3° Contenuto Riservato: Lavoratori impatriati: proroga del bonus fiscale solo con figli o casa in Italia

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 6 NOVEMBRE 2025

I lavoratori impatriati che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel 2021, ai fini della proroga del regime di tassazione agevolato, ex art. 16 D.Lgs. n. 147/2015, alla data del 31 dicembre 2025, saranno tenuti a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. L’ulteriore quinquennio agevolato opera laddove sia ravvisata almeno una delle seguenti condizioni: presenza di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; proprietà di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquistata successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti. La verifica di tali condizioni non può prescindere dal considerare le indicazioni operative fornite nel corso del tempo dall’Agenzia delle Entrate.

La tassazione agevolata in favore dei lavoratori impatriati

La detassazione prevista in favore dei lavoratori impatriati UE ed extra UE, ossia che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, è disciplinata all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e ss.mm.ii.

I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato (…), concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni b) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

La detassazione è riconosciuta anche ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Il D.Lgs. n. 209/2023, Decreto di riforma in ambito di fiscalità internazionale, ha abrogato il regime fiscale in parola con effetti dal 29 dicembre 2023.

Tuttavia il più conveniente regime agevolato di cui al citato art. 16, può essere ancora applicato nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data. Per tali ultimi soggetti la detassazione opera comunque al 50%.

AspettoVecchio regime impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015)
Regime agevolatoIl reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Soggetti interessatiLavoratori dipendenti e autonomi. È detassato anche il reddito d’impresa.
Condizioni da rispettare-ResidenzaIl lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento della residenza fiscale e si impegna a risiedervi per almeno due anni.
Condizioni da rispettare-Svolgimento attività lavorativaL’attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Durata regime agevolativo5 anni (+5)
Ulteriori agevolazioni (estensione durata agevolazione)Estensione della durata del regime di favore per ulteriori 5 anni (5+5), in presenza di almeno una delle due successive condizioni (comma 1, lett. c, art. 5 del D.L. n. 34/2019):
almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
proprietà di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquistata successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti.
Tassazione sul 50% del reddito imponibile per ulteriori 5 anni, percentuale ridotta al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minori o a carico, anche in affido preadottivo.
Proroga su opzione a pagamento (esclusi lavoratori sportivi)La proroga è ammessa ma solo previo versamento “a titolo di accesso”, anche per coloro i quali hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art.16 D.Lgs. n. 147/2015 (vedi Provv. Agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, n. 60353/2021), se in precedenza iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o cittadini di Stati membri dell’Unione europea.
Tale chance è da escludere per i lavoratori che seppur beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:
non sono stati iscritti all’AIRE;
sono cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati (question time 5-001137-2023). 
La proroga a pagamento dunque riguardava, da ultimo, coloro i quali si erano trasferiti in Italia prima del 30 aprile 2019 e che hanno esaurito il primo quinquennio agevolato al 31 dicembre 2023. Ai fini della proroga sono esclusisia il ravvedimento operoso sia la c.d. remissione in bonis (Risposta n. 223/2023nn. 371372  e 383/2022).

Per i lavoratori i quali hanno trasferito la residenza dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 (dunque con residenza in Italia già nel 2019), l’aumento della detassazione dal 50% al 70% era subordinato alla definizione dei criteri di funzionamento del c.d. “Fondo controesodo” con apposito D.M. MEF, (vedi comma 2, art. 13-ter, D.L. n. 124/2019). L’operatività del fondo però poi è stata abrogata con l’art. 45 del D.L. n. 19/2024.

La detassazione opera comunque nel rispetto dei limiti de minimis con obbligo di compilazione del prospetto del quadro RS sugli aiuti di Stato. Ciò per quanto riguarda lavoratori autonomi e imprenditori individuali (vedi art. 8-bis, comma 2, D.L. n. 148/2017). 

Tenendo conto anche del risparmio sul carico contributivo, posto che la base imponibile individuata ai fini fiscali incide anche ai fini della determinazione del carico previdenziale (veda la circolare INPS 7 giugno 2023, n. 52 – circolare n. 105 del 27 giugno 2025).

