CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 7 NOVEMBRE 2025
Come si applicano le tutele assicurative INAIL quando l’attività lavorativa è eseguita da remoto
Per espressa previsione normativa, nel lavoro agile, la prestazione è in parte svolta al di fuori dai locali aziendali, spesso in luoghi scelti dal lavoratore e non preventivamente individuati dall’azienda.
Ciò rende necessario comprendere come si applichino le tutele assicurative INAIL quando l’attività lavorativa sia eseguita da remoto.
Con il presente contributo, si vogliono analizzare quelle condizioni necessarie affinché un infortunio occorso durante lo smart working sia qualificato come infortunio sul lavoro e riconosciuto dall’INAIL, alla luce della Legge 22 maggio 2017, n. 81 e della Circolare INAIL 2 novembre 2017, n. 48, con particolare attenzione al ruolo dell’accordo individuale e al nesso tra attività svolta e rischio tutelato.
Disciplina generale del lavoro agile
Il lavoro agile, disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che si libera dai confini fisici del luogo di lavoro.
La norma chiarisce che la prestazione può essere svolta “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa”(articolo 18, comma 1). In questo modello, l’elemento centrale non è più la presenza fisica, ma il risultato: ciò che conta è l’obiettivo e non dove materialmente la prestazione viene resa.
La struttura del lavoro agile si fonda su tre elementi fondamentali, così come delineati dalla normativa:
- assenza di vincolo spaziale, poiché il lavoratore può scegliere – compatibilmente con esigenze organizzative e di sicurezza – il luogo da cui svolgere l’attività;
- assenza di vincolo temporale rigido, poiché l’orario è organizzato in modalità flessibile e orientata a risultati nel rispetto dei limiti di legge e di contrattazione collettiva;
- utilizzo di strumenti tecnologici, necessari per consentire l’operatività da remoto.
La legge, inoltre, prevede che il lavoro agile sia attivato tramite un accordo individuale redatto in forma scritta (articolo 19). Questo documento non è un mero adempimento formale, ma lo strumento che governa l’intero assetto operativo della prestazione da remoto.
Nell’accordo, infatti, le parti devono definire:
- la durata (determinata o indeterminata);
- l’alternanza tra lavoro da remoto e lavoro in sede;
- gli strumenti tecnologici utilizzati e le relative responsabilità di manutenzione;
- le modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- le misure tecniche e organizzative per garantire il diritto alla disconnessione.
A tali elementi si affianca il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile 7 dicembre 2021 , che sintetizza due principi cardine della prestazione agile:
- l’accesso allo smart working è volontario e subordinato all’accordo tra le parti;
- la prestazione è valutata sulla base dei risultati e non sulla permanenza in un luogo determinato.
A differenza del telelavoro – che presuppone una postazione di lavoro fissa e predeterminata, solitamente presso l’abitazione del lavoratore – il lavoro agile non impone un vincolo spaziale. La prestazione non viene ricondotta a un luogo fisico, ma organizzata secondo criteri di autonomia operativa e responsabilizzazione rispetto ai risultati.
Il telelavoro riproduce la logica dell’ufficio in un luogo esterno; lo smart working, invece, supera l’idea di postazione e orienta il rapporto a obiettivi e risultati.
In sintesi, il lavoro agile non costituisce una nuova tipologia contrattuale, ma una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa subordinata. È la struttura dell’accordo individuale a definire i confini operativi della prestazione da remoto e a determinare, nei fatti, l’equilibrio tra autonomia del lavoratore e potere organizzativo datoriale.
Riepilogando
| Profilo | Contenuto e implicazioni operative |
| Natura giuridica | Modalità di esecuzione del rapporto subordinato. Non modifica l’inquadramento, il livello, né la disciplina economica e normativa applicata al lavoratore. |
| Luogo della prestazione | Non predeterminato. Il lavoratore può scegliere il luogo della prestazione, purché idoneo sotto il profilo della sicurezza, della tutela dei dati e dell’assenza di rischi elettivi. |
| Organizzazione del tempo | Non vi è un vincolo di presenza o di fasce fisse: prevale la logica dei risultati. Restano fermi i limiti massimi giornalieri e settimanali previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. |
| Modalità di svolgimento della prestazione | La prestazione può essere resa con alternanza tra lavoro in sede e da remoto, senza postazione fissa. L’esecuzione è orientata a obiettivi e autonomia gestionale del lavoratore. |
| Strumenti tecnologici | Forniti e mantenuti dal datore di lavoro. Il lavoratore deve attenersi alle istruzioni aziendali e garantire l’uso corretto degli strumenti assegnati. |
| Sicurezza e tutela della salute | Il datore di lavoro mantiene gli obblighi di prevenzione e consegna al lavoratore l’informativa sui rischi generali e specifici connessi alla modalità agile. |
| Tutela dei dati aziendali | Il lavoratore è tenuto al rispetto delle misure di riservatezza e protezione dei dati e all’utilizzo degli strumenti informatici secondo le policy aziendali. |
| Accordo individuale | Atto essenziale: disciplina modalità operative, potere direttivo, potere disciplinare, flussi comunicativi, diritto alla disconnessione e individuazione dei luoghi idonei allo svolgimento della prestazione. |
Disciplina generale dell’infortunio
Disciplina generale dell’articolo 2110 c.c.
