2° Contenuto: Vendite “seriali” sui marketplace: quando l’attività diventa impresa

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI STEFANO SETTI | 6 NOVEMBRE 2025

Se l’operatività è seriale, il fisco riqualifica il soggetto e attiva IRPEF e IVA, usando in modo incisivo presunzioni bancarie e dati DAC7

La Corte di Cassazione (sent. 21 marzo 2025, n. 7552) affronta un caso “simbolo” di commercio online: oltre 1.600 vendite di scarpe in due anni su piattaforma di aste/marketplace. La Suprema Corte conferma che la serialità e continuità delle cessioni costituiscono indice sufficiente di professione abituale e quindi di reddito d’impresa ai fini IRPEF e soggettività passiva IVA (art. 55 TUIR; art. 4 D.P.R. n. 633/1972; art. 2195 c.c.), senza che occorra provare un’autonoma organizzazione (requisito invece rilevante solo per IRAP). Sono ritenute legittime le presunzioni bancarie (art. 32 D.P.R. n. 600/1973; art. 51 D.P.R. n. 633/1972) e la motivazione per relationem degli avvisi, purché il contenuto essenziale sia conoscibile (art. 7 Legge n. 212/2000).

Premessa

La Corte, con sent. 21 marzo 2025, n. 7552, accoglie due motivi: (i) IRAP per carenza di motivazione sul requisito dell’“autonoma organizzazione”; (ii) IVA su prelievi/acquisti non fatturati: per il cessionario inadempiente non è dovuta l’imposta, ma opera la “sola” sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997.

Il tutto si inserisce nel quadro DAC7, che incrementa il reporting dei venditori “attivi”: come abbiamo sostenuto noi di MySolution in più eventi formativi, il problema della rideterminazione del presupposto soggettivo IVA a seguito della DAC7 era facilmente desumibile.

Il caso e il suo valore “di scuola”

Il contribuente vende 1.211 paia di scarpe nel 2008 e 418 nel 2009 tramite piattaforma di aste/marketplace. L’Agenzia, incrociando tabulati della piattaforma e movimenti bancari, emette due avvisi di accertamento induttivi (art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973). In primo grado il contribuente vince, ma la CTR riforma: reddito d’impresa, non “redditi diversi”, in ragione dell’elevatissimo numero di transazioni. In Cassazione: la Corte respinge le doglianze su motivazione degli atti e contraddittorio preventivo in IVA (mancata prova di resistenza), ma accoglie due punti-chiave: IRAP (motivazione assente sull’autonoma organizzazione) e IVA sui prelievi (acquisti non fatturati: no imposta, solo sanzione al cessionario).

Messaggio forte e chiaro: se su Vinted/eBay, Wallapop & co. le vendite “esplodono” per numeri e continuitànon siamo più nelladismissione occasionale ma nella compravendita professionale.

Il perno giuridico: abitualità ≠ occasionalità

La nozione fiscale di “impresa” è più ampia di quella civilistica

La Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: ai fini fiscali (art. 55 TUIR; art. 4 D.P.R. n. 633/1972) è “impresa” l’esercizio perprofessione abituale, anche non esclusiva, delle attività ex art. 2195 c.c.

Non serve l’“organizzazione” in senso civilistico (art. 2082 c.c.). È sufficiente che l’attività si ripeta con continuità e finalità di lucro.

Conseguenze: IRPEF e IVA si applicano; possono maturare anche obblighi contabili e, in pratica, la necessità di aprire partita IVA.

Indicatori fattuali dell’abitualità

  • Numero di transazioni elevato su più periodi d’imposta.
  • Reperimento stock per rivendere.
  • Prezzi e pratiche tipiche del commercio (resoconti, resi, feedback sistematici).
  • Messaggi/annunci che rivelano una proposta stabile.

La sentenza considera dirimente la magnitudo (1.629 vendite in due anni): la dimensione “schiaccia” l’argomento dell’occasionalità.

