4° Contenuto Riservato: Remissione in bonis

SCHEDA PRATICA

DI SAVERIO CINIERI | 31 OTTOBRE 2025

Se, per una dimenticanza, non è stata presentata tempestivamente una comunicazione o non sono stati eseguiti degli adempimenti, ma sussistono comunque i requisiti richiesti, è possibile mettersi in regola entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, contestualmente alla presentazione della denuncia deve essere esibita la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro.

Adempimento

L’art. 2 del D.L. n. 16/2012 (per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 86, D.Lgs. n. 33/2025) prevede che i contribuenti che non hanno ottemperato agli obblighi previsti è data la possibilità di evitare la decadenza dal beneficio o dal regime fiscale ponendo in essere, seppure tardivamente, l’adempimento omesso – entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (che è la prima dichiarazione che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o l’adempimento) – e pagando contestualmente in F24 una sanzione minima, pari a 250 euro.

Ciò a patto che la violazione non sia stata constatata e solo in assenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento conosciute dal contribuente. 

Questa possibilità è data solo a chi è in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme per accedere al regime o usufruire del beneficio, con riguardo alla data di scadenza originaria dell’adempimento.
Pertanto, si tratta di una misura volta a sanare quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario nemmeno in termini di pregiudizio per l’attività di accertamento.

Condizioni da rispettare per fruire del beneficio

Per poter fruire della regolarizzazione, il contribuente deve rispettare tre condizioni:

  1. avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  2. effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  3. versare contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di 250 euro senza alcuna possibilità di compensazione.

Inoltre, in via preliminare, occorre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente.

Ne consegue che soltanto in assenza di attività di accertamento avviate da parte dell’Amministrazione finanziaria e conosciute dal contribuente è possibile porre in essere, ancorché tardivamente, gli adempimenti necessari al fine di fruire del beneficio o del regime fiscale prescelto. 

L’inizio di un’attività di accesso, ispezione, verifica o di altra attività amministrativa di accertamento che abbia ad oggetto comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale non sia ostativo alla possibilità di avvalersi dell’istituto in esame attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o l’assolvimento dell’adempimento fiscale richiesto (circ. 28 settembre 2012, n. 38/E).

Tabella – Condizioni per fruire della remissione in bonis

CondizioneIn cosa consiste
Possesso dei requisiti sostanzialiIl possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di deve sussistere alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione ovvero per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali.
Comunicazione ovvero esecuzione dell’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utileLa prima dichiarazione utile è da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso.
Qualora l’adempimento omesso rilevi esclusivamente ai fini IVA, il termine cui occorre fare riferimento è quello di presentazione della prima dichiarazione IVA che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso.
Per “termine di presentazione” si intende quello ordinario di presentazione del Modello Redditi. Spirato il suddetto termine, la facoltà prevista dall’art. 2, comma 1, non può più essere esercitata e, quindi, il beneficio di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali deve ritenersi precluso.
Versamento della sanzioneAi fini del perfezionamento della remissione in bonis, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione o all’adempimento tardivo occorre versare la sanzione in misura pari a 250 euro, ossia l’importo minimo previsto dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 36, D.Lgs. n. 173/2024).
Detta sanzione:
deve essere versata tramite modello F24, indicando il codice tributo 8114, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;
non può essere oggetto di ravvedimento dal momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.

Violazioni sanabili

La norma circoscrive l’ambito di applicazione dell’istituto alla fruizione di benefici di natura fiscale e all’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale.

Tanto l’obbligo di comunicazione quanto l’adempimento formale devono essere previsti a pena di decadenza dal beneficio o dal regime opzionale.

Ne consegue che la disposizione in esame non trova applicazione con riferimento alle comunicazioni o agli adempimenti fiscali la cui non tempestiva esecuzione assume natura di mera irregolarità (e dal cui mancato o tardivo adempimento discenda la sola irrogazione di sanzioni).

E’ il caso, ad esempio, della comunicazione che deve essere inviata all’Agenzia delle entrate per beneficiare della detrazione per le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico.

L’omesso invio della suddetta comunicazione non determina la decadenza dall’agevolazione ma l’applicazione della sanzione (circ. 23 aprile 2010, n. 21/E).

In particolare, la remissione in bonis riguarda ipotesi diverse da quelle cui sono applicabili gli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 442/1997, vale a dire in ipotesi:

  • di benefici, agevolazioni o regimi opzionali, diversi da quelli di determinazione dell’imposta o dai regimi contabili, di cui al medesimo D.P.R. n. 442/1997;
  • di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili per i quali la normativa di settore, derogando all’art. 2 del D.P.R. n. 442/1997, preveda l’effettuazione di adempimenti di comunicazione o di altri adempimenti formali, a pena di decadenza. 

Il D.P.R. n. 442/1997 prevede:
– art. 1: l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. E’ comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. In presenza di fusione o scissione di società il regime di determinazione dell’imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua fino alla prevista scadenza, con l’applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell’art. 36, D.P.R. n. 633/1972;
– art. 2: il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione di cui sopra nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Resta ferma la validità dell’opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.

Alcuni esempi di fattispecie sanabili

A titolo esemplificativo, alcune fattispecie alle quali l’istituto della remissione in bonis risulta applicabile sono:

  • il regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali (art. 115 e seguente del TUIR e D.M. 23 aprile 2004);
  • il consolidato fiscale (artt. da 117 a 128 del TUIR e D.M. 9 giugno 2004);
  • le disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo (art. 148 del TUIR e art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
  • l’omesso invio del modello EAS;
  • l’opzione per l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’IVA di gruppo, previsto dall’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972;
  • l’opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio;
  • l’opzione per la tonnage tax.

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