4° Contenuto Riservato: Ritenute su provvigioni

SCHEDA PRATICA

DI SAVERIO CINIERI | 7 NOVEMBRE 2025

Per i compensi corrisposti a soggetti che svolgono attività di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, si applica la ritenuta d’acconto su provvigioni comunque denominate stabilita nella misura fissata per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni stesse. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni, previa presentazione di una apposita comunicazione al committente, preponente o mandante.

Adempimento

In base a quanto previsto dall’art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 (per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 39, D.Lgs. n. 33/2025), i sostituti d’imposta, escluse le imprese agricole, che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata per il primo scaglione di reddito IRPEF, attualmente pari al 23%.

La ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni sopra indicate. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata.

Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta.

Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. 

Le ritenute di cui si discute non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Mentre per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le regole sopra indicate.

Modalità operative

La ritenuta va versata entro giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione delle provvigioni.

Ai fini del versamento, effettuato tramite il modello F24, con possibilità di compensazione, va utilizzato il codice tributo 1040.

La compilazione della sezione “Erario” del modello F24 avviene nel seguente modo:

  • campo codice tributo: indicare 1040;
  • campo rateazione: va indicato il mese di riferimento;.
  • campo anno di riferimento: deve essere indicato l’anno per il quale si effettua il pagamento;
  • colonna importi a debito versati: deve essere indicata la somma da versare.

Si consideri il caso di una impresa che ha corrisposto, nel mese di novembre 2025, ad un rappresentante di commercio, provvigioni per un ammontare pari a 3.000 euro.
In mancanza di una comunicazione circa l’utilizzo, da parte del rappresentante di commercio, di dipendenti o di terzi, la ritenuta è pari al 23% (aliquota IRPEF primo scaglione) sul 50% delle provvigioni.
Quindi si avrà:
Ritenuta: 3.000 * 50% * 23% = 345 euro.
Il versamento va effettuato entro il 16 dicembre 2025.
Si riporta la sezione del modello F24 compilata.

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.