2° Contenuto: Rimborso IVA trimestrale per le imprese agricole: istruzioni semplici per usare il modello TR

COMMENTO

DI STEFANO SETTI | 24 OTTOBRE 2025

Le imprese agricole possono chiedere il rimborso IVA per i crediti maturati nei trimestri, purché rispettino soglia e presupposti di legge. Entro il 31 ottobre 2025 si presenta il modello TR per luglio-agosto-settembre 2025 se il credito supera 2.582,28 euro.

Il quadro normativo in due mosse

  • Rimborso annuale e condizioni generali: l’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 consente di chiedere il rimborso dell’eccedenza di detrazione risultante dalla dichiarazione IVA annuale, al ricorrere di specifiche condizioni (es. aliquota media).
  • Rimborsi trimestrali: l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 permette di ottenere il rimborso anche per periodi inferiori all’anno (i primi tre trimestri), se il credito > 2.582,28 euro e sussiste almeno uno dei presupposti previsti. La richiesta si fa con modello TR (art. 8, commi 23, D.P.R. n. 542/1999). In alternativa al rimborso, si può usare il credito in compensazione orizzontale (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997; art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542/1999).

Chi può chiedere il rimborso trimestrale (focus agricoltura)

Rientrano anche le imprese agricole, purché si verifichi almeno uno dei seguenti presupposti (art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972; in combinato con art. 30, D.P.R. n. 633/1972 e art. 3, comma 6, D.L. n. 250/1995):

  1. aliquota media: attività esclusiva o prevalente con aliquote attive inferiori a quelle sugli acquisti/importazioni (la “media attiva” aumentata del 10% è inferiore alla “media passiva”).
    • Esempio tipico: vendita di prodotti al 4% e acquisti (gasolio, materiali) al 10% → si genera credito.
  2. Operazioni non imponibili: export, assimilate, cessioni intracomunitarie e triangolari, ecc., > 25% del totale operazioni (artt. 88-bis9, D.P.R. n. 633/1972; artt. 4158, D.L. n. 331/1993; artt. 7172, D.P.R. n. 633/1972; art. 50-bis, comma 4, lett. f)-g), D.L. n. 331/1993).
  3. Beni ammortizzabili: acquisti/import di beni ammortizzabili > 2/3 degli acquisti imponibili del trimestre; il rimborso è limitato all’IVA su tali beni (art. 30, comma 2, lett. c), e 38-bis, comma 2).
  4. Non residenti identificati in Italia: con rappresentante fiscale (art. 17, comma 3) o identificazione diretta (art. 35-ter).
  5. Prestazioni fuori campo a non stabiliti: lavorazioni/trasporti/accessorie e alcune esenti ex art. 10, n. 1-4 rese a soggetti extra-UE, con incidenza > 50% (art. 30, comma 2, lett. d); 38-bis, comma 2).

Attenzione al regime speciale agricolo (art. 34, D.P.R. n. 633/1972): chi detrae tramite percentuali di compensazione in genere non matura crediti (la compensazione equilibra l’IVA a debito), salvo quando effettua esportazioni/operazioni intracomunitarie, che possono generare un credito “teorico” rimborsabile (art. 34, comma 9).

Soglia, scadenze e modulistica

  • Soglia: il credito trimestrale da rimborsare o compensare deve superare 2.582,28 euro.
  • Scadenza: per il trimestre luglio-agosto-settembre il modello TR va presentato entro il 31 ottobre.
  • Come si presenta: invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato (art. 8, D.P.R. n. 542/1999).

Visto di conformità e garanzie

  • Fino a 30.000 euro: rimborso senza formalità ulteriori oltre al TR (art. 38-bis, commi 34).
  • Oltre 30.000 euro: in via generale serve visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di revisione) più dichiarazione sostitutiva sui requisiti economico-patrimoniali; garanzia solo nei casi tassativi dell’art. 38-bis, comma 4 (attività < 2 anni; precedenti avvisi con scostamenti rilevanti; TR senza visto/dichiarazione; cessazione attività).
  • Forme di garanzia: cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria/assicurativa, polizza (art. 38-bis, comma 5).
  • Durata: 3 anni dall’erogazione o fino al termine di accertamento, se inferiore.
  • Esoneri: specifiche categorie (es. liquidazione giudiziale entro 258.228,45 euro: art. 74-bis, comma 3; regime di adempimento collaborativo; benefici ISA o concordato biennale: art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017; art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024).

