2° Contenuto: Le novità sulla nuova rottamazione-quinquies del DdL Bilancio

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 7 NOVEMBRE 2025

Nel testo del DdL di Bilancio 2026 è stata inserita la norma sulla nuova rottamazione dei ruoli, la c.d. rottamazione-quinquies già in parte messa nero su bianco con il disegno di Legge A. S. n. 1375. La nuova sanatoria riguarda i singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal 1° gennaio del 2000 fino al 31 dicembre 2023. L’attuale rottamazione-quater si ferma al 30 giugno 2022 ma prevede un ambito di debiti definibili molto più ampio. Nel presente approfondimento ci soffermeremo sul concetto di carico affidato per meglio individuare l’orizzonte temporale dei debiti ammessi alla nuova sanatoria.

La rottamazione-quinquies nel DdL di Bilancio 2026

La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali è prevista all’art. 23 del DdL di Bilancio 2026.

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti (…).

Rottamazione-quinquies-DdL di Bilancio 2026
CosaRottamazione cartelle post avviso bonario IRPEF/IVA (artt. 36-bis36-ter D.P.R. n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972) contributi INPS non da accertamento, multe “statali” per violazioni al codice della strada (violazioni contestate da polizia, carabinieri, ecc). L’attuale rottamazione-quater è molto più ampia dal punto di vista dei carichi definibili considerato che potevano essere sanate, oltre alle cartelle esattoriali, anche avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS (se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione).
Singolo Carico definibiliImposte dirette e IVA, contributi previdenziali INPS non da accertamento (considerate le indicazioni di cui alle circolari INPS n. 108 e n. 168/2010, la definizione agevolata dovrebbe riguardare avvisi bonari INPS o gli avvisi di addebito da omissione contributiva ma non da evasione contributiva, serviranno però conferme ufficiali). L’avviso di addebito da omissione contributiva si riferisce infatti alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo.
Concetto di singolo caricoAi fini della rottamazione, il singolo carico è la singola partita di ruolo per la quale il contribuente può manifestare adesione alla definizione agevolata. Non è possibile, invece, definire parzialmente la “partita”, di norma composta da più “articoli di ruolo”, vale a dire i codici di ogni componente [tributi (ad esempio, imposte dirette, IVA ed IRAP contenuti nella stessa “partita”), sanzioni, interessi, ecc.] del credito recato dalla “partita”(vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2017).
SovraindebitamentoLa rottamazione è ammessa anche per i debiti oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019
Termine presentazione istanza30 aprile 2026.
Debiti esclusiContributi previdenziali casse private;
Imposte e sanzioni su redditi non dichiarati;
Violazioni formali;
Tributi locali(salvo attivazione previsione di cui all’art. 24 del DdL di Bilancio);
Multe polizia locale;
Ecc.
Scadenza PagamentiUnica soluzione, entro il 31 luglio 2026, ovvero,
nel numero massimo di 54 rate bimestrali, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10%.
Unica o prima rata
31 luglio 2026
Dalla 4a alla 51a rata
Rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027.
Le restanti 3 rate 
Il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Effetti su dilazioni in corso alla data dell’istanzaSospensione alla data di presentazione dell’istanza;
revoca al 31 luglio 2026;
stop a nuove dilazioni ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973.
Importo rate minima100 euro
Decadenza definizione agevolata Mancato pagamento:
unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
due rateanche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
Lieve inadempimentoNon ammesso. Anche con un solo giorni di ritardo si decade dalla sanatoria.
Importi dovutiSomme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale;
le spese di rimborso per le procedure esecutive;
le spese di notifica della cartella di pagamento;
gli interessi di dilazione al 4% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.
Importi cancellatiLe sanzioni collegate alla maggiore imposta contestata;
gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo;
le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999);
l’aggio della riscossione.
Per le c.d. multe stradali non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 (c.d. “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Come accennato, la rottamazione-quinquies riguarda i singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal 1° gennaio del 2000 fino al 31 dicembre 2023.

Da qui, è utile soffermarsi sul concetto di carico affidato.

Rottamazione-quinquies. Il concetto di carico affidato

Il contribuente che intenderà aderire alla rottamazione-quinquies, dovrà verificare se i debiti che deve pagare all’Agente della riscossione siano effettivamente rottamabili.

