300 milioni di euro per l’anno 2026, 1000 milioni di euro per l’anno 2027 e 750 milioni di euro per l’anno 2028. Il comma 2 stabilisce i termini per le comunicazioni da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti che prevedono di maturare il beneficio, e che dovranno essere effettuate dal 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno dal 2026 al 2028, in base alla spesa già sostenuta e a quella che si prevede di sostenere; il medesimo comma prevede, altresì, i termini della comunicazione integrativa della spesa effettivamente sostenuta al termine di ciascuna annualità. I commi 3, 5 e 6 recano disposizioni procedurali ed adempimenti informativi a cura dell’Agenzia delle Entrate, mentre il comma 4 prevede un meccanismo idoneo ad assicurare il limite di spesa complessivo di cui al comma 1, lett. c), mediante riduzione percentuale del credito d’imposta fruibile dagli istanti nel caso in cui le richieste eccedano complessivamente le risorse stanziate per ciascuna annualità. I commi da 7 a 10 disciplinano la proroga dell’agevolazione in forma di credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate, già prevista dall’art. 13 del D.L. n. 60/2024, anche per le annualità 2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 100 milioni per ciascuna annualità. In particolare, i commi 8 e 9 prevedono le modalità procedurali per la richiesta dell’agevolazione e gli obblighi di comunicazione a cura degli istanti, mentre il comma 8 disciplina le modalità necessarie ad assicurare il rispetto del limite di spesa indicato al comma 7, mediante eventuale riduzione percentuale del credito d’imposta fruibile dagli istanti, nel caso in cui il complesso delle richieste ecceda il limite di spesa previsto per ciascuna annualità. |
| 96 | Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura | La disposizione di cui al comma 1 dispone che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, le quali effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro. L’agevolazione è estesa anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2027, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2026 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Il comma 2 prevede le modalità di computo della misura dell’agevolazione nel caso di acquisto di beni in locazione finanziaria, e prevede altresì le conseguenze nel caso di cessione a terzi o estromissione dall’attività di impresa dei beni agevolati entro il quinto anno dal completamento dell’investimento. Il comma 3 prevede l’incompatibilità del beneficio di cui al comma 1 con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 446 ss. della Legge n. 207/2024 in materia di IRES premiale, nonché con la misura prevista dall’art. 96 del presente provvedimento, in materia di proroga del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica e nelle c.d. zone logistiche semplificate. Il comma 4 indica che il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 2,1 milioni di euro per l’anno 2026 e che il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il comma 5 contiene le disposizioni inerenti le modalità di conservazione della documentazione inerente alla dimostrazione delle spese in relazione alle quali hanno fruito del credito d’imposta e prevede altresì che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile detenuta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero – in assenza di obbligo di revisione legale in capo all’impresa beneficiaria – da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 4. Il comma 6 stabilisce che con Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il MIMIT e con il MEF sono stabiliti, i criteri e le modalità per l’attuazione della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa e che agli adempimenti di notifica connessi al rispetto dei limiti in materia di aiuti di Stato nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. |
| 97 | Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese | La disposizione incrementa l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (relativa alla misura c.d. Nuova Sabatini) di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 450 milioni per l’anno 2027 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese. |
| 98 | Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese | Il comma 1 è volto a modificare il comma 502, dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 nell’ottica di apportare alcune semplificazioni procedurali in materia di definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali ivi previste. Il comma 2 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto, al fine di incentivare lo sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, ai sensi del comma 502 ss. dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Viene, inoltre, previsto che una quota non superiore all’uno per cento delle risorse, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, possa essere destinata per le funzioni relative alla gestione degli interventi, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all’approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all’eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all’attuazione degli interventi. Con riferimento alla spesa autorizzata ai sensi del comma 2, si prevede di riconoscere agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 60%. Il comma 3 autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029, per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all’art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Con riferimento alla spesa autorizzata ai sensi del suddetto comma, si prevede di riconoscere agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 70%. |
