4° Contenuto Riservato: Ritenute su provvigioni di agenzia e mediazione

SCHEDA PRATICA

DI SAVERIO CINIERI | 6 NOVEMBRE 2025

Per i soggetti che svolgono attività di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, la ritenuta d’acconto su provvigioni comunque denominate è stabilita nella misura fissata per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni stesse. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni, presentando una apposita comunicazione al committente, preponente o mandante.

Ritenute sui rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari

In base a quanto previsto dall’art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 (per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 39, D.Lgs. n. 33/2025), i sostituti d’imposta, escluse le imprese agricole, che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata per il primo scaglione di reddito IRPEF, attualmente pari al 23%.

La ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni sopra indicate. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata.

Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta.

Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Applicazione in misura ridotta

Come anticipato, la ritenuta sulle provvigioni comunque denominate corrisposte per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, è commisurata al 20% del loro ammontare qualora i soggetti percipienti le provvigioni si avvalgano in via continuativa, nell’esercizio della loro attività, dell’opera di dipendenti o di terzi.

Secondo quanto stabilito dal D.M. 16 aprile 1983, si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Inoltre, si considerano terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori d’affari, i produttori e figure similari.

Si considerano altresì terzi i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale svolta nell’ambito di detta impresa nonché gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

L’attività dei percipienti si considera esercitata con l’ausilio in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi qualora, indipendentemente dal numero degli stessi, il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione diano luogo a prestazioni per la prevalente parte dell’anno, ovvero del minore periodo in cui è svolta l’attività, anche se l’opera predetta non sia resa dalle stesse persone, dipendenti o terzi.

Se il percipiente le provvigioni si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo d’imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell’ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.

Modalità operative

L’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura ridotta sopra indicata è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di una apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi nel senso precisato nell’articolo precedente.

La dichiarazione va spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base di commisurazione della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni.

Se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della riduzione al 20% della base di commisurazione delle ritenute deve farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o alla eseguita mediazione.

Per le prestazioni occasionali relative alle attività di cui si discute, i percipienti le provvigioni devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali od usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse.

Fac-simile comunicazione applicazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

Spett.le …………………………….
via ……………………………. n. …………………………….
 
Raccomandata A.R.
 
OGGETTO: comunicazione per l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni
Il sottoscritto ……………………………. nato a ……………………………. il …………………………….residente a ……………………………. via ……………………………. n. …………………………….codice fiscale …………………………….esercente l’attività di …………………………….
PREMESSO
– che svolge per Vostro conto funzioni di ……………………………. in base al contratto/accordo stipulato …………………………….;
DICHIARA
 
che nell’esercizio della propria attività intende avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Pertanto, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 25 bis, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 1 del DM 16 aprile 1983;
CHIEDE
che l’applicazione sulle provvigioni corrisposte al sottoscritto della ritenuta a titolo di acconto dovuta commisurata al 20% delle provvigioni stesse, secondo quanto previsto dal secondo comma del citato art. 25 bis del D.P.R. n. 600/1973.
 
Cordiali saluti.
 
Luogo e data
…………………………….
 
Firma
…………………………

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