COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 24 OTTOBRE 2025
Le imprese agricole possono chiedere il rimborso IVA per i crediti maturati nei trimestri, purché rispettino soglia e presupposti di legge. Entro il 31 ottobre 2025 si presenta il modello TR per luglio-agosto-settembre 2025 se il credito supera 2.582,28 euro.
Il quadro normativo in due mosse
- Rimborso annuale e condizioni generali: l’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 consente di chiedere il rimborso dell’eccedenza di detrazione risultante dalla dichiarazione IVA annuale, al ricorrere di specifiche condizioni (es. aliquota media).
- Rimborsi trimestrali: l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 permette di ottenere il rimborso anche per periodi inferiori all’anno (i primi tre trimestri), se il credito > 2.582,28 euro e sussiste almeno uno dei presupposti previsti. La richiesta si fa con modello TR (art. 8, commi 2–3, D.P.R. n. 542/1999). In alternativa al rimborso, si può usare il credito in compensazione orizzontale (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997; art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542/1999).
Chi può chiedere il rimborso trimestrale (focus agricoltura)
Rientrano anche le imprese agricole, purché si verifichi almeno uno dei seguenti presupposti (art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972; in combinato con art. 30, D.P.R. n. 633/1972 e art. 3, comma 6, D.L. n. 250/1995):
- aliquota media: attività esclusiva o prevalente con aliquote attive inferiori a quelle sugli acquisti/importazioni (la “media attiva” aumentata del 10% è inferiore alla “media passiva”).
- Esempio tipico: vendita di prodotti al 4% e acquisti (gasolio, materiali) al 10% → si genera credito.
- Operazioni non imponibili: export, assimilate, cessioni intracomunitarie e triangolari, ecc., > 25% del totale operazioni (artt. 8, 8-bis, 9, D.P.R. n. 633/1972; artt. 41, 58, D.L. n. 331/1993; artt. 71, 72, D.P.R. n. 633/1972; art. 50-bis, comma 4, lett. f)-g), D.L. n. 331/1993).
- Beni ammortizzabili: acquisti/import di beni ammortizzabili > 2/3 degli acquisti imponibili del trimestre; il rimborso è limitato all’IVA su tali beni (art. 30, comma 2, lett. c), e 38-bis, comma 2).
- Non residenti identificati in Italia: con rappresentante fiscale (art. 17, comma 3) o identificazione diretta (art. 35-ter).
- Prestazioni fuori campo a non stabiliti: lavorazioni/trasporti/accessorie e alcune esenti ex art. 10, n. 1-4 rese a soggetti extra-UE, con incidenza > 50% (art. 30, comma 2, lett. d); 38-bis, comma 2).
Attenzione al regime speciale agricolo (art. 34, D.P.R. n. 633/1972): chi detrae tramite percentuali di compensazione in genere non matura crediti (la compensazione equilibra l’IVA a debito), salvo quando effettua esportazioni/operazioni intracomunitarie, che possono generare un credito “teorico” rimborsabile (art. 34, comma 9).
Soglia, scadenze e modulistica
- Soglia: il credito trimestrale da rimborsare o compensare deve superare 2.582,28 euro.
- Scadenza: per il trimestre luglio-agosto-settembre il modello TR va presentato entro il 31 ottobre.
- Come si presenta: invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato (art. 8, D.P.R. n. 542/1999).
Visto di conformità e garanzie
- Fino a 30.000 euro: rimborso senza formalità ulteriori oltre al TR (art. 38-bis, commi 3–4).
- Oltre 30.000 euro: in via generale serve visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di revisione) più dichiarazione sostitutiva sui requisiti economico-patrimoniali; garanzia solo nei casi tassativi dell’art. 38-bis, comma 4 (attività < 2 anni; precedenti avvisi con scostamenti rilevanti; TR senza visto/dichiarazione; cessazione attività).
- Forme di garanzia: cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria/assicurativa, polizza (art. 38-bis, comma 5).
- Durata: 3 anni dall’erogazione o fino al termine di accertamento, se inferiore.
- Esoneri: specifiche categorie (es. liquidazione giudiziale entro 258.228,45 euro: art. 74-bis, comma 3; regime di adempimento collaborativo; benefici ISA o concordato biennale: art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017; art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024).
Alternativa al rimborso: compensazione “orizzontale”
In presenza dei medesimi presupposti, il credito può essere compensato con altri debiti tributari/contributivi tramite F24 (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997; art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542/1999).
