3° Contenuto Riservato: CBAM: arriva la soglia di esenzione. Cosa cambia per importatori e rappresentanti doganali

COMMENTO

DI ETTORE SBANDI, GIULIANO VASSALLO | 30 OTTOBRE 2025

Nel panorama delle misure extra-tributarie applicabili all’importazione, il Reg. UE n. 2023/956 (Regolamento “CBAM”) rappresenta uno dei più complessi nella sua applicazione pratica da parte degli operatori. Le finalità del Regolamento sono legate strettamente alla tutela ambientale e, in particolare, la riduzione dell’emissioni di carbonio nell’Unione europea incorporate in determinati prodotti quali ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, cemento, idrogeno e elettricità, evitando il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e riducendo le emissioni di carbonio globali nel territorio unionale.

Premessa

Il numero e la natura degli obblighi, previsti dal Regolamento “CBAM”, nell’esperienza pratica sono stati enormemente gravosi per gli operatori impattati dalla misura, che in molti casi, durante la vigenza del periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, si sono trovati nelle condizioni di gestire sia gli adempimenti sia le difficoltà operative nel recepimento delle informazioni.

L’impianto regolatorio, ampio e dettagliato, non era però avulso da criticità e alcuni dubbi applicativi, determinando la volontà del legislatore europeo di intervenire con un nuovo pacchetto normativo, denominato proposta “Omnibus I”, con cui già a febbraio 2025 erano state presentate alcune modifiche al Regolamento, soprattutto in un’ottica di semplificazione.

La soglia di esenzione

Durante il periodo transitorio di vigenza del Regolamento “CBAM”, la Commissione UE ha potuto verificare che la maggior parte delle emissioni incorporate nelle merci importate è dovuta solamente ad una piccola parte degli importatori e che l’esenzione prevista per le merci di valore trascurabile ammontanti a 150 euro non era aderente alla realtà dei fatti, come testimoniato dall’innumerevole quantità di dati raccolti mediante le dichiarazioni trimestrali.

Tale motivazione pratica, giustificata dall’evidenza empirica dei dati, ha portato alla pubblicazione del Regolamento UE n. 2025/2083

In particolare, esso modifica il Regolamento “CBAM” in un aspetto fondamentale, introducendo la soglia minima al di sotto del quale un operatore non ricade negli obblighi CBAM. L’art. 2-bis,  rubricato “Esenzione de minimis”, pone il principio della soglia, che si basa sulla massa netta cumulativa delle merci importate in un determinato anno civile. La soglia viene definita come «soglia unica basata sulla massa» e la norma opera il rinvio al nuovo Allegato VII, che fissa il livello a 50 tonnellate.

Non tutti i beni CBAM possono beneficiare dell’esenzione, perché idrogeno ed elettricità sono espressamente esclusi dal par. 4 della norma stessa. Pertanto, l’esenzione è applicabile solo ai prodotti in ferroacciaioalluminiofertilizzanti e cemento.

Per non superare la soglia, l’operatore deve calcolare la massa netta di tutte le merci importate in un determinato e specifico anno civile, e le merci vanno considerate cumulativamente tra loro, effettuando una vera e propria sommatoria.

L’esenzione è applicabile sia dagli operatori già dichiaranti CBAM sia da quelli che ancora non hanno ottenuto tale autorizzazione. La norma specifica anche che, nel caso in cui un importatore possa godere dell’esenzione, allora egli dovrà dare evidenza del godimento dell’esenzione all’interno della dichiarazione doganale.

L’esenzione, però, va calcolata di anno in anno. Infatti, nelle premesse del Reg. UE n. 2025/2083  si specifica che:

Se, nell’anno civile pertinente, un importatore supera la soglia unica basata sulla massa, tale importatore dovrebbe essere soggetto agli obblighi ai sensi del regolamento per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate durante tale anno civile pertinente, compresi in particolare l’obbligo di ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l’obbligo di presentare una dichiarazione CBAM per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate in tale anno civile pertinente nonché l’obbligo di acquistare e restituire i certificati CBAM per quanto riguarda tutte le suddette emissioni.

