CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI MATTIA MERATI | 29 OTTOBRE 2025
Esenzione ritenuta interessi intra-UE: requisiti, documentazione, partecipazione, modello F
I pagamenti di interessi a favore di soggetti esteri sono generalmente soggetti a una ritenuta fiscale del 26%. Tuttavia, tale aliquota può essere annullata grazie all’applicazione della Direttiva UE sugli interessi e canoni, recepita nella normativa italiana. Per beneficiare di tale agevolazione, oltre al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, il soggetto non residente deve fornire al sostituto d’imposta italiano una documentazione idonea.
Contesto di riferimento
Secondo l’art. 23, comma 1, lett. b) del TUIR, sono territorialmente rilevanti in Italia i redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.
Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, i pagamenti di interessi di fonte italiana a favore di società non residenti sono, in generale, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, nella misura del 26%.
Tale ritenuta può essere eliminata per effetto dell’applicazione della Direttiva interessi e canoni (Direttiva n. 2003/49/CE del 3 giugno 2003), implementata nel nostro ordinamento dall’art. 26-quater, D.P.R. n. 600/1973 (“Direttiva IC”).
Il sostituto d’imposta residente che corrisponde gli interessi ad un beneficiario società non residente deve verificare se sia necessaria l’applicazione della ritenuta del 26% o se sussistono i requisiti per l’applicazione dell’esonero dalla stessa ai sensi della Direttiva IC.
Le condizioni previste per l’esenzione
In caso di finanziamenti erogati, ad una società italiana, da una società consociata residente in uno Stato membro dell’UE, è possibile, al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, applicare l’esenzione (o il rimborso integrale) da ritenuta italiana al pagamento degli interessi.
Le condizioni a tal fine necessarie sono:
(I) Definizione di interessi (art. 26-quater, comma 3, lett. b)): si considerano interessi i “redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, di redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti” (cfr. anche circolare n. 47/2005, par. 2.1.2).
Sono espressamente esclusi dall’applicazione della presente normativa le remunerazioni/pagamenti elencati art. 26-quater, comma 3, lett. c): a titolo esemplificativo, trattasi delle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione in caso di apporto diverso dal solo lavoro, le remunerazioni degli strumenti finanziari assimilati alle azioni ovvero di quelli che consentono al creditore di rinunciare agli interessi in cambio della partecipazione agli utili, i pagamenti per crediti con scadenza superiore ai 50 anni, ecc.
(II) Soggetto pagatore: il soggetto residente in Italia che effettua il pagamento deve essere
- una società od ente che riveste una delle forme previste dall’Allegato A della Direttiva IC (ossia una s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. o un ente commerciale),
- residente ai fini fiscali in Italia e
- assoggettato, senza fruire di regimi di esonero, ad IRES (oppure una stabile organizzazione italiana di società comunitaria – aventi i requisiti di cui al punto successivo – assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, ad IRES, ed alla cui attività tali interessi siano “inerenti”).
(III) Beneficiario: la società beneficiaria (e la società la cui stabile organizzazione è beneficiaria) deve
- essere una società che riveste una delle forme previste dall’Allegato A della Direttiva IC;
- risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro UE e
- essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell’Allegato B della Direttiva IC. Inoltre, gli interessi stessi devono essere assoggettati ad una delle imposte elencate nell’Allegato B della Direttiva IC nello Stato del beneficiario;
La società non residente (o la stabile organizzazione) deve essere beneficiaria effettiva del pagamento.
(IV) Requisito partecipativo: tra il pagatore e il beneficiario deve sussistere un rapporto di partecipazione “qualificato”. È infatti richiesto un requisito partecipativo diretto minimo di una società nell’altra, o da parte di una terza società in entrambe, pari ad almeno il 25% dei diritti di votoin assemblea ordinaria.
(V) Holding Period: le partecipazioni che attribuiscono tali diritti di voto devono essere detenute ininterrottamente per almeno un anno.
Se quest’ultima condizione non si è realizzata all’atto del pagamento, il sostituto di imposta italiano dovrà applicare la ritenuta alla fonte prevista, ma il beneficiario non residente potrà presentare apposita istanza di rimborso, nel momento in cui il requisito si sarà concretizzato (cfr. circolare n. 47/2005 e Risoluzione n. 131/2009).
Infine, il comma 5 dell’art. 26-quater prevede che, se tra il soggetto finanziato italiano e il finanziatore europeo sussiste un rapporto di controllo (diretto o indiretto), l’importo degli interessi su cui si applica l’esenzione è limitato sino a concorrenza del valore normale, mentre l’eccedenza è assoggettata a ritenuta (generalmente ordinaria nella misura del 26% in quanto, anche ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, le eventuali riduzioni d’aliquota sono subordinate al rispetto del principio “arm’s lenght”).