- TR obbligatorio anche per la sola compensazione.
- Soglia visto per compensazione: se si compensano oltre 5.000 euro per trimestre, occorre il visto sul TR (regole generali su visti/limiti).
Casi pratici ricorrenti in agricoltura
- Regime ordinario con vendite al 4% e acquisti al 10% → probabile credito da aliquota media.
- Regime misto (speciale per l’attività agricola + ordinario per attività connesse, es. agriturismo/servizi conto terzi) → possibile credito trimestrale se ricorrono i presupposti (aliquota media, non imponibili, beni ammortizzabili, ecc.).
- Acquisto di trattori/impianti → se gli ammortizzabili superano i 2/3 degli acquisti imponibili, rimborso limitato all’IVA sugli ammortizzabili nel trimestre interessato.
Rimborsi annuali: quando servono (promemoria)
Se il credito emerge in dichiarazione IVA annuale e supera 2.582,28 euro, valgono presupposti analoghi a quelli trimestrali (art. 30, D.P.R. n. 633/1972), con alcune aperture in più (es. beni e servizi per studi e ricerche; prevalenza di operazioni fuori campo per territorialità). Restano le stesse logiche per visto, garanzia ed erogazione (art. 38-bis).
È ammesso il rimborso anche:
- in caso di cessazione attività (art. 30, comma 1),
- se risultano eccedenze a credito anche nei due anni precedenti (R.M. n. 132/E/1999).
Checklist pratica (prima di inviare il TR)
- Calcolare il credito del trimestre e verificare la soglia > 2.582,28 euro.
- Individuare il presupposto applicabile (almeno uno).
- Decidere: rimborso o compensazione; in entrambi i casi serve il TR.
- Controllare se superi i 30.000 euro (visto/dichiarazione) o i 5.000 euro in compensazione (visto).
- Valutare eventuale garanzia e possibili esoneri.
- Inviare il TR entro la scadenza (es. 31 ottobre per il 3° trimestre).
Tabella riepilogativa
| Tema | Regola / Presupposto | Riferimenti | Cosa fare |
| Quando si può chiedere il rimborso trimestrale | Credito > 2.582,28 euro e almeno uno tra: aliquota media; non imponibili > 25%; ammortizzabili > 2/3 (rimborso limitato); non residente identificato; fuori campo a non stabiliti > 50% | Art. 38-bis, comma 2; art. 30D.P.R. 633/1972; art. 3, comma 6, D.L. n. 250/1995; artt. 8, 8-bis, 9, D.P.R. n. 633/1972; artt. 41, 58, D.L. n. 331/1993; art. 50-bis, D.L. n. 331/1993. | Presentare modello TR per il trimestre |
| Scadenza 3° trimestre | Entro 31 ottobre | Art. 8, D.P.R. n. 542/1999. | Invio telematico TR |
| Importo e formalità | ≤ 30.000 euro: senza ulteriori formalità; > 30.000 euro: visto + dichiarazione sostitutiva; garanzia solo nei casi art. 38-bis, comma 4 | Art. 38-bis, commi 3–5, D.P.R. n. 633/1972 | Verificare eventuale garanzia e esoneri |
| Regime speciale agricolo | Di norma non matura credito (compensazione) salvo export/UE (credito “teorico”) | Art. 34, comma 9, D.P.R. n. 633/1972 | Valutare presupposti e soglia |
| Alternativa al rimborso | Compensazione orizzontale in F24 con stesso TR | Art. 17, D.Lgs. n. 241/1997; art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542/1999 | Se > 5.000 euro compensati, serve visto |
| Beni ammortizzabili | Se > 2/3 degli acquisti imponibili, rimborso limitato all’IVA su ammortizzabili | Art. 30, comma 2, lett. c); art. 38-bis, comma 2. | Separare l’IVA su ammortizzabili |
| Garanzia obbligatoria | Attività < 2 anni; precedenti avvisi con scostamenti; TR senza visto/dichiarazione; cessazione attività | Art. 38-bis, commi 4–5, D.P.R. n. 633/1972. | Fideiussione/polizza/cauzione; durata 3 anni |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 8;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 8, 8-bis, 9, 10, 17, 17-ter, 30, 34, 38-bis, 71, 72 e 74-bis;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17;
- D.L. 28 giugno 1995, n. 250, conv., con mod., dalla Legge 8 agosto 1995, n. 349, art. 3;
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con mod., dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, artt. 41, 50-bis, 58.
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