Possono essere oggetto di definizione agevolata, i singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal 1° gennaio del 2000 fino al 31 dicembre 2023.

Da qui, la prima verifica da effettuare riguarda il periodo di riferimento del carico, il quale dovrebbe coincidere con la data di esecutività del ruolo come riportato sulla cartella esattoriale.

A ogni modo, in sede di presentazione dell’istanza di rottamazione-quinquies, la procedura telematica evidenzierà i carichi ammessi alla sanatoria, consentendo altresì una definizione parziale rispetto al totale dei debiti evidenziati.

Nel complesso, potranno essere oggetto di definizione agevolata:

  • tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 che rientrano nell’ambito oggettivo della nuova pace fiscale (1a condizione da verificare);
  • inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, sempre se rientranti nel perimetro oggettivo della nuova norma.

Sull’ultimo punto, rispetto a chi ha aderito alla rottamazione-quater, commi 231252 della Legge n. 197/2022, c’è da dire che la nuova sanatoriacome da bozza attuale del DdL di Bilancio 2026, è ammessa solo laddove ci sia stata decadenza verificata alla data del 30 settembre 2025.

Tale indicazione vale anche per i soggetti c.d. riammessi alla rottamazione-quater in forza delle previsioni di cui all’art. 3-bis D.L. n. 202/2024.

Di conseguenza, chi alla data del 30 settembre 2025 era in regola con i pagamenti, anche se è decaduto in data successiva, non potrà accedere alla rottamazione-quinquies per i debiti per i quali ha presentato istanza:

  • entro il 30 giugno 2023 per i contribuenti ordinari;
  • 30 settembre 2023 per i residenti dei territori alluvionati, ex art. 1, comma 9, del D.L. n. 61/2023;
  • 30 aprile 2025 per i c.d. riammessi, art. 3-bis D.L. n. 202/2024. 

Così per fare un esempio, un soggetto riammesso che non pagherà la 2a rata in ultima scadenza al 9 dicembre 2025, non potrà accedere alla rottamazione-quinquies. Potrà rateizzare il carico, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ma se per lo stesso aveva già richiesto una rateazione poi decaduta, dovrà verificare la data di attivazione dalla quale dipende la chance di nuova rateazione.

Si veda il nostro approfondimento Decadenza rottamazione-quater. Divieti e soluzioni per gli inadempienti

Anche la norma di cui alla rottamazione-quinquies fa riferimento al concetto di carico affidato, come già previsto per le precedenti sanatorie.

Per meglio capire il concetto di carico affidato, ci possiamo rifare alle indicazioni di cui alla circolare n. 2/2017, documento di prassi riferito alla rottamazione, ex art. 6 del D.L. n. 193/2016.

Il concetto di carico affidato

Come da D.M. n. 321/1999, l’espressione “carichi affidati” deve essere intesa quale “carichi trasmessi” in quanto usciti dalla disponibilitàdell’Ente creditore. Per gli accertamenti esecutivi l’“affidamento formale” della riscossione in carico all’Agente (trasmissione del carico) coincide con la data di trasmissione del flusso di carico (che è effettuata con cadenza giornaliera – decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti nonché 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento).

Rispetto alla “quinquies” è inutile il riferimento agli accertamenti esecutivi posto che non rientrano tra gli atti definibili con la nuova pace fiscale.

Sembrerebbe che le bozze aggiornate della Manovra consentano la definizione agevolata anche per le ritenute non versate, in tale caso potrebbero rientrare anche gli accertamenti esecutivi se riferiti a un omesso o tardivo versamento delle ritenute rilevato post controllo sostanziale.

Individuazione carichi rottamabili rottamazione-quinquies
Trasmissione ruoloConsegna formale
Tra il 1° e il 15 del meseEntro il 25 dello stesso mese.
Tra il 16 e il 31 del meseGiorno 10 del mese successivo.

Come da tabella, in base a quanto stabilito dall’art. 4 del D.M. n. 321/1999, rientrano nella rottamazione-quinquies, i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2024.

Sempre se siano stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023 (ossia nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre 2023).

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