SCHEDA PRATICA
DI SAVERIO CINIERI | 30 OTTOBRE 2025
La Riforma del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo contenuta nel D.Lgs. n. 87/2024 ha innovato profondamente le sanzioni in caso di omessa regolarizzazione della fattura da parte del cedente.
Infatti, oltre alle sanzioni in capo al cedente/prestatore pari al 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, in capo al cessionario/committente:
– la sanzione per l’omessa regolarizzazione passa al 70% con minimo di 250 euro (prima era del 100%, con minimo di 250 euro);
– è stata semplificata la procedura di regolarizzazione che consente di evitare le sanzioni in capo al cessionario/committente.
Disciplina sanzionatoria in caso di omessa fatturazione
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 471/1997, nella versione riformata (in vigore dalle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024) chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione amministrativa del 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta.
In entrambi i casi la sanzione non può essere inferiore a 300 euro (art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997).
La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
La disciplina precedente (quindi, in vigore per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024), al posto della sanzione del 70% prevedeva una sanzione fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato con un minimo di 500 euro.
Inoltre, se la violazione riguarda gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette all’inversione contabile la sanzione è pari al 5% (fino al 31 agosto 2024, dal 5 al 10%) dei corrispettivi non documentati o non registrati con un minimo di 300 euro (500 euro fino al 31 agosto 2024). Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.
Tabella – Sanzioni omessa fatturazione
| Violazione | Sanzioni (violazioni a partire dall’1/9/2024) | Sanzioni (violazioni fino al 31/8/2024) |
| Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA | 70% dell’imposta evasa (*) (***) | Dal 90% al 180% dell’imposta evasa (**) (***) |
| Indicazione, nella documentazione o nei registri, di una imposta inferiore a quella dovuta | 70% dell’imposta evasa (*) (***) | Dal 90% al 180% dell’imposta evasa (**) (***) |
| Violazione relativa agli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette all’inversione contabile | 5% dei corrispettivi non documentati o non registrati (****) | Dal 5% al 15% dei corrispettivi non documentati o non registrati (****) |
| (*) minimo 300 euro.(**) minimo 500 euro.(***) La sanzione va da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.(****) La sanzione va da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito. | ||
In caso di tardiva trasmissione della fattura elettronica, si rende applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro (ex art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997), qualora l’emissione avvenga entro il termine per la liquidazione periodica IVA di riferimento e non abbia inciso sulla stessa. Si tratta, in questo caso, di una violazione “formale“, posto che tale inadempimento ben potrebbe rientrare nelle “inosservanze di formalità e di adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale (risposta a interpello 16 dicembre 2019, n. 528).
Ravvedimento operoso
Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite ravvedimento operoso applicando le consuete regole.
In estrema sintesi, si applicano le seguenti riduzioni delle sanzioni:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione);
- 1/6: dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione; per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
Regolarizzazione omessa o irregolare fattura a carico del cessionario/committente
A seguito della riforma, con effetto dalle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, è stato previsto che, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997).
Comunque, il cessionario/committente non ha alcun obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’IVA derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.
Con le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica per lo SdI, in vigore dal 1° aprile 2025, è stato previsto il tipo Documento “TD29” che consente al cessionario o committente di dare comunicazione alle Entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura.
Il file TD29 trasmesso al SdI “rappresenta una mera comunicazione” pertanto esso non costituisce più un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 data dalla quale sono entrate in vigore le novità del D.Lgs. n. 87/2024 sulle sanzioni.
Infatti, fino al 31 agosto 2024, il cessionario o committente che, nell’esercizio della propria impresa, arte o professione, non avesse ricevuto una fattura o ne avesse ricevuta una irregolare, per sanare la situazione ed evitare così di incorrere a sua volta in una sanzione era tenuto a:
- versare la relativa IVA;
- emettere un’autofattura elettronica con codice documento “TD20”.
Quindi il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto.
Con la novità vi è la scomparsa dell’obbligo di pagare l’imposta (in tutto o in parte) da parte del destinatario del documento fiscale mancante o errato.
Inoltre, sono cambiati i tempi delle due diverse fattispecie previste (omessa o irregolare fatturazione) per sanare l’omissione o l’irregolarità.
Secondo la vecchia versione della norma vi era una tempistica diversa per i casi in cui:
- la fattura non veniva ricevuta entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, l’autofattura doveva essere emessa entro il successivo mese,
- irregolarità della fattura, l’integrazione doveva essere effettuata entro un mese dalla registrazione della fattura.
Con la nuova disciplina introdotta dal 1° settembre 2024, come accennato, il cliente è tenuto a regolarizzare l’omissione o l’irregolarità entro 90 giorni, da calcolare a partire e dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Inoltre è diminuita la sanzione prevista, passando dal 100% al 70% dell’imposta in caso di mancata regolarizzazione, mentre è rimasto invariato il minimo di 250 euro.
Leggi il Commento Fatture omesse o irregolari: nuovo tipo documento TD29 dal 1° aprile 2025
Tabella – Regolarizzazione omessa/errata fatturazione
| Sanzioni (violazioni a partire dall’1/9/2024) | Sanzioni (violazioni fino al 31/8/2024) | |
| Sanzione a carico del cessionario/prestatore che acquista beni e servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente | 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro | Dal 90% al 180% dell’imposta evasa (**) (***) |
| Regolarizzazione per evitare la sanzione | Comunicazione dell’omissione o dell’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare | Se il cessionario/committente:a) non ha ricevuto la fattura, entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione: presentazione all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, di un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 D.P.R. n. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;b) ha ricevuto una fattura irregolare: presentazione, presentazione all’ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, di un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall’ufficio al contribuente che deve registrarlo nel registro IVA acquisti. |
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