CIRCOLARE MONOGRAFICA
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 29 OTTOBRE 2025
DURC di congruità e imprese non rientranti nel comparto edile
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello 13 ottobre 2025, n. 3 – nel rispondere ad un quesito dell’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) in merito all’interpretazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, relativo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ha fornito chiarimenti sulla possibilità di considerarsi regolare la posizione contributiva di un datore di lavoro con debiti composti unicamente da accessori di legge (interessi o sanzioni), in assenza di una vera e propria omissione contributiva.
Successivamente, con Interpello 17 ottobre 2025, n. 4, il MLPS ha fornito un parere sulla possibilità di applicare alle aziende che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edilizi (c.d. DURC di congruità).
Premessa
La regolarità contributiva delle aziende è un tema che riveste una rilevante importanza in vari campi della “vita” aziendale, dalla partecipazione alle gare d’appalto, al pagamento dei vari SAL (stato di avanzamento dei lavori), fino alla corretta fruizione di sgravi contributivi, in caso di assunzione di specifici soggetti.
L’INPS – con Messaggio 5 novembre 2024, n. 3662 – ha illustrato le novità introdotte nella Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile in ambiente internet ed in ambiente intranet, il cui utilizzo favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari che da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
La procedura Ve.R.A. è composta da due sezioni – Verifica regolarità (Ve.R.A.) e Simulazione DURC – che propongono rispettivamente le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità. Soggetti contribuenti e ai loro intermediari, in possesso della specifica profilazione “Delega Master”, possono consultare le evidenze, con o senza rilevanza contributiva, riferite alla posizione contributiva, trasversalmente a tutte le gestioni contributive, per la sistemazione delle eventuali anomalie mediante l’attivazione dei processi di regolarizzazione previsti per ciascuna tipologia di debiti contributivi. L’utente può consultare l’esito della situazione rilevata da ciascun archivio gestionale, determinato alla data dell’interrogazione, in un’unica pagina di sintesi che riporta tutte le Gestioni nelle quali risulta operare il codice fiscale. Per rappresentare in modo immediato le risultanze della verifica, la procedura, tramite l’utilizzo di “pallini” di diversa colorazione, segnala: verde in corrispondenza delle Gestioni per le quali non risultano presenti evidenze; rosso in corrispondenza delle Gestioni in cui sono presenti le evidenze, anche senza rilevanza contributiva, che devono essere oggetto di procedimenti di normalizzazione; giallo in corrispondenza di anomalie nella estrazione delle evidenze.
A distanza di pochi giorni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – con due distinti Interpelli – ha fornito alcuni chiarimenti sull’utilizzo del DURC.
Nell’analisi che segue, si argomenteranno tali provvedimenti di prassi.
Nozione di scostamento non grave: l’Interpello MLPS n. 3/2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello 13 ottobre 2025, n. 3 – ha fornito dei chiarimenti rispetto al quesito se sia possibileinterpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’articolo 3, comma 3 del D.M. 30 gennaio 2015 nel senso che, laddove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’Ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.
Il Ministero, dopo aver acquisito i pareri di INPS e INL, ha precisato che le sanzioni civili non rappresentano un credito autonomo ma sono strettamente collegate all’omesso o ritardato versamento dei contributi: la loro esistenza presuppone sempre una violazione dell’obbligo contributivo, anche se successivamente sanata.
Per questo motivo, la presenza di sole sanzioni, anche se i contributi principali risultano pagati, non consente il rilascio di un DURC regolare.
Al contempo, il MLPS ha ricordato che il D.M. 30 gennaio 2015 ha stabilito in euro 150 l’importo massimo (comprensivo di contributi, interessi e sanzioni) che può considerarsi “scostamento non grave”, e che non preclude la regolarità: oltre tale soglia, la posizione risulta irregolare e il DURC non può essere rilasciato.
Le sanzioni civili, dunque, sono parte integrante dell’obbligazione contributiva: non esiste un debito “solo accessorio” che possa rientrare tra i casi di regolarità.
DURC di congruità e imprese non rientranti nel comparto edile: l’Interpello MLPS n. 4/2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – con Interpello 17 ottobre 2025, n. 4 – ha fornito un parere sulla possibilità di applicare alle aziende che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edilizi.
Nel dettaglio, il quesito verteva sul fatto se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.
Al riguardo, il Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del MLPS si è espresso nel senso di ritenere che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa edile/Edilcassa.
Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa edile/Edilcassa.
Pertanto, le Casse edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese non iscritte, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di queste imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.
DURC ed incentivi occupazionali
A mente dell’art. 1, co. 1175, Legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
I benefici normativi si identificano in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale (quindi, agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previsti dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – con Circolare n. 5/2006 – ha precisato che i benefici contributivi sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori.
Non rientrano nella nozione in esame quei regimi di “sotto contribuzione” che caratterizzano, con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge:
- interi settori (agricoltura, navigazione marittima ecc.),
- territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.),
- specifiche tipologie contrattuali (apprendistato).
La Cassazione – con Sentenza n. 6428/2018 – ha ribadito che il possesso del DURC per il riconoscimento di benefici normativi e contributivi previsti per le imprese artigiane, commerciali e del turismo, si riferisce ai benefici derivanti da sgravi e da fiscalizzazione degli oneri sociali e non all’ipotesi di aliquota contributiva ridotta per gli apprendisti.
Al riguardo, la Suprema Corte – contestando l’operato dell’INPS che aveva incluso la minore contribuzione prevista per l’apprendistato nel novero delle “agevolazioni contributive” con la conseguente errata rideterminazione dei contributi versati per gli apprendisti nella misura prevista per i lavoratori comuni – ha ricordato che:
– il DURC è finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi;
– la Circolare MLPS n. 5/2008 individua i benefici contributivi e normativi negati in caso di mancato rilascio del DURC negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- D.M. 30 gennaio 2015
- MLPS, Interpello 13 ottobre 2025, n. 3/2025
- MLPS, Interpello 17 ottobre 2025, n. 4/2025
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