| 103 | Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese | Il comma 1 prevede un incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2026 della dotazione finanziaria della “Sezione venture capital e investimenti partecipativi” (“Sezione VCIP”) istituita dall’art. 1, comma 474, lettera c), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (“Legge di Bilancio 2025”) quale sezione avente carattere di rotatività, gestita dalla società SIMEST S.p.A. con contabilità separata, nell’ambito del fondo di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, conv., con modif., dalla Legge 29 luglio 1981, n. 394 (“Fondo 394”). Tale rifinanziamento, considerati anche i rientri attesi sul portafoglio in essere, è necessario per assicurare le indispensabili disponibilità finanziarie per il 2026. Il comma 2 prevede l’incremento di 100 milioni euro per ciascun anno del triennio 2026-2028 dello stanziamento del Fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese di cui all’art. 14, comma 19, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. |
| 117 | Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF | La disposizione estende all’anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 207/2024, che ha modificato l’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. Anche per l’anno d’imposta in esame, quindi, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023. In alternativa, possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti. |
| 121 | Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno | Il comma 1, prevedendo anche per l’anno 2026 la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, interessati dalle misure di cui all’art. 1, comma 492, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Giubileo 2025), di incrementare l’ammontare dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, determina un maggior gettito, che, allo stato, non è quantificabile, trattandosi di una facoltà attribuita ai predetti comuni. Il comma 2 riguarda la disciplina, rinviata ad apposito Decreto ministeriale, delle modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, di compensazione, nell’ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 1, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi della stessa lettera b). |
| 129, comma 10 | Liberi professionisti che svolgono attività verso la PA | La norma prevede che i liberi professionisti che svolgono attività per le pubbliche amministrazioni potranno ottenere il pagamento dei loro compensi solo se dimostrano di essere in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi. A tal fine, insieme alla fattura per le prestazioni rese, dovranno allegare la documentazione che ne attesta la regolarità. Secondo il presidente dell’associazione dei civilisti del Noce, questo nuovo adempimento rischia di trasformarsi in un ulteriore peso burocratico, complicando procedure già difficili, rallentando ulteriormente i tempi di pagamento – già notoriamente lunghi – e creando incertezza sulle modalità pratiche di applicazione. |
| 129, comma 11 | Costi dei soccorsi effettuati dalla Guardia di Finanza | La disposizione stabilisce che, quando il corpo interviene in operazioni di ricerca, soccorso o salvataggio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze può richiedere un corrispettivo alla persona responsabile dell’evento che ha reso necessario l’intervento, se questo è dovuto a dolo o colpa grave. Il pagamento è dovuto anche nel caso in cui la richiesta di aiuto risulti immotivata o ingiustificata, cioè quando non sussistono reali condizioni di emergenza. L’importo sarà determinato con un Decreto del MEF, che definirà le tariffe orarie o forfettarie in base ai costi di personale, mezzi, carburante e attrezzature, aggiornandole annualmente in base agli indici ISTAT. Restano esclusi da tale contributo gli interventi di soccorso previsti dagli artt. 489 e 490del Codice della navigazione, relativi ai casi di emergenza in mare e in volo: in queste situazioni vige ancora l’obbligo di soccorso senza alcun onere economico. |
| 129, comma 13 | Atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare | Il comma 13 dell’art. 129 introduce una norma di grande importanza giuridica, disciplinando l’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare. In base a questa disposizione, chi intende rinunciare alla proprietà di un immobile deve allegare all’atto la documentazione che attesti la conformità del bene alle normative urbanistiche, ambientali e sismiche vigenti; in mancanza, l’atto è considerato nullo. La previsione legislativa dà riconoscimento positivo alla figura della rinuncia abdicativadefinita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025, le quali hanno stabilito che tale rinuncia è un atto unilaterale e non recettizio, il cui effetto tipico è quello di dismettere il diritto di proprietà, facendo sì che il bene diventi di proprietà dello Stato a titolo originario ai sensi dell’art. 827 c.c. La novità della norma sta nel fatto che, pur riconoscendo la piena ammissibilità dell’istituto, ne restringe l’efficacia, imponendo il rispetto della conformità tecnica e amministrativa. Si tratta di una misura che – secondo la dottrina – rischia di limitare severamente l’operatività pratica dell’atto di rinuncia, proprio perché molti dei beni oggetto di abbandono (terreni franosi, immobili degradati o irregolari) difficilmente risultano conformi alla normativa vigente. |
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