Si veda il nostro approfondimento Impatriati e mod. Redditi.

Fatta tale doverosa ricostruzione, vediamo all’analisi dei requisiti necessari ai fini della proroga del quinquennio agevolato.

Lavoratori impatriati: la verifica dei requisiti per la proroga del quinquennio agevolato

Come accennato nella tabella di cui al primo paragrafo, la chance di proroga del regime agevolato riguarda gli impatriati in pendenza di regime agevolato che:

  • hanno almeno un figlio minorenne o a carico o alternativamente,
  • diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.

Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Detto ciò, passiamo alla verifica dei singoli requisiti per la proroga del quinquennio agevolato.

La presenza di un figlio minorenne o a carico

Le disposizioni di detassazione qui in esame si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.

Nella circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • l’estensione del beneficio temporale in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, è riconosciuta sia qualora il figlio minorenne e/o a carico (ovvero in affido preadottivo) sia nato prima del trasferimento in Italia, sia successivamente,
  • a condizione che tale presupposto sussista entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.

Così per fare un esempio, considerato un professionista trasferitosi (residenza fiscale) in Italia dal 2021, tale requisito deve essere verificato entro il 31 dicembre 2025; dunque il primo figlio (ovvero il terzo figlio per la detassazione maggiorata) deve essere nato o affidato (affido preadottivo) entro il 31 dicembre 2025. Al ricorrere di tali condizioni, il lavoratore potrà estendere la detassazione sui redditi prodotti in Italia per ulteriori cinque anni.

Si ritiene che la detassazione si estende altresì ad attività lavorative aggiuntive intraprese nel secondo quinquennio; ciò in linea con le indicazioni di cui alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

L’eventuale residenza all’estero dei figli non fa perdere la chance di proroga laddove gli stessi trasferiscano la residenza fiscale in Italia entro il primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.

Rispetto al nostro esempio, tale condizione deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2025; ciò comporta che per la maggior parte del periodo d’imposta 2025, considerando anche le frazioni di giorno, i figli abbiano la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.

Inoltre, come da circolare Agenzia delle Entrate, 33/E del 28 dicembre 2020, la circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a carico), non determina la perdita dei benefici fiscali di cui all’art. 16, relativamente all’ulteriore quinquennio.

Esempi-verifica presenza figlio minorenne/a carico al 31/12
N.CasisticaSituazione familiare e tempisticaDiritto all’estensione quinquennaleMotivazione / Riferimento normativo
1Figlio nato in Italia nel 2022Il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia nel 2021.SÌ – proroga ammessaNascita del figlio prima della fine del quinquennio (31/12/2025), soddisfa la condizione prevista dalla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.
2Figlio nato nel 2026Il lavoratore si è trasferito nel 2021 e il primo figlio nasce nel 2026, cioè dopo la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.NO – proroga non ammessa- salvo il rispetto del requisito relativo al possesso dell’unità immobiliareIl requisito non sussiste entro la fine del primo quinquennio (31/12/2025), quindi non si può estendere l’agevolazione.
3Figlio nato prima del trasferimento nel 2021 ma è residente all’esteroIl figlio minorenne o a carico trasferisce la residenza fiscale in Italia entro il 2025.SÌ – proroga ammessaLa circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020chiarisce che la residenza all’estero non preclude la proroga, purché il figlio trasferisca la residenza fiscale in Italia entro il primo quinquennio.
4Figlio minorenne già presente prima del rientroIl lavoratore ha già un figlio minorenne o a carico prima del trasferimento in Italia (2021).SÌ – proroga ammessaIl requisito del figlio minorenne o a carico è già soddisfatto al momento del rientro. L’estensione si applica automaticamente.
5Figlio maggiorenne o assenza di figliIl lavoratore non ha figli minorenni o a carico, né nascono o vengono affidati entro il 31/12/2025.NO – proroga non ammessa, salvo il rispetto del requisito relativo al possesso dell’unità immobiliare.Mancando il presupposto familiare, non è possibile beneficiare dell’estensione per ulteriori cinque anni.