Accertamento: presunzioni bancarie e motivazione per relationem

Presunzioni su conti correnti

Gli accrediti e i prelevamenti non giustificati sui conti costituiscono presunzioni legali relative di ricavi/compensi (art. 32 D.P.R. n. 600/1973; art. 51D.P.R. n. 633/1972). Grava sul contribuente fornire prova contraria. La Corte riafferma che tali presunzioni non valgono solo per imprenditori/professionisti: possono estendersi alla generalità dei contribuenti (in coerenza col rinvio all’art. 38 D.P.R. n. 600/1973).

Motivazione degli atti e “relationem”

L’avviso è legittimo se consente di comprendere la pretesa (petitum e causa petendi). La motivazione per relationem è valida quando il documento richiamato è allegatoriprodotto nei suoi elementi essenziali o già conosciuto dal contribuente (art. 7 Legge n. 212/2000).

Nel caso, il “tabulato” della piattaforma non allegato è comunque conoscibile, perché il contenuto essenziale (numero e valore delle transazioni) era stato riassunto e già portato a conoscenza in sede istruttoria; il resto attiene al merito probatorio, non alla validità dell’atto.

Tre snodi delicati: contraddittorio, IRAP e IVA sui prelievi

Contraddittorio endoprocedimentale in IVA e “prova di resistenza”

Per i tributi armonizzati il vizio per mancato contraddittorio “a monte” non è automatico: occorre la prova di resistenza, cioè dimostrare che il confronto avrebbe potuto mutare l’esito (Cass., sez. unite, n. 24823/2015). Qui il contribuente non l’ha fornita: motivo respinto.

IRAP: serve motivazione vera su “autonoma organizzazione”

La CTR ha qualificato il reddito come d’impresa (IRPEF/IVA) ma non ha motivato sul presupposto IRAP (art. 2 D.Lgs. n. 446/1997). La Cassazione cassasul punto e rinvia: occorre verificare se esistano beni strumentali eccedenti il minimopersonale o un coordinamento stabile di fattori produttivi. È una verifica autonoma rispetto alla soggettività IVA.

IVA e “acquisti in nero” del cessionario: solo sanzione, non imposta

Se il cedente non fattura e il cessionario non regolarizza (autofattura), non si può pretendere dal cessionario il versamento dell’IVA; opera la sola sanzione di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, con perdita della detrazione e ulteriori effetti sanzionatori.

La Cassazione accoglie il motivo: sui prelievi ricondotti ad acquisti non fatturati non è dovuta IVA dal cessionario (in continuità con Cass., sez. unite, n. 26126/2010; Cass. n. 1659/2015 e n. 35435/2022).

DAC7: il nuovo “radar” delle Entrate per i marketplace

La Direttiva n. 2021/514 (DAC7), recepita nel 2023, obbliga i gestori di piattaforme (Vinted, eBay, Airbnb, ecc.) a raccogliere e trasmettere alle Entrate i dati dei venditori che, nell’anno, superano ≥ 30 vendite o > 2.000 euro di corrispettivi.

La comunicazione non equivale a tassazione automatica. È però un filtro potente per selezionare i soggetti da controllare e incrociare le informazioni con i conti correnti. La sentenza n. 7552/2025 fornisce il criterio qualitativo che mancava: la serialità, da sola, è sufficiente per integrare impresa e soggettività IVA.

Come abbiamo sostenuto noi di MySolution in più eventi formativi, la rideterminazione del presupposto soggettivo IVA alla luce di DAC7era facilmente desumibile: più dati ⇒ più tracciabilità ⇒ maggiore facilità di provare abitualità e professionalità della rivendita.

Tabella riepilogativa

ProfiloRegola/PrincipioNorme di riferimentoEsito nel caso
Qualificazione del redditoSerialità = professione abituale ⇒ reddito d’impresa anche senza organizzazioneArt. 55 TUIR; art. 4 D.P.R. n. 633/1972; art. 2195 c.c.Confermato
Presunzioni bancarieMovimenti non giustificati = presunzione legale relativa di ricaviArt. 32 D.P.R. n. 600/1973; art. 51 D.P.R. n. 633/1972Legittime
Motivazione per relationemValida se atti allegati/riprodotti/già noti; sufficiente “contenuto essenziale”Art. 7 Legge n. 212/2000; giurisprudenzaMotivo respinto
Contraddittorio in IVAVizio solo con prova di resistenzaCass., sez. unite, n. 24823/2015Non provata
IRAPRichiede autonoma organizzazione e motivazione specificaArt. 2 D.Lgs. n. 446/1997Accolto (rinvio)
IVA su acquisti senza fattura (cessionario)No imposta al cessionario; solo sanzioneArt. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997; Cass., sez. unite, n. 26126/2010; Cass. n. 35435/2022  Accolto
DAC7 Reporting: ≥30 vendite o >2.000 € ⇒ dati al Fisco (screening)Dir. UE n. 2021/514; recep. IT 2023Rilevanza indiziaria per “impresa”