Ai sensi dell’articolo 2110, comma 1, del Codice civile viene stabilito che, al verificarsi di un evento di infortunio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
Per infortunio s’intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.
La previsione normativa, tuttavia, nulla dice quanto all’estensione di questa tutela anche ai rapporti a termine. In ragione del già menzionato principio di non discriminazione, e nel silenzio della norma, dottrina e giurisprudenza ritengono che la tutela per i casi di infortunio sia da estendersi anche ai lavoratori a tempo determinato.
È doveroso precisare che nel caso di rapporto a tempo determinato, il termine apposto al rapporto prevale sulla durata dell’evento di infortunio. La conservazione del posto di lavoro, pertanto, sarà garantita siano alla scadenza del contratto.
Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro
Quanto agli adempimenti da osservare, per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 TU n. 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro 24 ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, TU n. 1124/1965).
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente.
Per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno escluso quello dell’evento, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari hanno comunque l’obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la “Comunicazione di infortunio” (combinato disposto art. 3 , art. 18, comma 1 , lettera r, e art. 21 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.) secondo le indicazioni fornite nella sezione Comunicazione di infortunio.
Prestazioni INAIL e integrazione del datore di lavoro
In caso di evento di infortunio, viene prevista una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione, corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale – che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa – a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.
L’INAIL eroga l’indennità giornaliera nella misura del:
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno;
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
In caso di ricovero dell’assicurato in un istituto di cura, l’INAIL può ridurre di un terzo l’importo della indennità al lavoratore senza familiari a carico.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.
L’indennità temporanea si calcola sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l’evento. Per alcune categorie di lavoratori il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, salvo i casi di retribuzione più favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto collettivo in base alla qualifica di assunzione del lavoratore.
L’indennità è soggetta a tassazione IRPEF. La trattenuta viene effettuata dall’INAIL che rilascia all’assicurato la relativa certificazione fiscale.
Determinazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta
Dopo aver definito come agisce l’INAIL in caso di infortunio, vediamo come si calcola l’indennità per inabilità temporanea assoluta, dividendo il caso della retribuzione oraria da quella mensilizzata.
Si precisa che il riferimento a cui guardare nella determinazione di tutti i parametri sotto riportati è quello della retribuzione relativa ai 15 giorni precedenti quello dell’infortunio. In particolare, si dovrà determinare la retribuzione media giornaliera ed aggiungere, al valore ottenuto, tutti gli altri elementi citati.
Come per i contratti a tempo indeterminato, nel caso in cui non possa essere determinata la retribuzione utile dei 15 gg precedenti l’infortunio (ad esempio per contratto a termine stipulato da meno di 15 gg o perché il contratto ha una durata estremamente breve), la stessa retribuzione sarà definita in base ai giorni di prestazione svolti dal lavoratore.
| Lavoratore con retribuzione oraria | Lavoratore con retribuzione mensilizzata | |
| Straordinari | Numero ore straordinarie x paga oraria x percentuale di maggiorazione definita del ccnl | Numero ore straordinarie x paga oraria x percentuale di maggiorazione definita del ccnl |
| Festività | [(Retribuzione media oraria x orario settimanale)/6] x 3,33% | Rapportando a 25 la retribuzione mensilizzata, sono già comprese le festività cadenti nell’anno. |
| Ferie, permessi ed ex festività | (Giorni di ferie, ex festività e permessi retribuiti/300 (gg INAIL anno)) x retribuzione media giornaliera ordinaria | (Retribuzione mensile/25) x (Giorni di ferie,ex festività e permessi retribuiti/300 (gg INAIL anno)) |
| Mensilità aggiuntive | [(Retribuzione media giornaliera x orario settimanale)/6]x 8,33% | (Retribuzione mensile x 8,33%)/25 |
| Retribuzione media giornaliera | (Retribuzione media oraria x orario settimanale)/6 | Retribuzione mensile/25 |
La tutela INAIL dell’infortunio nel lavoro agile
La Circolare INAIL 2 novembre 2017, n. 48 illustra la disciplina assicurativa applicabile al lavoro agile e chiarisce che tale modalità organizzativa non modifica i presupposti della tutela assicurativa, ma ne estende l’applicazione alla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali.