Rispetto al concetto di figlio a carico, ex art. 12 del D.P.R n. 917/1986, TUIR, c’è da dire che anche in questo caso dovrebbe trovare applicazione la disposizione di cui al comma 4-ter dello stesso articolo:

Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

Nei fatti, al di là dell’effettiva spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, il requisito di avere un figlio a carico deve ritenersi soddisfatto laddove quest’ultimo possieda un reddito complessivo non superiore a quello indicato al comma 2 dell’art. 12 del TUIR: 2840,51/4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

Il figlio sarà considerato a carico anche se over 30 senza disabilità accertata o “percettore di assegno unico”.

Passiamo ora all’analisi dell’ulteriore requisito relativo alla proprietà dell’unità immobiliare.

Verifica proprietà di almeno un’unità immobiliare ad uso residenziale

La proroga del regime agevolato riguarda anche gli impatriati in pendenza di regime agevolato che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia:

  • dopo il trasferimento o
  • nei 12 mesi precedenti.

Nei fatti, l’acquisto dell’unità immobiliare può essere effettuato come termine ultimo entro (e non oltre) i primi cinque periodi di imposta di fruizione del regime; il requisito deve permanere per tutto il periodo agevolato (circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020).

Nella tabella successiva si riportano le varie casistiche ravvisabili rispetto al requisito in esame, precisando che:

  • i due requisiti richiesti dalla norma, ossia presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, proprietà di un’unità immobiliare ad uso residenziale, sono tra loro alternativi,
  • la proroga del regime agevolato non può andare oltre i 5 anni anche in presenza di entrambe le condizioni.
IpotesiRequisito soddisfattoNon soddisfatto
Acquisto a titolo oneroso nei primi 5 periodi d’imposta di residenza fiscalex 
Acquisto “oneroso” dopo i primi 5 periodi d’imposta x
Acquisto prima del trasferimento ma oltre i 12 mesi antecedente al trasferimento x
Prepossesso immobile residenziale e ulteriore acquisto nei 12 mesi precedenti al trasferimento o entro il termine del quinquenniox 
Acquisto nei termini di nuda proprietà o usufrutto x
“Acquisto” per donazione/successione x
Acquisto nei termini in comproprietà con coniuge, convivente o figlix 

Si ponga attenzione al fatto che la sola sottoscrizione di un preliminare di compravendita nei suddetti termini non è sufficiente ad integrare il presupposto per l’estensione del regime agevolato.

Lo stesso produce, unicamenteeffetti obbligatori in capo alle parti, che si impegnano a stipulare in un secondo momento un contratto definitivo, senza produrre l’effetto traslativo tipico della compravendita (circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020).

Così per fare un esempio, non si ha diritto all’estensione del regime agevolato laddove: 
• il trasferimento della residenza fiscale in Italia sia avvenuto nel 2021,
• il preliminare di acquisto è stato stipulato il 10 dicembre 2025,
• il rogito sarà definito nel 2025.

Ai fini dell’applicazione dell’ulteriore quinquennio agevolato “gratuito”, per chi termina i primi cinque anni al 31-12, anche se la norma sulla proroga “gratuita” nulla dispone a proposito:

  • il lavoratore dipendente sarà tenuto a presentare (si suggerisce di farlo entro i primi giorni del mese di gennaio 2026),  una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo in proroga (rimane ferma la possibilità di beneficiarne direttamente in dichiarazione dei redditi-vedi casella “casi particolari”) per consentire l’applicazione delle ritenute “ridotte” per via della detassazione;
  • il lavoratore autonomo, indicherà la proroga della detassazione in sede di dichiarazione dei redditi sulla base delle istruzioni di compilazione di cui al modello Redditi 2027.  

Tuttavia, in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti, può presentare una richiesta scritta in cui è riportata la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo. Il committente, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla norma agevolativa.

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