Implicazioni pratiche (per consulenti e venditori online)

Per i consulenti

  • Mappare i rischi: intercettare clienti “serial seller” su Vinted/eBay & co. che superano le soglie DAC7 o, comunque, manifestano abitualità (anche senza superarle).
  • Soggettività IVA: spiegare che non serve un negozio o dipendenti per “diventare impresa” ai fini fiscali; basta la continuità.
  • IRAP: in caso di ripresa, pretendere una motivazione qualificata sull’“autonoma organizzazione”; non basta dire “vende molto”.
  • Presunzioni bancarie: costruire contro-prove (ad es. accrediti privi di rilievo reddituale, rimborsi, trasferimenti infragruppo familiare, ecc.), con documenti.
  • Acquisti non fatturati: ricordare che al cessionario non è chiesta l’IVA, ma scattano sanzioni (e perdita detrazione). Implementare procedure di regolarizzazione (se applicabili).
  • Policy di piattaforma & archiviazione: salvare estratti, feedback, messaggistica, ordine/pagamenti; tenere conti dedicati.

Per i venditori “seriali”

  • Segnali d’allarme: centinaia di pezzi, reintegro scorte, annunci sistematici ⇒ probabile impresa.
  • Cosa fare: valutare partita IVA, regime forfetario o ordinario, fatturazione elettronica, adempimenti IVA (registri, liquidazioni).
  • Separare i flussi: un conto dedicato evita cortocircuiti probatori.
  • Non fidarsi delle sole soglie DAC7: si può essere impresa anche sotto le soglie se l’attività è stabile e organizzata “quel tanto che basta”.
  • Gestire i resi e le garanzie: pratiche “da negozio” sono indizi di professionalità.
  • Ravvedimento: ove necessario, valutare regolarizzazioni tempestive per ridurre sanzioni.

Spunti difensivi (quando ci sono margini)

  • Occasionalità vera: vendite sporadiche, oggetti personali, assenza di riacquisto scorte, assenza di canali “brandizzati”.
  • Conti correnti: tracciare la causale degli accrediti (prestiti, rimborsi, bonifici familiari) per spezzare la presunzione.
  • Contraddittorio in IVA: se manca, provare concretamente come avrebbe inciso (fornitori, prezzi, resi, margini).
  • IRAP: confutare autonoma organizzazione (nessun personale, beni minimi, attività non stabilmente coordinata).
  • Acquisti non fatturati: ribadire che non si può pretendere l’imposta dal cessionario (solo sanzione); verificare eventuali profili penali esclusi (nessuna frode?).

Conclusioni

La sentenza n. 7552/2025 alza il sipario sul “non detto” del commercio online tra privati: la ripetizione fa l’impresa. Non occorrono magazzini, insegne o dipendenti: se l’operatività è seriale, il fisco riqualifica il soggetto e attiva IRPEF e IVA, usando in modo incisivo presunzioni bancarie e dati DAC7. Resta autonomo il tema IRAP, che pretende autonoma organizzazione e una motivazione seria. Sul versante IVA, la Corte mette un paletto importante: per gli acquisti non fatturati del cessionario, no all’imposta e sì alla sola sanzione.

Per i professionisti, è il momento di passare da “consigli generali” a procedure: profilazione dei clienti attivi sui marketplace, checklist di soggettività IVA, protocolli per regolarizzazione e difesa probatoria. Per i venditori “seriali”, è tempo di scegliere: compliance (partita IVA, regimi, adempimenti) oppure rischio di accertamenti costosi.

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