La prestazione da remoto non incide sulla natura subordinata del rapporto né sul regime assicurativo: lo smart working non configura una categoria autonoma di lavoratore, ma costituisce un diverso modo di organizzare l’attività subordinata.
La tutela assicurativa dipende dal rischio professionale connesso all’attività svolta, non dal luogo fisico in cui essa viene resa. Sebbene il lavoro agile consenta autonomia nella scelta dei tempi e dei luoghi della prestazione, tale elemento non altera il quadro giuridico di riferimento, né incide sulla riconducibilità dell’evento lesivo al rapporto di lavoro.
Con riferimento agli articoli 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la Circolare precisa che l’indennizzabilità dell’evento richiede la presenza congiunta di due requisiti:
- soggettivo (qualifica di lavoratore assicurato);
- oggettivo (svolgimento di un’attività che espone al rischio tutelato).
La modalità agile non incide su tali presupposti, poiché ciò che rileva è la lavorazione nel suo complesso, comprensiva delle attività complementari e sussidiarie anche se svolte fuori dai locali aziendali.
Classificazione tariffaria
La classificazione tariffaria resta, pertanto, ancorata alla natura della lavorazione e non al luogo di esecuzione, evitando differenze ingiustificate tra lavoratori che svolgono le medesime mansioni in luoghi differenti.
Difatti, i datori di lavoro (privati o pubblici non statali) non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.
D’altro canto, sia per le attività svolte in azienda, sia per quelle svolte al di fuori di tale ambito, gli strumenti tecnologici sono sempre forniti dal datore di lavoro tenuto a garantirne anche il buon funzionamento e, quindi, a parità di rischio, deve necessariamente corrispondere un’identica classificazione ai fini tariffari, in attuazione del principio alla stregua del quale il trattamento normativo e retributivo dei lavoratori “agili” rispetto ai loro colleghi operanti in azienda deve essere il medesimo, ivi compresa l’adozione delle norme di sicurezza sul lavoro.
Laddove, viceversa, i suindicati datori di lavoro non abbiano in essere un rapporto assicurativo con l’Istituto, devono produrre apposita denuncia di esercizio, tramite i servizi on line disponibili sul portale dell’Istituto, per assicurare i lavoratori dipendenti ivi compresi quelli svolgenti le attività in modalità agile.
Retribuzione imponibile
In merito alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo, la Circolare richiama l’articolo 20 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, ribadendo il principio di parità di trattamento: il lavoratore agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore rispetto a quello del personale che svolge attività esclusivamente in sede.
Pertanto, continua ad applicarsi il criterio della retribuzione effettiva previsto dall’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dall’articolo 29 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, senza modifiche legate alla modalità di esecuzione della prestazione.
Indennizzo dell’infortunio
Quanto all’indennizzabilità dell’infortunio, viene chiarito che la tutela opera non solo per gli eventi occorsi durante l’attività lavorativa svolta da remoto, ma anche per quelli verificatisi nello svolgimento di attività prodromiche o accessorie, purché funzionali alla prestazione.
Utilizzo attrezzature
È, inoltre, tutelato il rischio connesso all’utilizzo degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento dell’attività – con esplicito riferimento al rischio elettrico – indipendentemente dal luogo in cui tali strumenti sono utilizzati.
All’articolo 22, comma 1 , la norma in argomento prevede che a garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro consegni al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro deve, poi, fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione.
Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto, ai sensi del comma 2 del suindicato articolo 22, a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Infortunio in itinere
Un ulteriore profilo riguarda l’infortunio in itinere. La tutela è riconosciuta quando lo spostamento tra l’abitazione e un luogo scelto per l’esecuzione della prestazione risponde a esigenze lavorative o di conciliazione vita‑lavoro e rispetta criteri di ragionevolezza.
L’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo aver esteso espressamente la tutela assicurativa INAIL al lavoratore “agile” (comma 2) prevede, al comma 3, che “il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, … quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.”.
L’art. 23, pertanto, circoscrive la ricorrenza dell’infortunio sul lavoro all’esistenza di una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa, e ciò anche con riguardo alla fattispecie dell’infortunio in itinere, che viene riconosciuto, come si è visto, solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza (comma 3).
