COMMENTO
DI STEFANO ROSSETTI | 7 NOVEMBRE 2025
La disposizione contenuta nell’art. 86, comma 5 del TUIR (detassazione delle plusvalenze realizzate nell’ambito della procedura di Concordato preventivo) è applicabile solo alle plusvalenze realizzate nell’ambito del Concordato preventivo dal soggetto che detiene il diritto di proprietà sul bene compravenduto. Questo è il chiarimento che è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad istanza di interpello n. 280/2025. L’Amministrazione finanziaria basa la sua interpretazione principalmente sul fatto che, tale disposizione essendo agevolativa non può essere interpretata estensivamente.
Premessa
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad istanza di interpello n. 280/E/2025 ha affrontato la tematica relativa alla detassazione delle plusvalenze realizzate nell’ambito della procedura di concordato preventivo.
L’Amministrazione finanziaria offre una lettura rigorosa, ma ineccepibile, del comma 5 dell’art. 86 del TUIR.
In buona sostanza l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la disposizione contenuta nel comma 5 dell’art. 86 del TUIR, secondo cui la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento, può essere applicata solo dal soggetto titolare del diritto di proprietà dei beni oggetto di cessione.
La disposizione agevolativa dell’art. 86, comma 5 del TUIR
L’art. 86, comma 5 del TUIR prevede che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
La finalità perseguita dal legislatore con questa norma è quella, in generale, di non gravare la procedura concordataria (a finalità liquidatorie) con oneri fiscali (l’imposizione sulle plusvalenze) che, ove applicati, costituirebbero un ulteriore costo per la società già in stato di difficoltà finanziaria con il rischio di impedire o, comunque, penalizzare la realizzazione del piano concordatario.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate:
- l’ambito di applicazione di tale disposizione risulta non essere limitato solo alla “cessione dei beni ai creditori”, ma comprende anche le vendite dei beni ceduti, effettuate (nei confronti dei terzi) dal commissario giudiziale al fine di ricavare i mezzi liquidi necessari per soddisfare i creditori (vedasi risoluzione n. 29/E/2004 e in tal senso è allineata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5112/1996);
- la disposizione agevolativa trova applicazione nei confronti della società assoggettata al concordato che deve necessariamente avere la proprietà beni ceduti ai creditori ovvero ai terzi (Risposta ad istanza di interpello n. 280/E/2025);
- essendo il comma 5 dell’art. 86 del TUIR norma di natura agevolativa, il suo campo di applicazione non può essere esteso, in via interpretativa, a ipotesi di cui non si fa espressa menzione (in materia di interpretazione delle norme agevolative, tra le altre, la Risposta a istanza di interpello n. 304/E/2021).
Con una recente Risposta ad istanza d’interpello (n. 178/E/2025), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione contenuta nell’art. 86, comma 5 del TUIR non trova applicazione nell’ambito della composizione negoziata della crisi.
Infatti, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria il fatto che tra le misure premiali indicate nell’art. 25-bis, comma 5, del codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) non venga richiamato il comma 5 dell’art. 86 del TUIR è sinonimo dell’intenzione del legislatore di non prevedere l’applicazione della disposizione fiscale di favore in relazione alle operazioni di cessione realizzate nell’ambito dell’istituto di composizione della crisi.
Da ciò discende che le plusvalenze da cessione di beni strumentali realizzate nell’ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi scontano le regole ordinarie di imposizione.
L’istanza di interpello n. 280/E/2025
Una società è sottoposta alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 ss. del R.D. n. 267/1942.
Tale società che si qualifica come una società holding, detiene il 100% delle quote di una società proprietaria di un compendio immobiliare.
Al fine giungere ad esito positivo della procedura concorsuale, la società controllante ha deliberato:
- la cessione del compendio immobiliare da parte della società controllata. Tale cessione ha dato luogo ad una plusvalenza;
- la messa in liquidazione della società controllata in maniera tale che le risorse derivanti dalla dismissione del compendio immobiliare possano essere attribuito al socio unico e messe a servizio della procedura concorsuale.
In questo contesto, le due società (controllante e controllata) hanno chiesto di esprimersi all’Amministrazione finanziaria in merito all’applicazione:
- dell’art. 86, comma 5, del TUIR ai plusvalori relativi a rimanenze conseguiti in esecuzione di concordato preventivo da società interamente controllata dal soggetto ammesso alla procedura di concordato;
- degli artt. 47, comma 7, 86, comma 5-bis e 89, comma 2 del TUIR alla distribuzione del residuo attivo risultante dalla liquidazione della controllata.
In merito al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad istanza d’interpello n. 280/E/2025 chiarisce che la cessione di beni (il compendio immobiliare), essendo effettuata dalla società controllata, soggetto non sottoposto alla procedura di concordato preventivo, non rientra nel campo di applicazione dell’art. 86, comma 5, del TUIR; infatti, la società controllante non detiene la titolarità del diritto di proprietà del compendio immobiliare.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, affinché la disposizione trovi applicazione è necessario che l’operazione di cessione plusvalente venga effettuata nell’ambito della procedura di concordato preventivo.
L’Amministrazione finanziaria, inoltre, evidenzia che, nel caso in esame, non trova applicazione quanto affermato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 11699, 11700 e 11701 del 21 maggio 2007, in quanto la fattispecie ivi esaminata appare non sovrapponibile con il caso di specie, poiché la prima attiene all’applicazione dell’art. 56, comma 6, del TUIR (ora art. 86, comma 5) a una plusvalenza realizzata a seguito della cessione dell’azienda da parte di una società di fatto costituita tra due persone fisiche di cui uno imprenditore assoggettato alla procedura di concordato preventivo. Nel caso oggetto dell’istanza di interpello, invece, l’eventuale applicazione della detassazione prevista dall’art. 86, comma 5, del TUIR comporterebbe, di fatto, la detassazione (integrale) del residuo attivo derivante dalla liquidazione di un soggetto terzo rispetto alla procedura concordataria nei cui confronti non trova giustificazione l’esclusione della tassazione delle plusvalenze prevista dal citato comma 5.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86;
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 25-bis;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello, 3 novembre 2025, n. 280.
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