Alternativa al rimborso: compensazione “orizzontale”

In presenza dei medesimi presupposti, il credito può essere compensato con altri debiti tributari/contributivi tramite F24 (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997; art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542/1999).

  • TR obbligatorio anche per la sola compensazione.
  • Soglia visto per compensazione: se si compensano oltre 5.000 euro per trimestre, occorre il visto sul TR (regole generali su visti/limiti).

Casi pratici ricorrenti in agricoltura

  • Regime ordinario con vendite al 4% e acquisti al 10% → probabile credito da aliquota media.
  • Regime misto (speciale per l’attività agricola + ordinario per attività connesse, es. agriturismo/servizi conto terzi) → possibile credito trimestrale se ricorrono i presupposti (aliquota media, non imponibili, beni ammortizzabili, ecc.).
  • Acquisto di trattori/impianti → se gli ammortizzabili superano i 2/3 degli acquisti imponibili, rimborso limitato all’IVA sugli ammortizzabili nel trimestre interessato.

Rimborsi annuali: quando servono (promemoria)

Se il credito emerge in dichiarazione IVA annuale e supera 2.582,28 euro, valgono presupposti analoghi a quelli trimestrali (art. 30, D.P.R. n. 633/1972), con alcune aperture in più (es. beni e servizi per studi e ricerche; prevalenza di operazioni fuori campo per territorialità). Restano le stesse logiche per visto, garanzia ed erogazione (art. 38-bis).

È ammesso il rimborso anche:

  • in caso di cessazione attività (art. 30, comma 1),
  • se risultano eccedenze a credito anche nei due anni precedenti (R.M. n. 132/E/1999).

Checklist pratica (prima di inviare il TR)

  1. Calcolare il credito del trimestre e verificare la soglia > 2.582,28 euro.
  2. Individuare il presupposto applicabile (almeno uno).
  3. Decidere: rimborso o compensazione; in entrambi i casi serve il TR.
  4. Controllare se superi i 30.000 euro (visto/dichiarazione) o i 5.000 euro in compensazione (visto).
  5. Valutare eventuale garanzia e possibili esoneri.
  6. Inviare il TR entro la scadenza (es. 31 ottobre per il 3° trimestre).

Tabella riepilogativa

TemaRegola / PresuppostoRiferimentiCosa fare
Quando si può chiedere il rimborso trimestraleCredito > 2.582,28 euro e almeno uno tra: aliquota media; non imponibili > 25%; ammortizzabili > 2/3 (rimborso limitato); non residente identificato; fuori campo a non stabiliti > 50%Art. 38-bis, comma 2;
art. 30D.P.R. 633/1972;
art. 3, comma 6, D.L. n. 250/1995;
artt. 88-bis9, D.P.R. n. 633/1972;
artt. 4158, D.L. n. 331/1993;
art. 50-bis, D.L. n. 331/1993.
 
Presentare modello TR per il trimestre
Scadenza 3° trimestreEntro 31 ottobreArt. 8, D.P.R. n. 542/1999.Invio telematico TR
Importo e formalità≤ 30.000 euro: senza ulteriori formalità; > 30.000 euro: visto + dichiarazione sostitutiva; garanzia solo nei casi art. 38-bis, comma 4Art. 38-bis, commi 35, D.P.R. n. 633/1972Verificare eventuale garanzia e esoneri
Regime speciale agricoloDi norma non matura credito (compensazione) salvo export/UE (credito “teorico”)Art. 34, comma 9, D.P.R. n. 633/1972Valutare presupposti e soglia
Alternativa al rimborsoCompensazione orizzontale in F24 con stesso TRArt. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542/1999
Se > 5.000 euro compensati, serve visto
Beni ammortizzabiliSe > 2/3 degli acquisti imponibili, rimborso limitato all’IVA su ammortizzabiliArt. 30, comma 2, lett. c);
art. 38-bis, comma 2.
Separare l’IVA su ammortizzabili
Garanzia obbligatoriaAttività < 2 anni; precedenti avvisi con scostamenti; TR senza visto/dichiarazione; cessazione attivitàArt. 38-bis, commi 45, D.P.R. n. 633/1972.Fideiussione/polizza/cauzione; durata 3 anni

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