COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 31 OTTOBRE 2025
Con Interpello del 17 ottobre 2025, n. 4 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito un importante chiarimento in risposta a un interpello presentato dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE). Il quesito riguardava l’applicazione del sistema di verifica della congruità della manodopera (DURC di congruità) anche alle imprese che non operano nel settore edile, ma che realizzano attività edili in modo accessorio.
Premessa
La verifica della congruità della manodopera impiegata nei cantieri edili è stata introdotta per contrastare il lavoro sommerso e irregolare, mediante l’analisi del rapporto tra il valore dell’opera e la quantità di lavoro effettivamente impiegato. La disciplina trova fondamento nell’art. 8, comma 10-bis del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, e nel D.M. n. 143/2021, che ne ha stabilito le regole applicative.
Con l’interpello oggetto della Nota 17 ottobre 2025, n. 4 , l’ANIE ha chiesto se l’obbligo di congruità si estendesse anche alle imprese non edili, ovvero a quelle non soggette al CCNL Edilizia e inquadrate in settori diversi, come quello metalmeccanico, pur svolgendo saltuariamente attività edili.
Verifica di congruità: campo di applicazione
Il Ministero ha chiarito che la verifica di congruità si applica a tutti gli interventi che rientrano nel settore edile, indipendentemente dal comparto produttivo dell’impresa. In altre parole, non rileva la natura dell’impresa, ma la natura dell’intervento eseguito. Se l’attività è edile, allora si applica la congruità.
Il DURC di congruità si riferisce specificamente all’incidenza della manodopera impiegata per l’esecuzione di lavori edili, anche se svolti da soggetti non appartenenti al settore. Questo vale sia per lavori pubblici che privati e include anche i subappalti.
Quindi:
- le attività complementari svolte in cantiere sono incluse nella verifica;
- le attività svolte fuori cantiere o mere forniture sono escluse.
Iscrizione alle Casse Edili: obbligo o facoltà?
Un punto centrale affrontato dal Ministero riguarda l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili.
- Le imprese edili (cioè quelle che svolgono prevalentemente attività edili) devono essere iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa e presentare il DURC di congruità.
- Le imprese non edili, anche se svolgono occasionalmente lavori edili, devono presentare il DURC di congruità, ma non sono obbligate a iscriversi alla Cassa Edile.
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento, sottolineando che l’iscrizione è obbligatoria solo per le imprese che in concreto operano prevalentemente nel settore edile (Ord. Cass. 26 maggio 2020, n. 9803).
Differenza tra congruità e iscrizione
Il Ministero ha posto una distinzione netta tra due concetti:
→ La congruità attiene alla quantità di manodopera impiegata per lavori edili ed è sempre richiesta, anche per imprese non edili.
→ L’iscrizione alla Cassa Edile è collegata alla prevalente attività aziendale e alla contrattazione collettiva applicata.
Pertanto, un’impresa metalmeccanica che realizza anche una parte di lavori edili deve ottenere il DURC di congruità, ma non è tenuta all’iscrizione alla Cassa Edile, a meno che non svolga attività edile come core business.
Le Casse Edili sono comunque tenute a rilasciare il DURC di congruità a queste imprese, anche se non iscritte, purché venga pagato il costo del servizio.
Conclusioni
In conclusione, il Ministero ha delineato un principio chiaro: la verifica di congruità non è legata alla natura dell’impresa, ma alla tipologia di lavori eseguiti. Anche le imprese non edili sono tenute ad ottenere il DURC di congruità se svolgono attività edili, ma non devono iscriversi alla Cassa Edile, a meno che l’edilizia non sia il loro settore prevalente.
Un chiarimento fondamentale, soprattutto per settori ibridi come impiantistica, elettronica o prefabbricazione, dove la commistione tra edilizia e altri comparti è sempre più frequente.
Riferimenti normativi:
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 8, comma 10-bis (convertito, con modificazioni, dallaLegge 11 settembre 2020, n. 120)
- D.M. 25 giugno 2021, n. 143
- MLPS, Nota 23 dicembre 2008, n. 56
- MLPS, Interpello 17 ottobre 2025, n. 4
- Cassazione, Ordinanza 6 maggio 2020, n. 9803
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.