Pertanto, l’operatore dovrà essere sempre in grado di effettuare una previsione delle importazioni di beni CBAM e, eventualmente, essere in grado di conformarsi prontamente, come è anche indicato nelle premesse del Regolamento (10):

Un importatore che preveda di superare la soglia unica basata sulla massa annuale dovrebbe presentare la domanda di autorizzazione. Tale importatore dovrebbe ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima del superamento della soglia unica basata sulla massa. Gli importatori che non hanno ottenuto l’autorizzazione prima del superamento della soglia unica basata sulla massa dovrebbero essere soggetti a sanzioni.

Così come viene confermato dalla nuova disposizione del par. 1-ter dell’art. 5 secondo cui:

Qualora si applichi l’articolo 2 bis, l’importatore presenta la domanda di autorizzazione nei casi in cui prevede di superare la soglia unica basata sulla massa. 

Tutti i tipi di operatori impattati possono beneficiare dell’esenzione.
Elettricità ed idrogeno non sono ricompresi tra i beni oggetto di esenzione.
Periodo di grazia per tutti gli operatori che presentano la domanda entro il 31 marzo 2026, che potranno continuare ad importare beni CBAM senza autorizzazione fino all’ottenimento della stessa.
I maggiori obblighi sono in capo ai rappresentanti doganali indiretti.

Obblighi più che semplificazioni per i rappresentanti doganali indiretti

A differenza di altri regolamenti extra-tributari, il Regolamento “CBAM” coinvolge espressamente il rappresentante doganale indiretto, ossia quel rappresentante in dogana che, ai sensi dell’art. 18 CDU, può essere identificato come corresponsabile dell’obbligazione doganale.

Il Reg. UE n. 2025/2083  apporta alcune modifiche per questo soggetto, anche se nelle premesse viene chiarito che un rappresentante doganale indiretto dovrebbe essere sempre tenuto ad ottenere l’autorizzazione quale dichiarante CBAM prima di agire per conto di un importatore. Inoltre, il rappresentante doganale indiretto rientra nella definizione di importatore, ora modificata, e viene previsto dal nuovo par. 1-bis dell’art. 5 che il rappresentante doganale indiretto deve ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima di importare le merci nel territorio doganale dell’Unione.

Qualora sia nominato da un importatore e accetti di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, il rappresentante doganale indiretto agisce in qualità di dichiarante CBAM autorizzatoindipendentemente dal fatto che l’importatore sia esentato o meno dagli obblighi in previsione dell’esenzione de minimis.

Nel caso in cui il rappresentante doganale indiretto agisca per un soggetto non stabilito nell’Unione, la condizione diventa ancora più stringente poiché egli dovrà agire come dichiarante CBAM autorizzatoa prescindere non solo della esenzione de minimis ma anche della condizione dell’accettazione di agire in qualità di dichiarante CBAM.

Infine, è aggiunto il par. 7-bis all’art. 17  del Regolamento “CBAM” e la nuova disposizione prevede un’agevolazione per gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti, che hanno presentato la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026. In questo caso, infatti, l’importatore o il rappresentante doganale indiretto può continuare temporaneamente a importare merci fino a quando l’autorità competente non adotta una decisione a norma del presente articolo.

Si deve segnalare, quindi, l’onerosità del sistema CBAM per i rappresentanti doganali indiretti, che subiranno gli effetti più pesanti dalla nuova normativa e ciò avrà delle ripercussioni sulle contrattazioni con tali soggetti e gli operatori dovranno prestare una maggiore attenzione alle clausole contrattuali dei mandati di rappresentanza, all’interno dei quali dovranno essere inseriti specifici obblighi di compliance CBAM a carico dei rappresentanti e a tutela delle società.

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