COMMENTO
DI MARCO BOMBEN | 3 NOVEMBRE 2025
Dal 2026 diventa più costoso trasferire la residenza fiscale in Italia. Il disegno di Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sul regime agevolato della flat tax per i neo residenti in Italia, innalzando da 200.000 a 300.000 euro l’imposta sostitutiva dovuta sui redditi esteri. La modifica riguarda i contribuenti persone fisiche che trasferiranno la residenza nel nostro Paese a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio e riflette la necessità di adeguare un regime particolarmente attrattivo, inserito nell’art. 24-bis del TUIR, verso una maggiore equità fiscale e un incremento del gettito.
La flat tax per i neo residenti
La Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) ha introdotto nell’ambito del TUIR l’art. 24-bis, che prevede un regime fiscale speciale per le persone fisiche “facoltose” che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR.
Al fine di incentivare lo spostamento anche di capitali nel nostro Paese tali contribuenti:
- possono scegliere di assoggettare a imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero,
- a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione,
- gli interessati possono presentare specifica istanza preventiva ad interpello all’Agenzia delle Entrate, allegando apposita check list, per ottenere riscontro rispetto al rispetto dei requisiti previsti.
I redditi prodotti all’estero che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva sono individuati secondo i criteri di cui all’art. 165, comma 2del TUIR, in base al quale:
I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
| Redditi esteri che scontano l’imposizione sostitutiva |
| Redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all’estero Redditi di lavoro dipendente prestato all’estero Redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all’estero mediante una base fissa Redditi d’impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all’estero Plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti |
| Redditi esclusi dall’opzione |
| Redditi prodotti in Italia Redditi esteri non inclusi nell’opzione Eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 periodi d’imposta di validità dell’opzione (di cui all’art. 67, comma 1, lett. c, del TUIR). |
Si rammenta inoltre che:
- con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 marzo 2017 sono state delineate le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione, nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva;
- con la risoluzione n. 44/E dell’11 giugno 2018, è stato istituito il codice tributo “NRPP” per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi del citato art. 24-bis del TUIR.
Effetti del regime agevolato
Per effetto dell’esercizio dell’opzione relativamente ai redditi prodotti all’estero:
- è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF,
- calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti,
- nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione.
Per i soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’art. 43 c.c., successivamente al 10 agosto 2024, l’importo dovuto è elevato a 200.000 euro (art. 24-bis, comma 2, TUIR, come modificato dall’art. 2 del D.L. 9 agosto 2024, n. 113). Tale importo è ridotto a 25.000 euro per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell’art. 24-bis del TUIR. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
A distanza di poco più di un anno, la Legge di Bilancio 2026 interviene con un’ulteriore revisione al rialzo della soglia annuale che passa da 200.000 a 300.000 euro per i contribuenti che optano per il regime a partire dal 1° gennaio 2026.
Le novità del disegno di Legge di Bilancio 2026
In base al disegno di Legge di Bilancio 2026 è previsto:
- l’aumento dell’imposta sostitutiva da 200.000 a 300.000 euro annui per contribuente,
- con un contestuale incremento da 25.000 a 50.000 euro per familiari fiscalmente a carico.
Quanto alla decorrenza, le nuove regole si applicheranno presumibilmente dal 1° gennaio 2026 per i soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e optano per il regime nel periodo d’imposta 2026 o successivi.
Restano fermi i vantaggi, per chi aderisce al regime agevolato, che includono l’esonero:
- dall’obbligo di monitoraggio;
- dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE;
- nonché l’esenzione dall’impostadi successione e donazione relativamente agli asset esteri.
Rinnovo, revoca e decadenza dell’opzione
Operativamente, l’esercizio dell’opzione che deve avvenire nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta di trasferimento della residenza in Italia o in quello immediatamente successivo.
L’opzione:
- una volta riconosciuta, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga la revoca o si incappi in un’ipotesi di decadenza,
- cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.
La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
La revoca può essere effettuata sia dal contribuente principale, sia dal familiare a cui è stata estesa, con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione.
La revoca sarà efficace a partire dall’anno d’imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione. Resta inteso che, nel caso di revoca del contribuente principale, gli effetti si produrranno anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato autonomamente la loro facoltà di revoca, salvo che il familiare, a sua volta, eserciti autonoma opzione in veste di “contribuente principale”, versando, in tale caso, l’imposta sostitutiva in misura di 300.000 euro.
La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta. In tale ipotesi, l’imposta già versata, ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.
Con la risoluzione n. 14/E del 6 marzo 2022, l’Agenzia ha introdotto il codice tributo per la revoca dell’opzione, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dell’imposta sostitutiva già versata. Si tratta del codice tributo: “NRRE” denominato “Revoca opzione art. 24-bis del TUIR – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI”.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 24-bis;
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 6 marzo 2022, n. 14/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 23 maggio 2017, n. 17/E;
- A.S. 1689, art. 11
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