In tale ambito, i lavoratori “agili” devono essere assicurati all’Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali).
Una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i suddetti lavoratori sono assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo. Difatti, la libertà di scelta del luogo non è assoluta: il lavoratore non può optare per un luogo che comporti rischi non necessari o derivanti da scelte arbitrarie, poiché in tali ipotesi si configura il rischio elettivo, che esclude la tutela dell’INAIL.
Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.
Riassumendo
| Requisito | Condizione |
| Esigenza lavorativa o necessità di conciliazione | Il luogo deve essere scelto per ragioni inerenti alla prestazione o per esigenze di conciliazione vita‑lavoro. |
| Ragionevolezza del luogo scelto | Il luogo deve essere idoneo e non esporre a rischi elettivi. |
| Connessione tra spostamento e prestazione | Lo spostamento deve essere funzionale allo svolgimento dell’attività lavorativa. |
Elemento centrale ai fini della valutazione dell’indennizzabilità è l’accordo individuale, poiché consente di individuare l’ambito spazio-temporale entro cui la prestazione può essere resa e, di conseguenza, di verificare se l’evento lesivo sia riconducibile all’esecuzione dell’attività lavorativa.
Qualora l’accordo non precisi i luoghi o non fornisca elementi utili alla ricostruzione del contesto operativo, l’INAIL avvia specifici accertamenti istruttori volti a verificare le circostanze dell’evento, la correlazione funzionale tra l’attività svolta e il lavoro, nonché l’assenza di un rischio elettivo, cioè, derivante da una scelta arbitraria del lavoratore estranea alla prestazione.
In conclusione, il lavoratore agile gode della stessa tutela assicurativa prevista per chi presta attività nei locali aziendali: la modalità della prestazione può cambiare, ma non si riduce il diritto alla protezione assicurativa.
Domanda & Risposta
| Il lavoro agile è tutelato contro gli infortuni sul lavoro? | Si, come tutte le altre attività lavorative e gode delle medesime regole e disciplina. |
| L’infortunio lungo il tragitto abitazione – sede svolgimento attività in smart working gode di tutela? | Si, poiché rubricato come infortunio in itinere. |
| Ai fini Inail, quali sono gli obblighi del datore di lavoro? | Redigere un accordo individuale ed effettuare la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro entro 5 giorni dall’avvio della attività lavorativa in modalità agile. Consegnare la strumentazione utile e conforme al titolo III del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (in caso in cui il lavoratore utilizzi propria strumentazione il datore deve assicurarsi che la stessa sia conforme). Consegnare al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile. Garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione. In caso di infortunio Predisporre e inoltrare, per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno escluso quello dell’evento, la “Comunicazione di infortunio” (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e art. 21 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.). Inoltrare, per gli infortuni non guaribili entro 3e giorni, escluso quello dell’evento, la denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 TU n. 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, segnalare l’evento entro 24o ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, TU n. 1124/1965). Anticipare l’indennità per inabilità temporanea assoluta di cui all’art. 70 D.P.R. n. 1124/1965. Integrare l’indennità qualora prevista dal contratto collettivo applicato. Mantenere il posto di lavoro al lavoratore. Valutare eventuali visite mediche di idoneità al termine del periodo di infortunio. Censire, all’interno del DVR, la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. |
| Quali sono gli obblighi del lavoratore? | Sottoscrivere l’Accordo individuale. Osservare le fasce di disconnessione. Negli spostamenti dalla propria abitazione alla sede prescelta per prestazione di lavoro in modalità agile (o dalla sede dello smart working alla sede aziendale) limitare il rischio elettivo. Aver cura e custodire la strumentazione fornita dal datore di lavoro. Osservare e cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. In caso di infortunio Avvisare immediatamente il datore di lavoro e tramettere tempestivamente la certificazione medica. Nei casi di prosecuzione del periodo di infortunio, sottoporsi ai controlli medici previsti e trasmettere la relativa documentazione al datore, compresa quella di chiusura dell’infortunio. Osservare le prescrizioni mediche per un agevole e più veloce recupero psico-fisico. Qualora previsto, sottoporsi alla visita di idoneità medica al rientro dopo il periodo di infortunio. |
Riferimenti normativi:
- Codice civile, articolo 2110
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
- D.Lgso 9 aprile 2008, n. 81
- Legge 22 maggio 2017, n. 81
- Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile 7 dicembre 2021
- INAIL, Circolare 2 novembre 2017, n. 48
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