Tabella di sintesi
| Condizione | Descrizione |
| Pagatore | Forma giuridica di cui all’allegato A della Direttiva IC; Residenza fiscale italiana Soggezione ad IRES senza esoneri |
| Beneficiario | Forma giuridica di cui all’allegato A della Direttiva IC; Residenza fiscale UE Soggezione ad una delle imposte di cui all’Allegato B della Direttiva IC, senza esoneri. |
| Requisito partecipativo | Partecipazione diretta di almeno 25% diritti di voto |
| Holding period | Detenzione ininterrotta per almeno un anno. |
Obblighi di natura documentale: quale procedura?
Ai sensi del comma 6 dell’art. 26-quater, per beneficiare dell’esenzione, il soggetto percettore deve fornire al sostituto d’imposta italiano una serie di documenti che attestino il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. In particolare:
- Certificazione di residenza fiscale rilasciato dalle autorità competenti del Paese di residenza del beneficiario (oppure, in caso di stabile organizzazione, un’attestazione rilasciata dallo Stato in cui essa è situata).
- Dichiarazione del beneficiario effettivo, che confermi il rispetto delle condizioni soggettive previste.
Tale documentazione deve essere conservata fino alla scadenza dei termini per eventuali accertamenti relativi al periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento, e comunque fino alla loro definizione.
Modello F e modalità di compilazione
Con il Provvedimento n. 84404 del 10 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha approvato modelli standardizzati, tra cui il Modello F, disponibile in italiano, inglese e francese. Questo modulo deve essere compilato dal beneficiario residente in un Paese UE per richiedere l’esenzione (o il rimborso della ritenuta eventualmente subita) ai sensi della Direttiva IC.
Il Modello si articola in diverse sezioni:
- Frontespizio: contiene i dati identificativi del beneficiario degli interessi e del suo legale rappresentante. In questa sezione va indicata la normativa di riferimento per la richiesta di esenzione o rimborso (in questo caso, la Direttiva IC – “Modello F”). In caso di richiesta di rimborso, è necessario fornire anche le coordinate bancarie per l’accredito.
- Modello F: occorre specificare se la richiesta riguarda l’esenzione o il rimborso, indicando i dati del soggetto erogante e del beneficiario. In particolare, devono essere riportati:
- i dati del beneficiario effettivo del pagamento (Tabella A),
- i dati del soggetto che effettua il pagamento (Tabella C).
Se sono coinvolte stabili organizzazioni, andranno compilate anche la Tabella B (soggetto beneficiario) e/o la Tabella D (soggetto pagatore).
- Dichiarazione del beneficiario: sezione dedicata all’attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva IC, tra cui: forma giuridica, residenza fiscale, assoggettamento a imposta, partecipazione qualificata, periodo di detenzione (holding period), status di beneficiario effettivo, estremi del contratto di finanziamento e ammontare degli interessi.
- Tabella riepilogativa degli interessi: da compilare esclusivamente in caso di richiesta di rimborso.
- Certificazione di residenza fiscale rilasciata dalle competenti autorità fiscali estere.
Può capitare che le autorità fiscali estere non accettino di rilasciare la certificazione di residenza fiscale utilizzando un modello diverso da quello previsto nel proprio Stato. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’attestazione di residenza, è comunque possibile utilizzare un certificato rilasciato dalle autorità estere su un modello da esse predisposto, in alternativa alla compilazione del Modello F.
Quando presentare la documentazione?
Il comma 6 dell’art. 26-quater, D.P.R. n. 600/1973 richiede che la documentazione necessaria deve essere acquisita prima del pagamento degli interessi al sostituto d’imposta (generalmente la società che effettua il pagamento). In tal modo, il sostituto può applicare direttamente l’esenzione, assumendosene la responsabilità.
Il Modello F ha validità annuale a partire dalla data di rilascio della certificazione di residenza fiscale, a condizione che i requisiti previsti dalla normativa restino invariati per l’intero periodo di riferimento (cfr. istruzioni Modello F, par. 1).
A chi va trasmessa la documentazione?
Per beneficiare dell’esenzione da ritenuta all’atto del pagamento, il Modello F deve essere consegnato al sostituto d’imposta italiano (generalmente la società che effettua il pagamento).
Per ottenere il rimborso della ritenuta già applicata, il Modello F deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara), entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata. In questo caso, è necessario allegare la documentazione che dimostri il diritto al rimborso.
Caso particolare: finanziamenti da consociate svizzere
Per i beneficiari con residenza fiscale in Svizzera, l’Accordo tra l’Unione Europea e la Svizzera del 26 ottobre 2004 stabilisce regole simili a quelle previste dalla Direttiva IC, ma con alcune differenze sostanziali:
è necessario detenere almeno il 25% del capitale sociale (anziché dei diritti di voto);
il periodo minimo di possesso richiesto è di due anni.
Anche se non sono previsti specifici obblighi documentali, è consigliabile applicare le stesse modalità operative sopra descritte.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26-quater;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 luglio 2013.
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